Cassazione Civile, Sentenza n. 19698/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconoscendo a Grado un'integrazione dell'incentivo all'esodo e riducendo la somma da restituire alla CEAMA, ma confermando la condanna di Grado (e in solido di Coiro e Migliara) alla restituzione del premio di polizza indebitamente riscosso e al risarcimento del danno all'immagine. Le censure di Grado riguardavano, tra l'altro, la pretesa estinzione/sospensione del processo civile per l'esistenza di un giudicato penale, l'erronea esclusione di determinate voci retributive nel calcolo dell'incentivo all'esodo (richiamando l'art. 2120 c.c. e il c.c.n.l. Dirigenti Industria) e la mancata prova del danno della CEAMA. CEAMA e Coiro hanno proposto ricorsi incidentali con censure proprie (CEAMA sulla qualifica della riduzione del 25% come atto del Comitato; Coiro sul presunto omesso esame di fatti decisivi e sulla non vincolatività della sentenza penale assolutoria rispetto al giudizio civile).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Salvatore Grado e il ricorso incidentale di Arsenio Coiro; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della CEAMA. In particolare: i motivi che sollevavano questioni connesse al processo penale sono stati ritenuti inammissibili per mancato deposito/trascrizione degli atti penali invocati (violazione del principio di autosufficienza del ricorso); le censure inerenti l'interpretazione del regolamento della Cassa (calcolo dell'incentivo, inclusione di voci retributive e tredicesima/quattordicesima) sono state dichiarate inammissibili o infondate perché il regolamento è atto negoziale la cui interpretazione spetta al giudice di merito e perché l'incentivo all'esodo è distinto dal trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.). I motivi di Coiro relativi alla responsabilità civile e al danno all'immagine sono stati respinti perché la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente la decisione. Sono compensate le spese del giudizio di legittimità; la sentenza di merito resta quindi confermata nei punti decisivi (obblighi di restituzione e risarcitori nei confronti dei condannati in sede civile). Inoltre, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'applicazione dell'aumento del contributo unificato ai sensi dell'art.13, co.1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 75 c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti per dedurre effetti del processo penale sul giudizio civile (estinzioni/sospensione); la Corte ha ritenuto la questione non valutabile in cassazione per mancata produzione degli atti penali necessari.
art. 307 c.p.c.
Richiamato in relazione alla possibile estinzione del processo civile per costituzione di parte civile nel penale; la Corte ha escluso valutazione per carenza di documentazione nel ricorso di cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma che disciplina il motivo di cassazione per violazione di norme di diritto; utilizzata per inquadrare molte delle censure sulla corretta interpretazione delle norme e dei regolamenti, ma spesso dichiarata inammissibile per difetto di specificità o di autosufficienza del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato da Coiro per denunciare omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha richiamato i requisiti stringenti per questo vizio e l'ha ritenuto non configurabile nel caso concreto.
art. 2120 c.c.
La Corte ha chiarito che il trattamento di fine rapporto (disciplinato dall'art. 2120 c.c.) è istituto distinto dall'incentivo all'esodo, per cui i criteri di omnicomprensività del TFR non si estendono automaticamente all'incentivo all'esodo.
artt. 1362 ss. c.c.
Richiamati come canoni ermeneutici per l'interpretazione dei regolamenti/atti negoziali; la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità su un regolamento negoziale è limitato a violazioni di tali canoni.
art. 3 e 24 c.c.n.l. Dirigenti Industria
Invocati dal ricorrente per il calcolo dell'incentivo; la Corte ha ritenuto la doglianza improcedibile in parte perché il CCNL è stato depositato solo per estratto e perché le norme del CCNL non provano automaticamente l'errore di interpretazione del regolamento della Cassa.
art. 5 Regolamento CEAMA
Citato dalla CEAMA e analizzato dalla Corte: il regolamento è atto negoziale che attribuisce poteri al Comitato di Gestione; la Corte ha ritenuto che contestazioni sull'applicazione del regolamento siano sindacabili in cassazione solo se denunciano violazione dei criteri ermeneutici.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato rigorosamente l'onere di indicare/riassumere e depositare gli atti invocati a sostegno delle censure.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Previsione sull'obbligo di deposito degli atti e documenti in cassazione; la mancata osservanza ha determinato l'inammissibilità di alcune censure fondate su atti penali non prodotti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata per il raddoppio del contributo unificato in presenza di determinate statuizioni processuali; la Corte ha dato atto dei presupposti per applicare l'incremento.
art. 653 c.p.p.
Norma sulla efficacia civile delle sentenze penali: la Corte ha rilevato che l'eventuale applicabilità richiede che l'oggetto del giudizio civile coincida con quello penale; nella fattispecie la coincidenza non è pacifica e la valutazione non poteva essere fatta senza adeguata documentazione.
Massime di principio
- Per proporre ricorso per cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza: bisogna indicare, riassumere o trascrivere e depositare gli atti decisivi richiamati (sentenze penali, atti di costituzione di parte civile, ecc.), altrimenti i motivi che vi si appoggiano diventano inammissibili.
- La distinzione tra trattamento di fine rapporto (TFR) e incentivi all'esodo è rilevante: le regole di calcolo del TFR (omnicomprensività ex art. 2120 c.c.) non si estendono automaticamente agli incentivi, che possono avere regole proprie stabilite da regolamenti o accordi.
- I regolamenti interni di enti/ casse che hanno natura negoziale (non normativa) sono interpretati dal giudice di merito; in cassazione il sindacato è limitato a violazioni dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. e a errori di diritto ben specificati.
- La decisione penale non vincola automaticamente il giudizio civile: per invocare l'efficacia vincolante (art. 653 c.p.p.) occorre che l'oggetto e le parti coincidano e che la questione sia adeguatamente documentata nel processo civile.
- Le censure generiche sulla valutazione della prova o sulla ricostruzione dei fatti sono difficilmente ammissibili in cassazione: il sindacato di legittimità non è strumento per rimettere in discussione valutazioni di fatto adeguatamente motivate dal giudice di merito.
- Chi impugna in cassazione questioni procedurali connesse a precedenti giudizi (penali o civili) deve sempre produrre e rendere accessibili gli atti di quelle fasi processuali, altrimenti la Corte non può esaminare la questione.
- In controversie relative a rimborsi/indebite percezioni e responsabilità in solido, la Corte di legittimità tende a confermare le decisioni di merito quando la motivazione d'appello mostra un percorso logico e riferisce i fatti essenziali che giustificano la condanna.
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