Cassazione Penale, Sentenza n. 13124/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto incidente di esecuzione chiedendo il riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. tra più sentenze irrevocabili (ergastolo del 12/2/1996, pena di 13 anni del 18/7/1996 e pena di 20 anni dell'8/4/2008) e, con riferimento alla prima sentenza che aveva inflitto l'ergastolo, il riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 legge n. 203/1991 (con conseguente rideterminazione della pena in una temporanea di anni 30). Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza motivando che non può riconoscere in sede esecutiva una circostanza attenuante non ravvisata dal giudice della cognizione per il principio di intangibilità del giudicato, e si è limitato a esaminare esclusivamente la richiesta relativa all'art. 8, omettendo invece ogni valutazione sulla prospettata continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto corretta la statuizione secondo cui il giudice dell'esecuzione non può concedere in sede esecutiva una circostanza attenuante non riconosciuta in sede di cognizione (quindi ha confermato il rigetto della richiesta relativa all'art. 8 legge n. 203/1991 rispetto alla sentenza che ha inflitto l'ergastolo). Tuttavia ha censurato il provvedimento impugnato per carenza motivazionale quanto al rigetto della domanda di riconoscimento della continuazione, constatando che il giudice dell'esecuzione non ha esaminato la richiesta relativa alla continuazione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della continuazione e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio specifico su quel punto; ha rigettato il ricorso nel resto.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'incidente di esecuzione: il giudice dell'esecuzione ha competenza a valutare le domande incidentali ma non può alterare il giudicato riconoscendo circostanze non valutate dal giudice della cognizione
Disciplina la continuazione tra più reati; oggetto della domanda del ricorrente per il riconoscimento del vincolo di continuità tra le sentenze definitive
Riferimento normativo pertinente alla determinazione della pena in presenza di più delitti, richiamato nel motivo di ricorso
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di cassazione; la doglianza principale prospettata dal ricorrente (violazione di norme penali nella valutazione della continuazione)
Circostanza attenuante speciale invocata dal ricorrente per rideterminare la pena inflitta con la prima sentenza; la Corte ha confermato che non può essere concessa in sede esecutiva se non era stata riconosciuta dal giudice di merito, per intangibilità del giudicato
Richiamato in motivazione per il principio secondo cui, dopo la formazione del giudicato, non può applicarsi una legge penale più favorevole che modifichi il giudicato
art. 73 comma 7 d.P.R. n. 309/1990 e art. 14 legge 26/6/1990 n. 162 (citati in giurisprudenza)
Esempio giurisprudenziale richiamato dalla Corte per ribadire il principio che il giudice dell'esecuzione non può concedere attenuanti introdotte dopo la irrevocabilità della sentenza; usati a supporto del principio di intangibilità del giudicato
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può riconoscere in sede esecutiva una circostanza attenuante non valutata (o esclusa) dal giudice della cognizione, per il principio di intangibilità del giudicato.
- La domanda di riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) deve essere esaminata autonomamente dal giudice dell'esecuzione; lo stesso non può limitarsi a rigettare l'istanza appellandosi esclusivamente a questioni non direttamente oggetto della domanda.
- Se il provvedimento del giudice dell'esecuzione omette di motivare o non esamina una specifica richiesta (es. continuazione), la cassazione può annullare parzialmente e rinviare per nuovo giudizio su quel punto.
- La difesa deve articolare chiaramente le distinte istanze (continuazione vs riconoscimento di attenuanti) perché il giudice dell'esecuzione le valuti separatamente; la mancata distinzione può portare a omessa valutazione da parte del giudice.
- Nel valutare la continuazione il giudice dell'esecuzione può riesaminare le sentenze prodotte e la contiguità del contesto fattuale e del dolo unitario, purché non si alteri il giudicato circa circostanze già definitivamente decise.
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