Cassazione Civile, Sentenza n. 19630/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Contestazione della sussistenza del requisito delle "trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione" previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 22/2015 per ottenere la NASpI. Il ricorrente era stato licenziato il 16 maggio 2016 ma, dal 2 giugno 2015, il datore di lavoro gli aveva impedito di prestare l'attività (segnando anche come ferie i giorni non lavorati). La Corte d'appello aveva ritenuto che non possano essere computate come "lavoro effettivo" le giornate non materialmente prestate né quelle in cui la prestazione è stata impedita dal datore; il ricorrente impugna tale interpretazione sostenendo che le giornate in cui il lavoratore ha messo le proprie energie a disposizione e ha offerto la prestazione, ma è stato ingiustificatamente rifiutato dal datore, devono essere considerate ai fini del requisito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello per nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato. La Corte ha stabilito che il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo si intende integrato non solo dalle giornate di ferie e riposo retribuito, ma da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla corrispondente contribuzione; inoltre, i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge (es. malattia, maternità, cassa integrazione, congedi tutelati) sono "neutralizzati" nel computo dei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Pertanto, le giornate in cui il lavoratore era disponibile e la prestazione è stata ingiustificatamente impedita dal datore devono essere considerate ai fini delle trenta giornate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 22/2015, art. 3, comma 1
«a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione»
La Corte ha interpretato che "lavoro effettivo" comprende anche giornate di ferie e riposo retribuito e, più in generale, ogni giornata che dà diritto alla retribuzione e alla contribuzione; inoltre, le giornate in cui il lavoratore ha offerto la prestazione ma è stato ingiustificatamente impedito dal datore di lavoro devono essere computate come lavoro effettivo.
d.lgs. n. 22/2015, art. 5
«La NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione…»
Norma richiamata nel provvedimento per chiarire la durata dell'indennità; non incide sul principio relativo al computo delle giornate di lavoro effettivo ma contestualizza la misura della prestazione.
d.l. n. 41/2021, art. 16, comma 1 e legge n. 234/2021, art. 1, comma 221, lett. b)
Richiamate nella sentenza per segnalare modifiche normative successive: il requisito delle 30 giornate era stato temporaneamente escluso per eventi tra il 23/3/2021 e il 31/12/2021 e poi definitivamente eliminato dal 1° gennaio 2022; ciò viene evidenziato per contesto temporale ma non incide sull'interpretazione applicata ratione temporis al caso oggetto.
d.l. n. 86/1988 conv. in L. n. 160/1988, art. 7, co. 3 (richiamato)
La giurisprudenza citata (e decisioni precedenti) aveva interpretato in ambito normativo anteriore che il requisito contributivo potesse comprendere giornate effettive e giornate correlate all'obbligo di contribuzione (ferie, festività, malattia ecc.); la Corte di merito aveva ritenuto tale interpretazione non automaticamente trasferibile alla formulazione delle "30 giornate di lavoro effettivo", mentre la Cassazione ha ritenuto applicabile un approccio estensivo simile (includendo ferie, riposi e giornate con diritto a retribuzione/contribuzione).
Costituzione (artt. 3, 4, 38)
Richiamati dal ricorrente per ragioni di principio di uguaglianza e tutela sociale (argomento di incostituzionalità della norma se interpretata restrittivamente); la Corte ha preso in considerazione il rischio di disparità di trattamento e ha interpretato la norma in modo da non penalizzare il lavoratore ingiustamente ostacolato dal datore.
Massime di principio
- Le "trenta giornate di lavoro effettivo" richieste per la NASpI devono essere intendute in senso funzionale: comprendono non solo le giornate in cui la prestazione è materialmente resa, ma anche ferie, riposi retribuiti e, più in generale, ogni giornata che dia diritto alla retribuzione e alla contribuzione.
- Le giornate in cui il lavoratore ha offerto la prestazione ma questa è stata ingiustificatamente impedita dal datore di lavoro devono essere computate come giorni di lavoro effettivo ai fini del requisito NASpI.
- I periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge (es. maternità, malattia, cassa integrazione, congedi protetti) non sono considerati "lavoro effettivo" ma vanno "neutralizzati" nel computo dei dodici mesi di riferimento, ossia non penalizzano il calcolo del requisito.
- In situazioni analoghe è importante documentare la disponibilità a lavorare e l'illegittimità del comportamento datoriale (comunicazioni, ordini giudiziali, flussi UNIEMENS, ecc.) per far valere il calcolo favorevole delle giornate ai fini NASpI.
- La valutazione deve distinguere tra: (a) pause connaturali al rapporto (ferie, riposi) che sono considerate lavoro effettivo; (b) eventi che sospendono le obbligazioni (maternità, malattia, cassa integrazione) che neutralizzano il periodo di riferimento e non sono computati come lavoro effettivo né penalizzanti.
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