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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39475/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione che aveva sospeso la patente di guida, eliminando quella statuizione, e ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Roma affinché sia l'autorità amministrativa competente ad eventualmente applicare misure sulla patente.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della parte della sentenza del 9/7/2021 che, pur avendo dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art.168 ter c.p. per esito positivo della messa alla prova, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Si allega la censura di violazione di legge per illegittima esercitazione di potestà riservata all'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il reato originariamente ascritto all'imputato; qui rilevante come fatto-reato per il quale si è proceduto alla messa alla prova

  • art. 168-ter cod. pen.

    Prevede l'estinzione del reato in caso di esito positivo della messa alla prova; la Corte rileva che tale estinzione esclude l'accertamento della responsabilità penale

  • art. 224, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Stabilisce che l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie quali sospensione o revoca della patente è di competenza dell'autorità amministrativa (Prefetto) quando non sussiste accertamento di responsabilità penale da parte dell'organo giudicante

Massime di principio

  • Quando il giudice dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova (art.168-ter c.p.) non può applicare sanzioni amministrative accessorie come la sospensione o la revoca della patente, perché non c'è accertamento di responsabilità penale.
  • L'applicazione di misure sulla patente in assenza di condanna penale resta di competenza dell'autorità amministrativa (Prefetto) ai sensi dell'art.224 cod. della strada; il giudice penale deve astenersi dal disporle e, se le dispone, la cassazione annullerà la statuizione.
  • In casi simili la parte interessata può ottenere l'annullamento della misura giudiziale con trasmissione degli atti al Prefetto, che valuterà amministrativamente eventuali provvedimenti sulla patente.
  • È coerente che anche il Pubblico Ministero sostenga l'accoglimento del ricorso quando ritiene che il giudice abbia travalicato la propria competenza applicando sanzioni di natura amministrativa.

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