Cassazione Penale, Sentenza n. 24713/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello avverso la sentenza di primo grado. Il ricorrente deduceva errata applicazione dell'art. 175 c.p.p., sostenendo di aver avuto effettiva conoscenza del procedimento solo il 17/05/2024 tramite PEC (essendo detenuto dal 08/06/2022) e di non aver ricevuto notifiche in carcere, ordini di traduzione o comunicazioni dal difensore d'ufficio; chiese la restituzione nel termine per proporre appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che aveva ritenuto che Patanè era stato messo regolarmente a conoscenza del procedimento (eletto domicilio nel verbale di identificazione del 03/05/2021; notifica perfezionata via compiuta giacenza l'08/03/2022 quando era ancora in libertà; la detenzione è sopravvenuta l'08/06/2022) e che non ha fornito prova di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa. Conseguentemente la richiesta di restituzione nel termine è stata rigettata e l'appello ritenuto tardivo; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 c.p.p.
Regola la restituzione nel termine per impugnare: l'istanza può essere accolta solo se l'imputato prova di non avere avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa; la giurisprudenza richiede valutazione probatoria rigorosa.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 11, comma 1, lett. b), n.1) e art. 89, comma 3
«le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1- ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto».
La modifica dell'art. 175 introdotta dal d.lgs. n.150/2022 si applica alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; la disciplina transitoria delimita l'ambito temporale di applicazione.
art. 99-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito nella legge 30 dicembre 2002, n. 199)
Rilevato nel testo come richiamo alla decorrenza e all'applicazione delle norme transitorie relative alle modifiche processuali introdotte dal d.lgs. n.150/2022.
art. 420-bis c.p.p.
Norma richiamata nel contrappunto tra restituzione nel termine e rescissione del giudicato: la rescissione è lo strumento per i casi di erronea dichiarazione di assenza senza i presupposti; il legislatore ha separato i rimedi.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, di sostenere le spese del procedimento di cassazione; applicata qui per imporre al ricorrente il pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al giudizio sulla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione la prende a riferimento per valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione della sanzione pecuniaria accessoria.
Massime di principio
- La restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. richiede che l'imputato provi sia la mancata conoscenza del procedimento sia l'assenza di colpa nella mancata proposizione dell'impugnazione; la prova dev'essere concreta e persuasiva.
- L'elezione di domicilio e la regolare notifica agli indirizzi indicati (anche con compiuta giacenza) costituiscono forte elemento a carico dell'imputato e possono ostare all'accoglimento della richiesta di restituzione se non giustificati adeguatamente.
- La sopravvenuta detenzione non scola automaticamente la responsabilità dell'imputato: se la notifica è avvenuta quando era ancora in libertà, grava sull'imputato l'onere di comunicare la nuova situazione (es. domicilio in carcere, richiesta di traduzione o di comunicazione al difensore).
- La mancata attivazione da parte del difensore d'ufficio o la carenza di comunicazioni non sempre bastano, se il ricorrente non prova di aver effettivamente ignorato il procedimento e di aver agito senza colpa.
- In situazioni similari è fondamentale documentare tempestivamente e con mezzi idonei (certificazioni del carcere, mancate notifiche al domicilio carcerario, comunicazioni provenienti dal difensore) la totale assenza di conoscenza del processo e la impossibilità di proporre impugnazione senza colpa.
- La nuova disciplina post-d.lgs. n.150/2022 mira a limitare l'uso della restituzione nel termine: i giudici valorizzano un comportamento complessivo dell'imputato che dimostri diligenza nel seguire il procedimento e nel segnalare cambi di residenza o stato detentivo.
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