Cassazione Civile, Ordinanza n. 29984/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia riguarda un immobile sito in San Casciano Val di Pesa, acquistato nel 1995 in costanza di rapporto matrimoniale. In primo grado era stato accertato che l'abitazione fosse in proprietà comune tra i coniugi e si era disposta la prosecuzione del giudizio per la divisione. La coniuge soccombente in appello ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) denunciava la violazione dell'art. 191 c.c., come modificato dalla l. n. 55 del 2015, sostenendo che la disciplina transitoria avrebbe imposto di applicare il nuovo criterio di cessazione della comunione legale anche ai giudizi pendenti, con la conseguenza che lo scioglimento della comunione si sarebbe dovuto retrodatare ai provvedimenti presidenziali della separazione e l'immobile non sarebbe entrato nella comunione; (2) censurava la motivazione della sentenza d'appello in ordine all'attendibilità del testimone e alla mancata prova che il prezzo dell'immobile fosse stato interamente pagato dal padre, deducendo la conseguente applicabilità dell'art. 179, lett. b), c.c. e quindi la natura di bene personale per donazione indiretta; (3) contestava, in via derivata, la condanna alle spese del giudizio d'appello e al doppio contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la disciplina transitoria della l. n. 55 del 2015 si applicasse retroattivamente ai giudizi di divisione della comunione de residuo già pendenti alla data di entrata in vigore della legge, richiamando il principio di irretroattività dell'art. 11 disp. prel. c.c. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto non provato l'integrale pagamento del prezzo da parte del padre e che, in presenza di un acquisto avvenuto almeno in parte con mutuo acceso dalla ricorrente e con rate iniziali non integralmente riferibili al terzo, non poteva configurarsi una donazione indiretta dell'intero immobile. Il terzo motivo è stato ritenuto privo di autonoma consistenza. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La modifica introdotta dalla l. n. 55 del 2015 non viene applicata retroattivamente ai giudizi di divisione della comunione de residuo già pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
La disposizione transitoria che estende la novella ai procedimenti in corso non è riferibile ai giudizi di divisione della comunione de residuo pendenti al momento dell'entrata in vigore.
È richiamato come criterio generale di irretroattività della legge, a sostegno dell'inapplicabilità retroattiva della riforma.
Opera solo ove sia provato che l'acquisto sia avvenuto con denaro proveniente interamente da un terzo per spirito di liberalità, così da integrare una donazione indiretta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura sul vizio motivazionale è stata ritenuta, per un verso, eccentrica rispetto alla ratio decidendi e, per altro verso, comunque infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La disciplina transitoria che estende l'applicazione di una riforma ai procedimenti in corso non consente di incidere sui giudizi di divisione della comunione de residuo già pendenti, quando ciò comporterebbe un effetto retroattivo incompatibile con l'art. 11 disp. prel. c.c.
- Nell'acquisto di un immobile, la donazione indiretta è configurabile solo se il prezzo sia stato interamente corrisposto da un terzo con animus donandi; la prova deve quindi riguardare l'integrale provenienza del denaro dal terzo, non essendo sufficiente un apporto solo parziale.
- Se l'acquisto dell'immobile avviene anche mediante mutuo acceso dall'acquirente, viene meno il presupposto fattuale per qualificare l'intera operazione come donazione indiretta del bene in favore dell'acquirente.
- Una censura per motivazione apparente o vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è infondata quando la sentenza impugnata renda percepibile la ratio decidendi e la doglianza si risolva in una diversa lettura del fatto e delle prove.
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