Cassazione Penale, Sentenza n. 24715/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/11/2024 che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo (dei manufatti: lavanderia, rimessaggio, piscina). Tre censure principali: 1) violazione degli artt. 125, 321 e 324 c.p.p. per eccesso di integrazione motivazionale da parte del Tribunale del riesame che avrebbe introdotto argomentazioni non valutate dal GIP; 2) estinzione per prescrizione dei reati in relazione alla realizzazione della lavanderia e della piscina, con riferimento ad opere realizzate in epoca anteriore e da terzi (padre e nonna) già oggetto di proscioglimento; 3) mancanza del periculum in mora perché si tratta di manufatti esistenti e utilizzati da tempo, non idonei ad aggravare il carico urbanistico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i ricorsi avverso ordinanze di riesame (artt. 322-bis e 324 c.p.p.) sono ammessi solo per violazione di legge e che le censure svolte dal ricorrente consistono in critica di merito e valutazioni fattuali non ammissibili in questa sede. La Corte ha richiamato il potere del tribunale del riesame (art. 309, comma 9 c.p.p.) di confermare il provvedimento per ragioni diverse da quelle del GIP e ha ritenuto legittima la motivazione del Tribunale del riesame, che ha rilevato l'incertezza sull'identità e sulla consistenza delle opere oggetto di precedente proscioglimento e l'effettiva funzionalità/fruibilità dei manufatti, giustificando il periculum in mora. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 322-bis c.p.p.
ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen.
Limita la possibilità di ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge in materia di riesame delle misure cautelari reali.
art. 324 c.p.p.
ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen.
Regola il riesame delle misure cautelari; le impugnazioni in Cassazione possono riguardare solo questioni di legittimità.
art. 309 c.p.p.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 309, comma 7)
Attribuisce al tribunale del riesame il potere di confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso, entro i limiti di non formulare autonome ipotesi accusatorie.
art. 325 c.p.p.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso le ordinanze di riesame: ammissibile solo per violazione di legge (es. mancanza/assurdità della motivazione).
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso imputabile a colpa del ricorrente.
D.P.R. n. 380/2001
artt. 44, comma 1, lett. c), 64, 71, 65, 72, 93, 95
Norme edilizie e relative sanzioni: le opere realizzate senza permesso di costruire e senza il rispetto delle prescrizioni tecniche e procedurali costituiscono violazioni urbanistiche rilevanti ai fini del sequestro preventivo.
d.lgs. n. 42/2004
Norme sul vincolo paesaggistico: l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica integra l'illecito e giustifica misure cautelari sui beni.
codice penale
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
Rileva la posizione di concorso dell'imputato in relazione alle condotte edilizie abusive insieme ad altri soggetti.
artt. 125, 321, 324 c.p.p.
artt. 125, 321 e 324 cod. proc. pen. (richiamati nel ricorso)
Riferimenti procedurali invocati dal ricorrente: la Corte ha chiarito che le critiche al contenuto valutativo del riesame non equivalgono a violazioni di legge salvo mancanza o apparente motivazione.
Massime di principio
- Avverso le ordinanze di riesame cautelare (sequestro preventivo) il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; le critiche di merito o la ricostruzione alternativa dei fatti sono inammissibili.
- Il tribunale del riesame può confermare il provvedimento per ragioni diverse da quelle addotte dal GIP (art. 309 c.p.p.), purché non formulando autonome ipotesi accusatorie che spettano al pubblico ministero.
- Chi deduce omissione di esame di elementi decisivi deve allegare e documentare nel ricorso l'esistenza e la presenza agli atti di quegli elementi; l'onere probatorio sulla effettiva disponibilità degli atti grava sul ricorrente.
- Questioni di prescrizione e di periculum in mora sono, in larga parte, valutazioni di fatto e di merito: la Corte di legittimità controlla la legittimità della motivazione, non riesamina liberamente le valutazioni probatorie del riesame.
- Il sequestro preventivo può riguardare anche beni di terzi quando sussistono indizi e risultano esigenze cautelari; l'aggravio del carico urbanistico o l'impatto sul vincolo paesaggistico possono giustificare il periculum anche per opere già ultimate.
- Un ricorso inammissibile per ragioni di merito può comportare condanna alle spese e sanzione a favore della Cassa delle Ammende se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.
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