Cassazione Civile, Ordinanza n. 03426/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Una società aveva commissionato a un'impresa l'allestimento di un proprio veicolo con cassone ribaltabile e gru per lavori edili, con successivi adattamenti richiesti. Lamentando che il mezzo non fosse conforme e non potesse circolare per un eccesso di peso rispetto a quanto risultante dai documenti tecnici, la società committente aveva chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni; l'impresa aveva chiamato in causa il professionista che aveva redatto il progetto di allestimento, sostenendone la responsabilità. Il Tribunale aveva risolto il contratto e condannato alla restituzione del prezzo, rigettando la manleva; la Corte d'appello aveva invece accolto la domanda di manleva e condannato il professionista a tenere indenne l'impresa. Il professionista ricorreva per cassazione con cinque motivi, deducendo: nullità della sentenza per violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. e difetto di specificità dell'appello; motivazione omessa o apparente; violazione degli artt. 163 n. 3, 164 e 183 c.p.c. per genericità della domanda e nullità della chiamata; violazione del contraddittorio con sentenza 'a sorpresa'; violazione dell'art. 2700 c.c., dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello disatteso il valore di fede privilegiata del certificato di collaudo della Motorizzazione Civile e per avere errato nella ripartizione dell'onere probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, ma ha accolto i motivi relativi alla valutazione dell'atto di collaudo e alla sua efficacia probatoria, ritenendo che la Corte territoriale avesse esercitato un libero apprezzamento su un atto pubblico dotato di fede privilegiata. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari, in diversa sezione e diversa composizione, anche per le spese. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito deve riesaminare la controversia applicando il principio secondo cui il certificato di collaudo rilasciato dalla Motorizzazione Civile a un veicolo è atto pubblico e il suo contenuto può essere contestato solo nei limiti dell'art. 2700 c.c., salvo querela di falso. Sono stati respinti i motivi relativi a specificità dell'appello, motivazione e nullità della chiamata in causa; è stato assorbito il motivo sul nesso causale e sulla motivazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene utilizzato per denunciare nullità della sentenza e violazioni processuali.
La Corte ritiene infondata la censura di inammissibilità dell'appello, perché il gravame era specifico in relazione alle contestazioni già formulate in primo grado.
Richiamato per denunciare pretesa pronuncia ultra/extra petita o mancato rispetto del thema decidendum.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al vizio di motivazione, ma la Corte reputa la motivazione della sentenza d'appello sufficiente nel limite costituzionale.
Richiamato per dedurre motivazione apparente o mancante.
Richiamato insieme agli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per censurare la motivazione.
Richiamato per sostenere la genericità della domanda e della chiamata in causa.
Richiamato con riferimento alla pretesa nullità dell'atto introduttivo o della chiamata.
Richiamato sia per contestare l'integrazione delle allegazioni in corso di causa sia per la dedotta tardività di alcune deduzioni.
Invocato per lamentare una decisione a sorpresa e la violazione del contraddittorio.
La Corte afferma che il certificato di collaudo della Motorizzazione Civile è atto pubblico e fa piena prova dei fatti attestati dal pubblico ufficiale nei limiti della norma, salvo querela di falso.
Non consente al giudice di disattendere liberamente il contenuto probatorio di un atto pubblico avente fede privilegiata.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte di merito viene censurata perché ha posto a carico del ricorrente una prova incompatibile con il valore dell'atto pubblico.
Richiamato nel ricorso con riferimento alla verifica/collaudo del veicolo presso la Motorizzazione Civile.
Massime di principio
- Il certificato di collaudo rilasciato dalla Motorizzazione Civile a seguito della verifica del veicolo costituisce atto pubblico e fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.
- Il giudice di merito non può disapplicare o ridimensionare liberamente il contenuto probatorio di un atto pubblico attribuendogli il valore di semplice documento privato o di mera approvazione cartacea del progetto.
- La specificità dei motivi di appello va valutata in relazione alle allegazioni e difese complessivamente svolte nel giudizio di primo grado: è sufficiente che il gravame individui in modo chiaro le censure alla decisione impugnata e il loro collegamento con le contestazioni già introdotte.
- La deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o in una critica ai sensi del previgente art. 360, n. 5, c.p.c. quando la motivazione sia comunque intellegibile nel suo nucleo essenziale.
- Quando il contenuto di un atto pubblico è specificamente attestato da un pubblico ufficiale, la contestazione non può essere risolta con un mero diverso apprezzamento del materiale probatorio, ma richiede gli strumenti processuali previsti per scalfire la fede privilegiata.
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