Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24949/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore (divieto di ritorno nel comune di Lecce), censurando: 1) illegittimità del foglio di via per eccesso di potere perché la motivazione richiamava numerosi precedenti mentre dal casellario risultava una sola condanna e varie assoluzioni/denunce; 2) omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. n.241/1990, poiché il Questore non avrebbe motivato specificamente la necessità e urgenza; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 5) eccessività della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la sentenza della Corte d'appello. Motivazione essenziale: il sindacato del giudice penale sul provvedimento questorile è limitato alla verifica di legittimità e di adeguata motivazione, senza sostituirsi al giudizio di pericolosità del Questore; elementi quali denunce, annotazioni di servizio, frequentazione di pregiudicati e rapporti di polizia possono legittimamente concorrere a fondare il giudizio di pericolosità anche se non tutti costituiscono precedenti penali definitivi. La mancata comunicazione di avvio è giustificata da condizioni di necessità e urgenza adeguatamente desumibili dalla motivazione del provvedimento. La causa di non punibilità ex art. 131-bis è stata esclusa in ragione dell'abitualità e della reiterazione di illeciti analoghi; le circostanze attenuanti generiche sono state negate per la mancanza di concreti elementi positivi e per la personalità dell'imputato; la determinazione della pena è stata ritenuta congrua alla luce dell'art. 133 c.p. e del profilo personale dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 76 d.lgs. n. 159/2011

    La norma che disciplina il foglio di via e i presupposti per la misura di prevenzione è stata interpretata nel senso che il Questore può fondare il giudizio di pericolosità su elementi diversi dalle sole sentenze definitive; il giudice penale può controllare la conformità formale e motivazionale dell'atto ma non rideterminare il merito del giudizio di pericolosità.

  • art. 7 legge n. 241/1990

    L'omessa comunicazione di avvio del procedimento può essere giustificata se il provvedimento documenta condizioni di necessità e urgenza adeguatamente motivate; il sindacato del giudice verifica la motivazione dell'urgenza, non la mera presenza di una formula stereotipata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando sussiste abitualità del comportamento illecito; il giudice può considerare anche fatti successivi o illeciti non definitivi per valutare la capacità abituale dell'agente.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Dopo la riforma, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi concreti in favore dell'imputato; l'assenza di tali elementi e la presenza di precedenti o comportamenti analoghi legittimano il diniego.

  • art. 133 cod. pen.

    La determinazione della pena deve tener conto della personalità, della pericolosità e dell'inefficacia delle sanzioni precedenti; il giudice può motivare uno scostamento dal minimo edittale quando sussistono tali elementi.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    L'acquisizione di sentenze irrevocabili agli atti non vincola il giudice del procedimento, che conserva autonomia valutativa e non deve recepire automaticamente i giudizi di merito contenuti in altri provvedimenti.

Massime di principio

  • Il sindacato del giudice penale sul foglio di via del Questore è di legittimità: controlla la sussistenza dei requisiti formali e la motivazione ma non sostituisce il proprio giudizio discrezionale sulla pericolosità, se il provvedimento è sufficientemente motivato.
  • Per motivare misure di prevenzione il Questore può utilizzare non solo condanne definitive ma anche denunce, annotazioni di servizio, comportamenti recenti e frequentazioni pericolose, a condizione che tali elementi siano oggettivamente indicati e valutati nella motivazione.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l.241/1990 può essere legittima se nella motivazione del provvedimento emergono specifiche condizioni di necessità e urgenza; il giudice verifica la congruità di tale motivazione.
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis è esclusa se ricorre abitualità dellecita; il giudice può considerare anche fatti successivi o altri illeciti per accertare l'abitualità.
  • Dopo le riforme, le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis non si concedono automaticamente per semplice assenza di precedenti: servono elementi positivi a favore dell'imputato.
  • La valutazione della pena ex art. 133 deve tener conto della personalità, della propensione alla reiterazione e dell'efficacia dissuasiva delle pene precedenti; uno scostamento dal minimo edittale va motivato con tali elementi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.