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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33225/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità richiedente)

La controversia

La Corte d'appello aveva disposto la consegna della persona richiesta alle autorità giudiziarie del Regno Unito, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale relativo all'esecuzione di una condanna per false dichiarazioni fraudolente finalizzate a procurare un vantaggio e per condotte di occultamento, dissimulazione, conversione, trasferimento o rimozione di beni di provenienza criminosa. La consegna era stata invece negata limitatamente alla richiesta di esercizio dell'azione penale per la mancata comparizione davanti al tribunale, ritenendo insussistente il requisito della doppia punibilità. Il ricorrente aveva proposto quattro motivi: violazione delle disposizioni dell'Accordo sugli scambi commerciali tra Regno Unito e Unione europea in materia di termini procedurali e tutela delle prerogative connesse alla cittadinanza francese; erronea applicazione della legge n. 69 del 2005 e dell'Accordo, sostenendo la necessità di verificare la cittadinanza italiana dichiarata e la possibilità di scontare la pena in Italia, nonché di richiedere informazioni complementari; omesso accertamento delle condizioni di salute e delle garanzie relative al trattamento sanitario, in rapporto al divieto di trattamenti inumani o degradanti; omessa valutazione del luogo e delle modalità di esecuzione della pena nel Regno Unito e delle condizioni carcerarie. Prima della decisione della Corte di cassazione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, senza indicarne le ragioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla rinuncia al ricorso depositata dal consegnando. Non sono stati esaminati nel merito i quattro motivi relativi ai termini della procedura di consegna, alla verifica della cittadinanza e delle condizioni di esecuzione della pena, alle condizioni di salute e al trattamento carcerario nel Regno Unito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 2, dell'Accordo sugli scambi commerciali tra il Regno Unito e l'Unione europea del 24 dicembre 2020

    Richiamato dal ricorrente in relazione al meccanismo informativo connesso alla cittadinanza e alla richiesta di un ulteriore rinvio dell'udienza.

  • art. 615 dell'Accordo sugli scambi commerciali tra il Regno Unito e l'Unione europea del 24 dicembre 2020

    Richiamato dal ricorrente in relazione al termine di sessanta giorni per la decisione sulla consegna e alla durata della procedura in caso di mancato consenso.

  • art. 601, comma 1, lett. f), dell'Accordo sugli scambi commerciali tra il Regno Unito e l'Unione europea del 24 dicembre 2020

    Richiamato dal ricorrente in relazione al controllo dei motivi di non esecuzione del mandato.

  • art. 602 dell'Accordo sugli scambi commerciali tra il Regno Unito e l'Unione europea del 24 dicembre 2020

    Richiamato dal ricorrente per le eccezioni relative ai reati politici.

  • art. 613, paragrafo 2, dell'Accordo sugli scambi commerciali tra il Regno Unito e l'Unione europea del 24 dicembre 2020

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento della possibilità per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di richiedere urgentemente informazioni complementari.

  • art. 604, lett. c), dell'Accordo sugli scambi commerciali tra il Regno Unito e l'Unione europea del 24 dicembre 2020

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di chiedere garanzie supplementari quando sussistano fondati motivi di un rischio effettivo per i diritti fondamentali.

  • art. 16 legge 22 aprile 2005, n. 69

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della procedura di consegna e ai controlli spettanti all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

  • art. 2 legge 22 aprile 2005, n. 69

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali nella procedura di consegna.

  • art. 3 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in relazione al rischio di trattamenti inumani o degradanti derivante dalle condizioni di salute e dalle modalità di esecuzione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato dalla Corte per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso presentata dalla persona richiesta in consegna determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla rinuncia comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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