Cassazione Penale, Sentenza n. 33299/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Un condannato, sottoposto alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, aveva presentato un'istanza di liberazione anticipata relativa a due semestri maturati tra dicembre 2024 e dicembre 2025. Il magistrato di sorveglianza di Salerno si era dichiarato incompetente, ritenendo competente il giudice dell'esecuzione che aveva in gestione la pena sostitutiva e ne conosceva l'andamento. Il giudice dell'esecuzione aveva a sua volta sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo competente il magistrato di sorveglianza sulla base dell'orientamento della Corte di cassazione secondo cui la liberazione anticipata è applicabile anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e deve essere concessa dal magistrato di sorveglianza. La Corte ha esaminato sia l'applicabilità della liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità sostitutivo sia l'individuazione del giudice competente.
La decisione
La Corte ha riconosciuto l'esistenza di un conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), c.p.p., poiché due giudici ordinari avevano rifiutato di decidere sulla medesima istanza, determinando una situazione di stasi procedimentale. Nel merito, ha confermato che la liberazione anticipata prevista dall'art. 54 ord. pen. è applicabile alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in forza del combinato disposto degli artt. 57 e 76 della legge n. 689 del 1981 e degli artt. 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen. Ha quindi ritenuto che la competenza funzionale a decidere sulla concessione del beneficio spetti al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 69-bis ord. pen., il cui provvedimento è reclamabile al tribunale di sorveglianza. Ha dichiarato competente il magistrato di sorveglianza di Salerno e disposto la trasmissione degli atti a tale ufficio.
Norme richiamate
art. 28, comma 1, lett. a), c.p.p.
due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto
Sussiste un conflitto negativo di competenza quando due giudici rifiutano di decidere sul medesimo fatto, determinando una stasi del procedimento eliminabile mediante l'intervento della Corte di cassazione.
art. 20-bis c.p.
Richiamato quale disposizione introduttiva della categoria delle pene detentive brevi nel codice penale.
art. 54 ord. pen.
Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
Disciplina la liberazione anticipata quale beneficio premiale fondato sulla partecipazione all'opera di rieducazione; la Corte ne ammette l'applicazione anche al lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
art. 47, comma 12-bis, ord. pen.
all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale ... può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art. 54
Costituisce, insieme alle altre disposizioni richiamate, un indice normativo favorevole all'applicazione della liberazione anticipata durante modalità non carcerarie di esecuzione della pena.
art. 69-bis ord. pen.
Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza
Attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza funzionale a decidere sulla concessione o sul diniego della liberazione anticipata; l'ordinanza è reclamabile al tribunale di sorveglianza.
art. 57, comma 1, legge n. 689 del 1981
per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita
L'equiparazione giuridica del lavoro di pubblica utilità sostitutivo alla pena detentiva sostituita sostiene l'applicabilità della liberazione anticipata.
art. 76 legge n. 689 del 1981
alle pene sostitutive previste dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
Il rinvio alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario, valutato insieme all'art. 57 e alla finalità rieducativa del lavoro di pubblica utilità, non evidenzia un'incompatibilità sistematica con la liberazione anticipata.
art. 56-bis, commi 1 e 2, legge n. 689 del 1981
Richiamato per evidenziare la natura lavorativa, rieducativa e risocializzante del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
art. 56-ter legge n. 689 del 1981
Richiamato per le prescrizioni connesse al lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
art. 63, comma 3, legge n. 689 del 1981
Richiamato per il ruolo dell'UEPE nel riferire sull'effettivo svolgimento del lavoro, sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale.
art. 27, comma 3, Cost.
Richiamato quale fondamento della finalità rieducativa della pena.
Massime di principio
- La liberazione anticipata prevista dall'art. 54 ord. pen. è applicabile alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in forza del combinato disposto degli artt. 57 e 76 della legge n. 689 del 1981 e degli artt. 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen., non sussistendo un'incompatibilità sistematica tra i due istituti.
- La concessione della liberazione anticipata non presuppone necessariamente la detenzione carceraria in atto: è sufficiente che sia pendente il rapporto di esecuzione penale e che il beneficio possa incidere favorevolmente sulla sua durata, purché sia valutabile la partecipazione del condannato al percorso rieducativo.
- La natura non detentiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo non esclude la liberazione anticipata, poiché tale pena presenta una funzione rieducativa e risocializzante, prescrizioni comportamentali e un sistema di verifica della condotta e del reinserimento sociale.
- La competenza funzionale a decidere sulla concessione o sul diniego della liberazione anticipata appartiene al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 69-bis ord. pen.; tale competenza non può essere trasferita al giudice dell'esecuzione sulla base di esigenze di concentrazione o di conoscenza dell'andamento della pena, quando il dato normativo attribuisce espressamente il potere decisionale al magistrato di sorveglianza.
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