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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16458/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (risparmiatore)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di un buono postale fruttifero cointestato, recante la clausola di "pari facoltà di rimborso", nel quale uno dei cointestatari era deceduto. La società emittente, opponendosi a un decreto ingiuntivo che le imponeva il pagamento integrale in favore della cointestataria superstite, sosteneva che il decesso di uno dei cointestatari facesse venir meno la possibilità di rimborso automatico del titolo e imponesse il blocco del pagamento fino alla definizione della successione, con necessità di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto (eredi e superstiti). In cassazione articolava due motivi di violazione di legge, denunciando l'erronea estensione al buono postale della disciplina prevista per i libretti di risparmio postale e deducendo anche la correttezza del proprio comportamento, poiché il rimborso senza la firma di tutti gli aventi diritto sarebbe stato contrario alla normativa speciale e ai doveri di diligenza e correttezza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, per i buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di "pari facoltà di rimborso", la morte di uno dei cointestatari non impedisce al superstite di ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento. Non si applica in via analogica la disciplina dei libretti di risparmio postale che richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto, poiché i buoni postali hanno un regime diverso e sono rimborsabili "a vista". La Corte ha quindi confermato la decisione di merito favorevole alla cointestataria superstite e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, oltre a un ulteriore importo ex art. 96, comma 3, c.p.c. per la proposizione di una censura contrastante con un orientamento consolidato della Corte; ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 178 d.P.R. n. 156/1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma del sistema del risparmio postale, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel senso sostenuto dalla ricorrente.

  • art. 182 d.P.R. n. 156/1973

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude che la disciplina evocata impedisca il rimborso al cointestatario superstite del buono postale.

  • art. 203 d.P.R. n. 256/1989

    Disposizione della disciplina speciale del risparmio postale richiamata in lite; la Corte nega che essa imponga il blocco del rimborso del buono in caso di morte di un cointestatario.

  • art. 208 d.P.R. n. 256/1989

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo speciale, senza accoglimento della tesi impeditiva del rimborso.

  • art. 184 d.P.R. n. 256/1989

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità della quietanza congiunta; la Corte non lo ritiene ostativo al pagamento al superstite.

  • art. 187 d.P.R. n. 256/1989

    La Corte afferma che non si applica ai buoni postali fruttiferi il regime dei libretti di risparmio che richiede la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto.

  • art. 16 d.P.R. n. 256/1989

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma non idoneo a sovvertire l'orientamento consolidato favorevole al rimborso al superstite.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo quale parametro della violazione di legge; non accolto.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la correttezza della propria condotta, ma la Corte rigetta la censura.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di diligenza; la Corte non ravvisa violazione nella soluzione accolta dal giudice di merito.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato in motivazione per evidenziare che i buoni postali, per la disciplina speciale, derogano alla libera cedibilità del credito e presentano un regime proprio.

  • art. 1295 c.c.

    Richiamato per affermare che, nella solidarietà attiva, alla morte di uno dei concreditori l'obbligazione si divide fra gli eredi in proporzione delle quote, senza incidere sulla legittimazione del cointestatario superstite.

  • art. 2002 c.c.

    Richiamato per qualificare i buoni postali e i libretti come documenti di legittimazione, pur con differenze rilevanti quanto al rimborso.

  • art. 204 c. 3 d.P.R. n. 256/1989

    Richiamato per sottolineare l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali fruttiferi e il loro peculiare regime di rimborso a vista.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per condannare la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore, in ragione della proposizione di un ricorso contrastante con un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di "pari facoltà di rimborso", il cointestatario superstite è legittimato a chiedere il rimborso dell'intera somma, anche se uno dei cointestatari è deceduto.
  • La disciplina dei libretti di risparmio postale che subordina il rimborso alla quietanza di tutti gli aventi diritto non è automaticamente applicabile ai buoni postali fruttiferi, poiché questi hanno un regime autonomo e un rimborso strutturato "a vista".
  • In presenza di solidarietà attiva derivante dalla cointestazione con pari facoltà di rimborso, la morte di uno dei concreditori non elimina né sospende il diritto del superstite al pagamento verso l'emittente; gli eventuali rapporti interni con gli eredi restano regolati separatamente.
  • Quando un ricorso per cassazione ripropone una tesi già smentita da un orientamento consolidato della Corte, può giustificarsi la condanna a una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieComodato
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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