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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20911/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da due creditori per ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto pubblico con cui una debitrice aveva trasferito al figlio alcuni immobili. I creditori deducevano che il loro credito alla restituzione del doppio della caparra derivava da un preliminare risolto per grave inadempimento della promittente venditrice, che il credito era anteriore all'atto dispositivo e che quest'ultimo aveva inciso sull'intero patrimonio immobiliare della debitrice, con preordinazione dolosa al pregiudizio delle ragioni creditorie. Il tribunale accolse la domanda e la corte d'appello confermò, ritenendo irrilevanti le prove richieste dai convenuti, sufficiente a dimostrare l'elemento soggettivo la stretta parentela e le modalità dell'alienazione al figlio rappresentato come procuratore speciale, e provato il peggioramento della garanzia patrimoniale. In cassazione i convenuti proposero tre motivi: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. per mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza posta a titolo del credito, quindi insussistenza di un credito certo; 2) violazione degli artt. 2901 e 1414 c.c. perché, secondo i ricorrenti, i fatti avrebbero imposto un'azione di simulazione assoluta e non revocatoria, e comunque non sarebbe stato provato il pregiudizio oggettivo ai creditori né la totale dismissione del patrimonio o l'inaggredibilità di altri beni o del ricavato; 3) erroneo diniego delle prove testimoniali e documentali richieste in primo grado, ritenute idonee a dimostrare l'infondatezza della domanda revocatoria e la necessità di qualificare diversamente la pretesa come simulatoria.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. È mancato il deposito, nel termine perentorio, della relata di notifica della sentenza impugnata, relata che i ricorrenti avevano dichiarato esistente, e non è stata comunque fornita prova della tempestiva notificazione del ricorso nel termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione. La Corte ha ribadito che tale omissione impedisce il controllo officioso sulla tempestività dell'impugnazione e sulla formazione del giudicato formale, con conseguente improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non sanabile dalla mancata contestazione della controparte o dal rinvenimento dell'atto nel fascicolo d'ufficio. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e alle statuizioni sanzionatorie ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come norma fondante l'azione revocatoria ordinaria, ma non scrutinato nel merito per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 1414 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere che la fattispecie sarebbe stata di simulazione assoluta; la Corte non entra nel merito della censura.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    la mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata nel termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla produzione della relata di notifica da parte del controricorrente in via eccezionale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    base procedurale della proposta di definizione anticipata del giudizio, poi seguita dalla decisione collegiale.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicati per la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e della Cassa delle ammende, ritenendone integrati i presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato conseguente all'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, quando la notificazione sia dichiarata dal ricorrente, determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c., perché impedisce il controllo officioso sulla tempestività dell'impugnazione e sulla formazione del giudicato formale.
  • L'improcedibilità per omissione del deposito della relata di notifica è rilevabile d'ufficio e non è sanata né dalla mancata contestazione del controricorrente né dal reperimento della relata o della sentenza nel fascicolo d'ufficio.
  • L'onere di deposito nei termini degli atti necessari alla verifica della tempestività del ricorso assolve a una funzione di ordine pubblico processuale e di selezione preliminare delle impugnazioni ammissibili al vaglio di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per omissioni imputabili al ricorrente, la soccombenza comporta la condanna alle spese e può integrare i presupposti per le sanzioni pecuniarie ex art. 96 c.p.c. e per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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