Cassazione Penale, Sentenza n. 33273/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato riconosciuto responsabile, all'esito del giudizio abbreviato, del reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, accertato in data 19 febbraio 2023. L'arma era stata rinvenuta all'interno di un'autovettura non di proprietà dell'imputato, nel cui abitacolo egli si trovava insieme a un'altra persona. La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità valorizzando sia le dichiarazioni rese nell'immediatezza agli operanti, secondo cui l'arma era di proprietà dell'imputato, sia la condotta tenuta da quest'ultimo, ritenuta indicativa della disponibilità dell'autovettura e di tutto ciò che vi si trovava; la sentenza di primo grado aveva inoltre rilevato che i due occupanti avevano tentato di nascondersi all'avvicinarsi degli agenti. Con unico motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 63, 350, commi 6 e 7, cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen., sostenendo l'inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni riportate in un'annotazione di polizia giudiziaria e non raccolte in un verbale sottoscritto, nonché l'assenza della necessaria spontaneità. Ha inoltre contestato la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, deducendo che l'autovettura non era di sua proprietà e che non vi sarebbe stata prova della consapevole disponibilità dell'arma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato e, in parte, generico perché non si confrontava con la ricostruzione complessiva del fatto posta a fondamento delle decisioni di merito. La Corte ha precisato che le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria devono essere formalizzate in un verbale sottoscritto dall'indagato; non è sufficiente la loro mera riproduzione o sintesi in un'annotazione di polizia giudiziaria. Tali dichiarazioni, tuttavia, sono in linea generale utilizzabili nel giudizio abbreviato quando siano state validamente verbalizzate. Nel caso concreto, la riconducibilità dell'arma all'imputato non derivava soltanto dalle dichiarazioni riportate dagli operanti, ma anche dalla condotta tenuta al momento dell'intervento e dagli ulteriori elementi valorizzati dal giudice di primo grado. La Corte ha inoltre applicato il principio della doppia conforme, secondo cui la motivazione della sentenza d'appello si integra con quella della sentenza di primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La Polizia Giudiziaria, a norma dell'ad. 350, comma 2, cod. proc. pen., deve redigere verbale, tra l'altro, delle dichiarazioni spontanee: pur non essendo richiesto che la verbalizzazione riguardi ciascuna delle attività svolte, specialmente se realizzate in contestualità spazio-temporale, resta fermo che le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato, proprio perché allo stesso riferibili come espressione della sua volontà di rendere una dichiarazione, devono trovare confezione formale in un verbale che sia dal medesimo sottoscritto, non potendo essere sostituito detto atto dall'annotazione di polizia giudiziaria che di dette dichiarazioni fornisca contezza o riassunto.
Le dichiarazioni spontanee dell'indagato devono essere inserite in un verbale sottoscritto dal dichiarante; la verbalizzazione può avvenire anche nel verbale di perquisizione o sequestro, purché tale verbale sia sottoscritto dall'indagato.
Ne consegue che, in linea con quanto recentemente precisato da questa stessa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 12752 del 27/02/2019, Rv. 276176), non sono utilizzabili, ancorché si proceda nelle forme del giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria quando non riportate in un verbale sottoscritto dal dichiarante ma unicamente richiamate in una annotazione di polizia giudiziaria.
Le dichiarazioni spontanee non verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante restano inutilizzabili anche nel giudizio abbreviato; il rito abbreviato non sana tale inutilizzabilità.
Ne consegue che, in linea con quanto recentemente precisato da questa stessa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 12752 del 27/02/2019, Rv. 276176), non sono utilizzabili, ancorché si proceda nelle forme del giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria quando non riportate in un verbale sottoscritto dal dichiarante ma unicamente richiamate in una annotazione di polizia giudiziaria.
Il divieto di utilizzazione opera quando le dichiarazioni spontanee siano state acquisite senza il rispetto delle forme di verbalizzazione richieste.
Nel caso in scrutinio, la riconducibilità dell'arma al ricorrente si deduce non solo dalle dichiarazioni riportate nel verbale di P.G. in base alle quali lo Stefani dichiarava agli operanti intervenuti che l'arma era di sua proprietà, ma anche dalla condotta tenuta dal ricorrente che "sin dal primo momento nel quale i verbalizzanti si sono rivolti a lui, è stata quella di chi ha la completa disponibilità dell'autovettura e di tutto ciò che in essa si trova".
La responsabilità per la detenzione illegale dell'arma può essere desunta, oltre che dalle dichiarazioni dell'imputato, da condotte concrete indicative della disponibilità dell'autovettura e dell'arma rinvenuta al suo interno.
Alla conclusiva reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria devono essere formalizzate in un verbale sottoscritto dal dichiarante; la loro mera riproduzione o sintesi in un'annotazione di polizia giudiziaria non è sufficiente.
- L'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee non validamente verbalizzate permane anche nel giudizio abbreviato e non è sanata dalla scelta del rito.
- La disponibilità e la detenzione di un'arma rinvenuta in un'autovettura possono essere desunte da una valutazione complessiva delle dichiarazioni dell'imputato e delle condotte concrete tenute nell'immediatezza dell'intervento, anche quando il veicolo non sia di proprietà dell'imputato.
- In caso di doppia conforme, la motivazione della sentenza d'appello deve essere letta in correlazione con quella di primo grado, formando un unico complessivo corpo argomentativo.
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