Cassazione Penale, Sentenza n. 24714/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Alessandria del 30-09-2024 che aveva dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.) e aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Il Procuratore ha dedotto inosservanza degli artt. 415 bis, 416, 180 e 183 c.p.p. e ha censurato l'atto come abnorme per aver determinato una indebita regressione del procedimento, posto che la nullità sarebbe stata sanata dalla partecipazione del difensore all'udienza preliminare. La difesa ha chiesto l'inammissibilità del ricorso sostenendo che la decisione non è abnorme perché rientra nei poteri del giudice e non impedisce la prosecuzione del procedimento, essendo possibile la rinnovazione della notificazione da parte del P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. Ha richiamato i criteri di abnormità delineati dalle Sezioni Unite: l'abnormità è concetto eccezionale e restrittivo e si configura solo quando l'atto non è altrimenti rimediabile, non è impugnabile e determina la stasi del processo o una indebita regressione non superabile. Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale, pur basata sull'accertamento dell'omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis al difensore di fiducia (circostanza pacifica), non sia abnorme perché non provoca la stasi del procedimento: il P.M. può procedere alla rinnovazione della notificazione dell'avviso. Pertanto il ricorso è infondato e viene rigettato.
Norme richiamate
Norma che disciplina la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la Corte valuta la nullità dell'avviso e la possibilità di sanatoria o di rinnovazione da parte del P.M.
Riferito dal ricorso tra le norme di procedimento connesse; richiamato nella censura sull'iter procedimentale
Richiamato nella contestazione relativa alla notificazione e alle forme di comunicazione degli atti
Riferito in relazione alle regole sulla partecipazione e rappresentanza del difensore e sugli effetti della presenza del difensore in udienza
Richiamato dalla Corte come riferimento al numero chiuso delle nullità deducibili e alla funzione residuale del concetto di abnormità
d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8
Norme sostanziali dei reati per i quali è imputato Bellindo; indicate quale quadro del procedimento penale sottostante
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (in particolare sent. n. 25957/2009 e altre pronunce richiamate)
Principi sui limiti del concetto di abnormità: atto abnorme solo se avulso dal sistema o se determina stasi/processo irreversibilmente compromesso; possibile rinnovazione della notificazione da parte del P.M. rende non abnorme la declaratoria di nullità dell'avviso se non impedisce la prosecuzione del processo
Massime di principio
- Il concetto di 'abnormità' di un provvedimento giudiziale è eccezionale e va interpretato restrittivamente: si configura solo se l'atto è privo di rimedi o determina la stasi del procedimento.
- La dichiarazione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415 bis c.p.p.) e la restituzione degli atti al P.M. non sono automaticamente abnormi se il P.M. può sanare la situazione rinnovando la notificazione.
- La partecipazione del difensore all'udienza preliminare senza tempestiva eccezione può sanare (o comunque influire sulla valutazione della sanabilità di) una nullità a regime intermedio; il giudice avrebbe dovuto valutare l'eventuale acquiescenza.
- Se il provvedimento giudiziale impone all'organo di accusa di compiere un atto formalmente nullo e senza possibilità di rinnovazione utile, allora può assumere carattere abnorme; ma se esiste una misura pratica per rimuovere l'irregolarità (es. rinnovazione della notifica), l'atto non è abnorme.
- In situazioni similari è importante valutare: (a) se esistono rimedi ordinari (rinnovazione, impugnazioni); (b) se la vicenda comporta una stasi effettiva del processo; (c) se la nullità è stata tempestivamente eccepita o è stata sanata per acquiescenza.
- Distinguere sempre la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini dalla mancata notifica della fissazione dell'udienza preliminare: la presenza di un difensore sostituto può sanare la seconda ma non necessariamente la prima se l'avviso doveva essere indirizzato ad un difensore di fiducia esclusivo.
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