Cassazione Penale, Sentenza n. 33224/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato, salvo l'annullamento limitato a un capo e la riduzione di un importo, il sequestro preventivo diretto e per equivalente disposto nei confronti della società e di alcuni indagati. Il sequestro riguardava crediti d'imposta presenti nei cassetti fiscali e beni destinati alla confisca, in relazione a contestazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione, autoriciclaggio e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nell'ambito di operazioni connesse al Superbonus 110%. La ricorrente ha dedotto cinque motivi: carenza di autonoma valutazione del giudice per le indagini preliminari e motivazione apparente del Tribunale del riesame; violazione del principio di specialità e assorbimento della truffa aggravata nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; insufficiente motivazione sul proprio ruolo, sulla legittimità delle operazioni relative al Superbonus, sul fumus dei reati e sull'effettiva esecuzione dei lavori; erronea applicazione delle norme sul concorso tra committente e utilizzatore delle fatture e conseguente erronea determinazione del profitto; insussistenza o insufficiente motivazione del periculum in mora e del quantum sequestrabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo nel complesso infondato e, quanto a diversi motivi, inammissibile per genericità. Ha affermato che il Tribunale del riesame può motivare per relationem rispetto al provvedimento genetico, purché proceda a una valutazione autonoma e critica e risponda alle deduzioni difensive; nel caso concreto il decreto del giudice per le indagini preliminari conteneva una motivazione autonoma e adeguata. Ha escluso l'assorbimento della truffa aggravata nel reato tributario, poiché l'ottenimento e la monetizzazione di crediti d'imposta costituiscono un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale. Ha ritenuto adeguatamente motivato il fumus dei reati e il coinvolgimento della ricorrente, quale amministratrice di diritto e legale rappresentante, nonché la falsità delle fatture e delle asseverazioni relative a lavori non eseguiti o non completati. Ha confermato che, ai fini della cessione o monetizzazione del credito d'imposta, le spese devono riferirsi a prestazioni effettivamente eseguite e che la truffa aggravata si consuma con la creazione del credito fittizio, senza necessità della successiva cessione o compensazione, pur essendo stata nel caso concreto accertata anche la monetizzazione di parte dei crediti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione non sottoposta al Tribunale del riesame. Il quinto motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, essendo il periculum desunto dalla prosecuzione delle compensazioni, dalla monetizzazione dei crediti e dai trasferimenti patrimoniali tra società e impresa individuale collegate. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 231/2001
La società era sottoposta a contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato previsto dalla norma.
art. 321 c.p.p.
Costituisce la base normativa del sequestro preventivo diretto e del sequestro finalizzato alla confisca; la misura richiede la verifica del fumus e del periculum nei limiti propri della fase cautelare.
art. 325 c.p.p.
Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso soltanto per violazione di legge, comprendente anche motivazioni radicalmente mancanti o apparenti.
art. 292 c.p.p.
Impone un modello minimo di motivazione e un'effettiva autonoma valutazione giudiziale; tale requisito è compatibile con la motivazione per relationem quando non vi sia adesione acritica alla richiesta cautelare.
art. 125 c.p.p.
È richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione degli atti giudiziari.
art. 640-bis c.p.
La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è configurabile, insieme al reato tributario, quando la condotta produce un profitto ulteriore e diverso dall'evasione fiscale, quale la creazione o monetizzazione di crediti d'imposta fittizi.
art. 15 c.p.
Il principio di specialità non determina l'assorbimento del reato tributario nella truffa, o viceversa, quando dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale.
art. 8 d.lgs. 74/2000
È configurabile il fumus dell'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti quando i documenti attestino lavori non eseguiti o non completati e siano destinati a produrre effetti giuridici verso terzi.
art. 2 d.lgs. 74/2000
È richiamato per le ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti e per la determinazione del profitto sequestrabile.
art. 5 d.lgs. 74/2000
L'obbligo dichiarativo grava direttamente sul legale rappresentante dell'ente, quale soggetto obbligato per legge alla presentazione della dichiarazione.
art. 9 d.lgs. 74/2000
È stato invocato dalla difesa in relazione alla pretesa esclusione del concorso tra committente e utilizzatore del documento fiscale, ma la questione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
Costituisce il fondamento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari.
art. 110 c.p.
È richiamato nelle contestazioni concorsuali e nella valutazione del contributo degli indagati alle condotte contestate.
art. 648-ter.1 c.p.
È richiamato per le contestazioni di autoriciclaggio oggetto del sequestro finalizzato alla confisca.
art. 119 d.l. 34/2020
La disciplina del Superbonus richiede documentazione, visto di conformità e asseverazioni relative ai requisiti tecnici, alla congruità delle spese e all'effettiva realizzazione dei lavori; l'asseverazione può essere rilasciata al termine dei lavori o per stati di avanzamento, sulla base dell'effettiva realizzazione.
art. 121 d.l. 34/2020
La cessione del credito o lo sconto in fattura presuppongono spese riferite a prestazioni effettivamente eseguite; per gli interventi Superbonus gli stati di avanzamento devono rispettare i limiti e le percentuali previste.
art. 35 d.lgs. 241/1997
È richiamato in relazione al visto di conformità e alla verifica della documentazione contabile rilevante per il beneficio fiscale.
art. 273 c.p.p.
È richiamato dalla difesa in relazione ai presupposti indiziari della misura cautelare reale.
art. 616 c.p.p.
Impone, in caso di rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge; il vizio motivazionale è deducibile soltanto quando la motivazione sia del tutto mancante o apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
- La motivazione per relationem del Tribunale del riesame è legittima quando il provvedimento genetico e quello di riesame si integrano, purché il giudice della cautela svolga una valutazione autonoma e critica e non si limiti a recepire acriticamente la richiesta dell'accusa mediante formule di stile.
- Il reato di dichiarazione fraudolenta o di emissione di fatture per operazioni inesistenti concorre con la truffa aggravata ai danni dello Stato quando dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, come l'ottenimento o la monetizzazione di pubbliche erogazioni rappresentate da crediti d'imposta.
- Nell'ambito del Superbonus, la cessione o monetizzazione del credito d'imposta presuppone che le spese documentate si riferiscano a lavori o prestazioni effettivamente eseguiti; fatture e asseverazioni relative a opere inesistenti o non ancora realizzate possono fondare il fumus dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di truffa aggravata.
- La truffa aggravata relativa alla creazione di crediti d'imposta fittizi si consuma con la costituzione del credito sostitutivo della detrazione fiscale, senza che sia necessariamente richiesta la successiva cessione a terzi o la compensazione.
- Il legale rappresentante di una società è direttamente obbligato per legge alla presentazione delle dichiarazioni fiscali dell'ente e può rispondere del reato di omessa dichiarazione anche se sostiene di non avere avuto l'effettiva gestione della società, salvo diversa valutazione sul concreto coinvolgimento per gli altri reati contestati.
- Ai fini del periculum in mora del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la prosecuzione delle compensazioni, la monetizzazione dei crediti e i trasferimenti patrimoniali tra entità sostanzialmente collegate possono costituire elementi concreti e attuali del rischio di dispersione, utilizzazione o alienazione dei beni.
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