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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09383/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione per violazione dell'obbligo di soggiorno imposto in una misura di prevenzione personale. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo: (1) che la violazione fosse avvenuta nel 2017 sulla base di una valutazione di pericolosità risalente al 2014 e non rivalutata dopo un periodo di detenzione intermedio; (2) che mancasse il dolo richiesto, perché ella avrebbe preannunciato alle forze dell'ordine l'intenzione di allontanarsi per ragioni di sicurezza, essendo inserita in un programma di protezione, senza volontà di sottrarsi ai controlli; (3) che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto sufficiente un dolo specifico, mentre la difesa contestava in sostanza anche l'impostazione dell'elemento soggettivo. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili: la questione sulla legittimità della misura per omessa rivalutazione della pericolosità non era stata dedotta in appello ed era comunque generica; quanto al dolo, il giudice di merito aveva correttamente applicato il dolo generico e la ricorrente mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto immune da vizi logici la motivazione della sentenza impugnata, che aveva considerato ingiustificata la violazione dell'obbligo di soggiorno e penalmente rilevante la condotta in quanto violazione di una prescrizione specifica. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 2, c.p.

    richiamato unitamente alla norma incriminatrice per la qualificazione del fatto e della pena applicata, senza autonoma discussione

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    norma incriminatrice della violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale/misura di prevenzione; la Corte ribadisce che la violazione dell'obbligo di soggiorno, in quanto prescrizione specifica, integra di per sé il reato

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    preclude la proposizione in cassazione di questioni non dedotte nei motivi di appello

  • Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò

    richiamata per affermare che la violazione dell'obbligo di soggiorno, essendo prescrizione specifica, è sufficiente per la rilevanza penale della condotta

  • Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024

    richiamata per il principio secondo cui l'elemento soggettivo del reato è il dolo generico, non il dolo specifico

  • Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023

    richiamata per il limite del giudizio di legittimità, che non può sostituire una diversa valutazione del fatto e delle prove

  • Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021

    richiamata per il medesimo principio sul sindacato di legittimità e sulla non rivedibilità del merito probatorio in cassazione

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone

    richiamata per il principio di delimitazione del controllo di legittimità rispetto alla valutazione del merito

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non esente da colpa

Massime di principio

  • Nella violazione degli obblighi imposti da una misura di prevenzione personale, la rilevanza penale può derivare dalla mera inosservanza di una prescrizione specifica, senza necessità di ulteriori elementi lesivi.
  • L'elemento soggettivo del reato di violazione degli obblighi della misura di prevenzione è integrato dal dolo generico: è sufficiente la coscienza e volontà della trasgressione dell'obbligo conosciuto.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni di fatto o di legittimità della misura che non siano state dedotte nei motivi di appello, per il divieto di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo il controllo sulla coerenza logica e giuridica della motivazione impugnata.
  • La contestazione della sussistenza del dolo è inammissibile quando si risolva in una richiesta di rivalutazione delle stesse emergenze fattuali già esaminate dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiReati contro la PA

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