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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33223/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a tredici anni di reclusione per partecipazione, quale mero partecipe, a un'associazione operante all'interno di un istituto penitenziario e finalizzata all'introduzione e allo smercio di sostanze stupefacenti, telefoni cellulari e altri beni, nonché per due episodi di corruzione propria continuata in concorso. Secondo l'impostazione accusatoria, l'imputato, appartenente alla polizia penitenziaria e addetto ai controlli dei pacchi, avrebbe agevolato l'introduzione di stupefacenti e telefoni ricevendo denaro. Il primo motivo denunciava violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova nella valutazione delle dichiarazioni di vari collaboratori e dichiaranti, dei relativi riscontri, delle intercettazioni e dell'episodio nel quale sarebbero state rinvenute tracce di stupefacente sulla giacca dell'imputato. Il secondo motivo contestava la configurabilità della partecipazione associativa, sostenendo che le risultanze dichiarative e gli ordini di servizio non dimostrassero la continuità, la stabilità e la rilevanza dell'apporto dell'imputato, né la sua consapevole intraneità al sodalizio; veniva inoltre censurata l'aggravante del numero dei partecipanti. Il terzo motivo riguardava la dosimetria della pena e il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando l'omessa considerazione delle doglianze difensive e l'erronea valorizzazione del ruolo e della funzione dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte relativa ai due reati di corruzione, ritenendo adeguatamente motivata la responsabilità dell'imputato per l'introduzione nel penitenziario di stupefacenti e telefoni in cambio di denaro, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori e dei riscontri valorizzati dai giudici di merito. Ha invece rilevato un vizio motivazionale in ordine alla partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990: la sentenza non aveva adeguatamente verificato la concreta condotta partecipativa, la stabilità e la rilevanza dell'apporto, il dolo di partecipazione e il collegamento tra le diverse sezioni dell'istituto. In particolare, la convergenza tra le dichiarazioni relative alla quarta sezione e quelle, non adeguatamente riscontrate, relative alla prima sezione non era stata motivata in modo sufficiente; inoltre, non era stata adeguatamente esaminata l'incompatibilità tra la reiterazione settimanale delle condotte riferite dai dichiaranti e i turni di servizio documentati. La Corte ha quindi disposto il rinvio alla Corte di appello competente per nuovo esame sulla responsabilità associativa. Il terzo motivo sulla pena e sulle attenuanti generiche è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 74, commi 1, 2, 3 e 5, d.P.R. 309/1990

    La partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede un contributo apprezzabile e consapevole alla vita o al rafforzamento del sodalizio e un dolo specifico di intraneità; l'aggravante del numero dei partecipanti presuppone l'accertamento della consistenza numerica richiesta dalla legge.

  • art. 319 c.p.

    La responsabilità per corruzione propria è stata ritenuta adeguatamente motivata quando risultano la dazione di denaro al pubblico agente, il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio e il rapporto sinallagmatico tra le prestazioni.

  • art. 321 c.p.

    La norma è richiamata quale disposizione applicabile al soggetto che dà o promette l'utilità nei reati di corruzione.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nei reati di corruzione contestati.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato per il vincolo della continuazione tra le condotte contestate.

  • art. 61, n. 9, c.p.

    Richiamato quale aggravante connessa alla violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, rimasta assorbita dal rinvio.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in relazione alla commisurazione della pena, questione rimasta assorbita.

  • art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.

    Le dichiarazioni dei collaboratori o coimputati possono fungere da riscontro reciproco se convergono sul nucleo essenziale dello specifico fatto narrato; le divergenze su dettagli secondari non sono decisive, salvo che rivelino inattendibilità. La valutazione deve essere motivata considerando anche le ragioni di eventuali discrasie e, per dichiarazioni tardive, le ragioni della tardività.

  • art. 12 c.p.p.

    Richiamato per individuare i procedimenti connessi o collegati ai fini della valutazione delle dichiarazioni rese da coimputati o soggetti collegati.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di più collaboratori o coimputati possono fornire reciproco riscontro quando convergono sul nucleo essenziale dello specifico fatto materiale narrato; non è richiesta una totale sovrapponibilità dei racconti, ma il giudice deve spiegare se le discrasie siano compatibili con ragioni diverse dal mendacio.
  • La valutazione della convergenza dichiarativa deve riguardare il fatto concreto nella sua interezza e non soltanto l'azione tipica astrattamente descritta dalla norma incriminatrice; le divergenze su dettagli secondari possono essere irrilevanti solo se non incidono sull'attendibilità complessiva dei dichiaranti.
  • Quando la responsabilità associativa è fondata su dichiarazioni accusatorie, il giudice deve individuare condotte concrete che costituiscano estrinsecazione materiale della partecipazione e verificare, oltre al contributo causale, la consapevole intraneità al sodalizio e la stabilità dell'apporto.
  • La partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera: è sufficiente un contributo consapevole e causalmente apprezzabile, anche minimo o limitato nel tempo, purché riferibile all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione.
  • La reiterazione di reati-fine non dimostra automaticamente la partecipazione associativa; essa assume rilievo quando i rapporti con gli altri autori siano precisamente individuati come interazioni nell'ambito di un gruppo organizzato e siano collegati al ruolo dei medesimi nella consorteria.
  • La mera continuità di una fornitura o di condotte illecite può trasformare un rapporto di scambio in partecipazione associativa soltanto se, per modalità, stabilità, continuità e rilevanza, la fornitura costituisce un apporto al mantenimento del sodalizio e risulta provata la volontà del fornitore di farne parte.
  • Nel giudizio di rinvio sulla partecipazione associativa devono essere verificati il perimetro concreto dell'apporto dell'imputato, il suo dolo di partecipazione, la stabilità del vincolo e, ove rilevante, la consistenza numerica del sodalizio; non è sufficiente richiamare l'esistenza generale dell'associazione o la responsabilità per singoli reati-fine.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCorruzioneImpugnazioniElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiConcorso di personeContinuazioneOnere della prova

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