Cassazione Penale, Sentenza n. 24716/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del Gip di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo su terreni e aree interessate da opere edilizie/paesaggistiche e dalla fattispecie di cui all'art. 1161 cod. nav. Il ricorrente ha dedotto tre censure: (1) omessa e/o apparente motivazione circa la riconducibilità della fattispecie astratta a quella reale e l'esistenza di un fatto nuovo (consulenza tecnica di parte) che dimostrerebbe che i lavori sarebbero consequenza di uno sbancamento provocato da un vicino; (2) violazione di legge e motivazione carente in quanto i movimenti di terra sarebbero attività agricola e quindi non rilevanti penalmente; (3) vizio di motivazione circa il periculum in mora, non adeguatamente specificato dal Gip né integrato dal tribunale del riesame
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo, il ricorrente non ha confutato tutte le autonome e concorrenti "rationes decidendi" su cui si è fondato il provvedimento (fra cui la contestazione relativa all'art. 1161 cod. nav. e la collocazione delle opere vicino alla battigia), pertanto è mancata la specificità necessaria per la cassazione. Secondo, in ogni caso la Corte ha ritenuto che il tribunale e il Gip avessero adeguatamente richiamato gli accertamenti della polizia giudiziaria e gli elementi fattuali (trasformazione del terreno in gradoni, massiccio riempimento, presenza di paletti di recinzione, massi sulla spiaggia) idonei a configurare il fumus e il periculum in mora. Le censure tecniche del difensore sono valutazioni inammissibili in Cassazione ove non prospettino la totale assenza della motivazione. La Corte ha inoltre ricordato che il giudice del gravame (art. 322-bis c.p.p.) ha piena cognizione e può integrare la motivazione mancante (art. 604 c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, statuendo in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 1161 cod. nav.
La norma è richiamata quale base della contestazione relativa a opere poste a pochi metri dalla battigia; i giudici hanno ritenuto che la presenza di massi e alterazioni morphological potesse integrare la fattispecie richiamata
art. 322-bis cod. proc. pen.
L'appello contro misure cautelari reali ha effetto devolutivo: il giudice del gravame ha piena cognizione e può integrare o correggere la motivazione, rimuovendo eventuali carenze del provvedimento impugnato
art. 604 cod. proc. pen.
Principio secondo cui il giudice del gravame deve provvedere a redigere la motivazione mancante circa la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo
art. 616 cod. proc. pen.
Disciplina la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata con riferimento alla determinazione, in via equitativa, dell'importo da versare alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è inammissibile ma non si può ritenere che sia stato proposto con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 2574/2017)
Richiamata per il principio che è inammissibile il ricorso che critichi una sola delle autonome 'rationes decidendi' su cui si fonda la decisione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 42470/2024, Isgrò)
Richiamata in relazione alla possibilità per il giudice del gravame di integrare la motivazione mancante in tema di misure cautelari reali
Massime di principio
- In impugnazioni relative a misure cautelari reali è necessario confutare in modo specifico tutte le autonome ragioni di decisione addotte dal giudice, non potendo la Cassazione sostituirsi al riesame di valutazioni fattuali complesse
- Le contestazioni di carattere tecnico o perizia di parte (es. consulenze che sostengono cause esterne dell'intervento) devono essere rivolte con efficacia al giudice del gravame: in Cassazione sono inammissibili se consistono nel chiedere una rivalutazione del merito o della prova
- Il periculum in mora può essere desunto da elementi fattuali che dimostrano una condotta in corso e un'alterazione morfologica significativa del territorio; il Gip e il tribunale del riesame possono tenerne conto sulla base degli atti di polizia giudiziaria
- L'appello ex art. 322-bis c.p.p. ha effetto devolutivo e permette al giudice del gravame di integrare o redigere motivazioni mancanti ai sensi dell'art. 604 c.p.p.; quindi, lacune motivazionali possono essere rimediate in sede di riesame
- La Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a versamenti alla Cassa delle Ammende, salvo non emergano elementi di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
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