Cassazione Civile, Ordinanza n. 36828/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La vicenda nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca contro il fideiussore di una società, per il recupero di somme riferite a uno scoperto di conto corrente derivante dall'utilizzo di una carta di credito aziendale. L'Agenzia delle entrate notificava alla banca un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, determinandola in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione alla registrazione del decreto ingiuntivo. La banca contestava la pretesa sostenendo che, poiché il decreto riguardava somme riconducibili a operazioni soggette a IVA, operasse il principio di alternatività IVA/imposta di registro di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, con conseguente tassazione in misura fissa. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la banca proponeva ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto, sostenendo che i precedenti di legittimità e la prassi dell'Amministrazione finanziaria imponevano la registrazione in misura fissa dei decreti ingiuntivi che condannano al pagamento di corrispettivi soggetti a IVA, anche quando la condanna sia pronunciata nei confronti del fideiussore e non del debitore principale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando il decreto ingiuntivo ha ad oggetto la condanna al pagamento di somme dovute in relazione a operazioni soggette a IVA, il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro impedisce l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale, imponendo la registrazione in misura fissa. Ha inoltre precisato che non rileva se il decreto sia emesso contro il debitore principale, il fideiussore o entrambi, perché ciò che conta è la natura oggettiva del credito azionato e la posizione del creditore soggetto IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente contro l'avviso di liquidazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986
"per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa"
consacra il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: se l'atto riguarda operazioni soggette a IVA, la registrazione avviene in misura fissa e non proporzionale.
art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
"atti recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura"
la condanna giudiziale sarebbe, in via generale, soggetta a imposta proporzionale; tuttavia la nota II esclude la proporzionale per la parte in cui il provvedimento disponga pagamenti o prestazioni soggetti a IVA.
nota II all'art. 8, Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
"Gli atti di cui al comma 1, lett. b) e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico"
esclude l'imposta di registro proporzionale per la parte della condanna che abbia ad oggetto corrispettivi o prestazioni già soggetti a IVA.
art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972
"operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali"
le operazioni bancarie richiamate sono attratte nella sfera IVA, ancorché esenti, e ciò rileva ai fini dell'alternatività con l'imposta di registro.
art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dalla ricorrente nel motivo di cassazione come norma asseritamente violata, in collegamento con il regime di tassazione dell'atto giudiziario e con l'enunciazione di atti soggetti a registrazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma processuale del giudizio tributario nel mezzo di impugnazione.
menzionato per la costituzione dell'Agenzia delle entrate al solo fine dell'eventuale discussione.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la condanna al pagamento di somme relative ad operazioni soggette a IVA deve essere registrata in misura fissa, per effetto del principio di alternatività tra IVA e registro.
- Ai fini dell'imposta di registro rileva la natura oggettiva del credito accertato nel titolo giudiziale e la qualità del creditore soggetto IVA, non la circostanza che la condanna sia pronunciata contro il debitore principale, il fideiussore o entrambi.
- La responsabilità del fideiussore non muta la natura tributaria del rapporto sottostante: se la pretesa giudiziale riguarda somme derivanti da operazioni imponibili o comunque soggette a IVA, la tassazione del titolo esecutivo segue il regime IVA-compatibile previsto dalla nota II dell'art. 8 della Tariffa.
- Quando la questione è definita in diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito.
- La tassazione del decreto ingiuntivo va ricondotta al contenuto sostanziale del titolo e non alla sola veste soggettiva del destinatario della condanna.
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