Cassazione Penale, Sentenza n. 33288/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato aveva chiesto al Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. in relazione a tre reati, giudicati con sentenze irrevocabili, commessi il 10 aprile 2016, il 20 giugno 2017 e l'11 ottobre 2017. I reati riguardavano la violazione di obblighi e prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, prevista dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza. Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione dell'art. 81 c.p. e vizi della motivazione, sostenendo che il giudice non avesse valutato correttamente gli elementi indicativi del medesimo disegno criminoso. In particolare, quanto ai reati del 20 giugno e dell'11 ottobre 2017, ha valorizzato il ristretto arco temporale, le modalità analoghe delle condotte, l'orario diurno, l'uso di un'autovettura, la presenza della medesima compagna e il percorso da Misterbianco a Catania. Ha inoltre dedotto una contraddizione nella motivazione, poiché il giudice aveva affermato che la detenzione tra due reati non esclude di per sé la continuazione, ma aveva poi valorizzato l'arresto intervenuto il 20 giugno 2017 per negarla.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente applicato i criteri elaborati per verificare l'unicità del disegno criminoso, considerando l'omogeneità delle violazioni, il bene giuridico protetto, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. La Corte ha precisato che la detenzione o l'arresto intervenuti tra due reati non escludono automaticamente la continuazione, ma possono costituire, in concreto, un momento di frattura del disegno criminoso. Nel caso esaminato, il giudice dell'esecuzione aveva motivato adeguatamente che non fosse ragionevole ritenere già pianificata, al momento dell'arresto del 20 giugno 2017 e prima del ripristino della misura di prevenzione il 18 luglio 2017, la violazione commessa l'11 ottobre 2017. Le censure sono state ritenute dirette a sollecitare una rivalutazione di aspetti fattuali, non consentita in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua, logica e non contraddittoria. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non essendo esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
Disciplina l'applicazione in fase esecutiva del reato continuato; la verifica richiede l'accertamento concreto dell'unicità del disegno criminoso.
Rileva ai fini del riconoscimento della continuazione tra più violazioni, quando esse risultino esecutive di un medesimo disegno criminoso.
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Prevede il reato relativo alla violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
È stato invocato dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizi della motivazione.
Ha costituito la base normativa per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ha fondato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di continuazione applicata in fase esecutiva, l'unicità del disegno criminoso deve essere verificata in concreto attraverso una valutazione complessiva di elementi quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita.
- La detenzione carceraria o altra misura limitativa della libertà personale intervenuta tra reati giudicati separatamente non esclude di per sé l'identità del disegno criminoso, ma impone al giudice di verificare concretamente se gli eventi abbiano costituito una frattura nella preordinazione unitaria delle condotte.
- L'arresto intervenuto dopo la commissione di un reato non è automaticamente ostativo al riconoscimento della continuazione con reati successivi; può tuttavia assumere rilievo quando, in concreto, dimostri l'interruzione del precedente disegno criminoso.
- L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione adeguata, congrua, logica e priva di travisamenti.
- In presenza di una motivazione coerente e completa del giudice dell'esecuzione, le censure che mirano soltanto a ottenere una diversa valutazione degli elementi fattuali relativi alla continuazione sono inammissibili in sede di legittimità.
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