Cassazione Civile, Ordinanza n. 19374/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La vicenda nasce dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato da una società di trasporto a un dipendente addetto, in prevalenza, a consegne esterne presso uffici e magazzini distribuiti sul territorio regionale. La contestazione disciplinare addebitava al lavoratore, in cinque giornate specifiche del dicembre 2021, di aver dedicato parte dell’orario di lavoro ad attività personali senza autorizzazione e senza comunicarlo all’azienda, oltre ad aver fatto risultare prestazioni straordinarie chiedendo l’accreditamento in ferie con maggiorazione del 10%. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegra e il risarcimento. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che il tempo contestato come "non lavorato" fosse riconducibile a pause frazionate legittimamente fruite dal dipendente per esigenze fisiologiche, di salute e personali, tenuto conto delle mansioni usuranti svolte fuori sede e della prassi aziendale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2094, 2104 e 2105 c.c., sostenendo che il lavoratore non potesse autonomamente dedicare parte della giornata a bisogni privati durante l’orario di lavoro; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse invertito l’onere probatorio e introdotto questioni non dedotte; 3) violazione del RD 148/1931, degli artt. 2106 e 2119 c.c. e dell’art. 18 L. 300/1970, contestando la svalutazione della gravità della condotta e la qualificazione della sanzione come conservativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi non pertinenti rispetto alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello non aveva affermato in astratto la liceità di usare liberamente l’orario di lavoro per fini privati, ma aveva accertato in fatto che, per la specifica attività svolta e per la concreta organizzazione del lavoro, le pause erano legittime e non integravano illecito disciplinare. Il terzo motivo è stato anch’esso dichiarato inammissibile, perché si fondava su una diversa lettura dei fatti e non coglieva la seconda autonoma ratio decidendi della decisione di merito: anche volendo ravvisare un profilo di illiceità, le condotte sarebbero state punibili al più con sanzione conservativa, con applicazione della tutela reintegratoria debole ex art. 18, comma 4, L. 300/1970. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo per sostenere la subordinazione e il dovere di prestazione lavorativa durante l’orario di lavoro; la Corte non affronta nel merito la norma perché il motivo è reputato non pertinente alla ratio decidendi.
Invocato per sostenere l’obbligo di diligenza e l’osservanza delle direttive del datore di lavoro; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di attinenza alla motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa violazione degli obblighi del lavoratore; la Corte non si pronuncia nel merito sul contenuto della norma.
La ricorrente lo invoca per sostenere che, provati i fatti contestati, spettasse al lavoratore dimostrare il fatto impeditivo; la Corte dichiara il motivo inammissibile perché non coglie la motivazione effettiva della sentenza.
Richiamato come dedotta extrapetizione; la Corte esclude che la sentenza impugnata abbia introdotto questioni non dedotte e rileva inoltre che il motivo non era costruito come censura di nullità della decisione.
Richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per lamentare l’uso di accertamenti non contestati e l’introduzione di fatti estranei; la censura è ritenuta non pertinente.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
La Corte ricondduce il primo motivo alla violazione di legge sostanziale, ma lo dichiara inammissibile per mancata adesione alla reale ratio decidendi.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
La Corte osserva che il secondo motivo, per come formulato, non deduce in modo univoco la nullità della sentenza per extrapetizione e quindi non è validamente costruito come error in procedendo.
RD 148/1931
Invocato nel terzo motivo, in relazione alla disciplina del rapporto e alla gravità della condotta; la Corte non entra nel merito della deduzione per inammissibilità del motivo.
Richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni disciplinari e proporzionalità; la Corte rileva che il motivo si fonda su una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella dei giudici di merito.
Invocato per sostenere la legittimità del recesso per giusta causa; la Corte non esamina nel merito la sussistenza della giusta causa, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura.
Richiamato dalla Corte d’appello come base della tutela reintegratoria debole, perché le condotte, ove illecite, sarebbero state al più punibili con sanzione conservativa; la Cassazione conferma che questa costituisce autonoma ratio decidendi.
Citata quale riforma che ha novellato l’art. 18 L. 300/1970, rendendo applicabile la tutela reintegratoria debole nei casi di sanzione conservativa.
Richiamata dalla ricorrente in tema di prova dei fatti posti a base del licenziamento; la Corte non sviluppa ulteriormente il punto perché la censura è inammissibile.
CCNL
Evocato dalla Corte d’appello per individuare una possibile sanzione conservativa tipizzata, tramite sussunzione della condotta in previsioni contrattuali che puniscono ritardi, negligenza o assenza ingiustificata.
Regolamento CE n. 561/2006
Richiamato dalla Corte d’appello in relazione alle tutele applicabili alla guida per l’intera giornata lavorativa; il riferimento è parte del ragionamento fattuale sulla necessità di pause.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma presuppongono una ricostruzione alternativa dei fatti o della motivazione.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere l’esito, il ricorrente deve censurare entrambe; l’omessa impugnazione di una sola ratio comporta l’inammissibilità del ricorso.
- Nel licenziamento disciplinare, la qualificazione del fatto come non illecito o come illecito sanzionabile in via conservativa dipende dall’accertamento in concreto della condotta, delle mansioni effettive, dell’organizzazione del lavoro e delle previsioni del contratto collettivo applicabile.
- Ai fini della tutela ex art. 18 L. 300/1970, comma 4, è consentita la sussunzione del fatto accertato nella previsione contrattuale che punisce l’illecito con sanzione conservativa anche attraverso clausole generali o elastiche, senza trasformare tale operazione in un giudizio autonomo di proporzionalità.
- La censura di extrapetizione o nullità processuale deve essere formulata in modo univoco e riconoscibile come doglianza di invalidità della sentenza; non basta lamentare genericamente che il giudice abbia valorizzato elementi non condivisi dalla parte.
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