Cassazione Civile, Ordinanza n. 21926/2021 del 30/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di scioglimento di una comunione ereditaria relativa all’asse lasciato da un de cuius, con contestuale richiesta di rendiconto dei beni e delle utilità nella disponibilità di alcuni coeredi. In primo grado il tribunale aveva disposto la divisione secondo le quote ricostruite tramite consulenza tecnica d’ufficio e aveva rigettato l’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di un terzo comproprietario di uno dei beni. La corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione i ricorrenti deducevano cinque motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per illeggibilità della grafia autografa e violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; 2) violazione delle regole istruttorie e dell’onere probatorio perché la C.T.U. avrebbe utilizzato documenti non ritualmente prodotti, con pretesa lesione del contraddittorio; 3) vizi motivazionali e violazione di legge nella parte in cui la corte territoriale aveva ritenuto corrette le poste del rendiconto, inclusi taluni oneri fiscali e spese relative ad alcuni beni, e aveva ritenuto condivisibile il progetto divisionale del consulente; 4) erronea applicazione del principio di non contestazione/acquiescenza, per avere il giudice valorizzato la circostanza che i ricorrenti avessero ricevuto le somme liquidate a saldo; 5) violazione delle norme sulla divisione e sul rendiconto per avere il giudice svolto prima la divisione e poi il rendiconto, con asserito aggravio dei conguagli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mera difficoltà di lettura di una sentenza scritta a mano non determina nullità, salvo il caso estremo di assoluta incomprensibilità del testo; ha ritenuto infondato il secondo perché il consulente tecnico d’ufficio, quando svolge attività percipiente finalizzata alla formazione del rendiconto e del progetto divisorio, può acquisire anche documenti non prodotti dalle parti, se necessari a rispondere ai quesiti; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito; ha dichiarato inammissibile il quarto per carenza di interesse concreto, osservando comunque che la percezione delle somme liquidate non integra di per sé acquiescenza; ha infine rigettato il quinto, ribadendo che divisione e rendiconto sono domande autonome e che l’ordine di trattazione non è rigidamente vincolato, salvo la necessità di determinare prima i debiti da prelevamento. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione è esclusa perché la sentenza, pur autografa e di difficile lettura in alcune parti, resta idonea a rendere percepibile il ragionamento decisorio e quindi non è nulla per difetto assoluto di motivazione.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per escludere che la difficoltà di lettura del testo autografo integri di per sé nullità della decisione.
art. 111 Cost.
Usato come parametro del dovere di motivazione; la Corte esclude la sua violazione perché il provvedimento è comunque comprensibile nei suoi passaggi essenziali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale invocato per le censure di nullità della sentenza e di violazione delle forme processuali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro per le doglianze di violazione di legge relative alla consulenza tecnica e alla divisione ereditaria.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
Richiamato per le censure di nullità e vizio di motivazione, ma la Corte osserva che alcune doglianze si risolvono in un riesame del merito o difettano di interesse.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione delle preclusioni istruttorie; la Corte esclude la violazione nel caso di consulenza percipiente.
La consulenza tecnica d’ufficio può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, anche da documenti non prodotti, purché si tratti di fatti accessori e non dei fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni.
Richiamato nelle censure relative al rendiconto e alla consulenza; la Corte ne esclude la violazione affermando l’autonomia del rendiconto e della divisione.
Invocato nel quinto motivo; la Corte non accoglie la doglianza sull’ordine di trattazione tra divisione e rendiconto.
Richiamato nei motivi sulla prova e sulla consulenza; la Corte ritiene che non vi sia stata indebita inversione dell’onere probatorio.
Invocato contro il richiamo all’acquiescenza; la Corte afferma che la percezione delle somme non costituisce automaticamente acquiescenza alla sentenza.
"dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili o degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti"
La norma è letta nel senso che divisione e rendiconto sono operazioni autonome ma coordinabili; il testo conferma la possibilità di procedere ai conti e alla determinazione delle porzioni e dei conguagli nell’ambito della divisione ereditaria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- La mera difficoltà di lettura di una sentenza redatta in forma autografa non comporta nullità, salvo che il testo sia pressoché incomprensibile al punto da impedire di individuare con certezza la motivazione e il decisum.
- Nel giudizio di divisione ereditaria, la domanda di rendiconto è autonoma rispetto alla domanda di divisione: possono essere proposte congiuntamente e decise separatamente senza reciproci condizionamenti, ferma la necessità di determinare prima i debiti da prelevamento.
- Il consulente tecnico d’ufficio, quando svolge un incarico percipiente volto alla ricostruzione contabile e alla formazione del progetto divisorio, può acquisire documenti non prodotti dalle parti se indispensabili per rispondere ai quesiti e se relativi a fatti accessori della consulenza; non può invece supplire alla prova dei fatti costitutivi delle domande o eccezioni.
- Le critiche alla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica che mirano solo a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio sono inammissibili in cassazione perché trasformano il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
- La percezione delle somme liquidate in sentenza, o l’esecuzione del dictum, non integra di per sé acquiescenza, dovendosi verificare la presenza di una condotta inequivoca e la sussistenza di un interesse concreto all’impugnazione.
- Nel procedimento divisionale, l’ordine tra divisione e rendiconto non è rigidamente imposto in ogni sua componente: ciò che deve precedere la divisione è la determinazione dei debiti da prelevamento necessari a ricostruire l’asse, mentre le altre poste di gestione possono essere regolate anche nell’ambito del progetto divisionale.
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