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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15406/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente era stata destinataria di un avviso di contestazione con irrogazione di sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi relativo all'anno d'imposta 2012. L'Ufficio assumeva che ella avesse la disponibilità ed effettuasse movimentazioni di capitali detenuti all'estero, in Paesi a fiscalità privilegiata, e quindi fosse tenuta all'obbligo dichiarativo. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo, sulla base anche dell'esito del parallelo procedimento penale, che la stessa non fosse titolare né beneficiaria dei fondi, ma al più una mera delegata/proxy priva di effettiva disponibilità, e perciò non obbligata al quadro RW. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 4 del d.l. n. 167/1990 e dell'art. 1140 c.c., sostenendo che l'obbligo di compilazione grava anche su chi abbia solo il potere di movimentare capitali esteri, non solo sul titolare effettivo; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi, assumendo che dagli atti risultasse comunque la disponibilità finanziaria estera della contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato e assorbente, perché l'art. 4 del d.l. n. 167/1990 impone l'obbligo dichiarativo anche a chi abbia il mero potere di operare movimentazioni di capitali estero su estero, indipendentemente dalla titolarità effettiva e dalla disponibilità in senso stretto. Ha quindi ribadito l'orientamento secondo cui la nozione di detenzione ai fini del monitoraggio fiscale è ampia e comprende anche la disponibilità di fatto o la detenzione nell'interesse altrui, senza che rilevi la malafede del soggetto omittente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare la vicenda uniformandosi al principio di diritto indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167

    secondo comma; obbligo di compilazione del quadro RW

    L'obbligo dichiarativo riguarda non solo il titolare effettivo o formale degli investimenti esteri, ma anche chi abbia il mero potere di movimentare capitali estero su estero o comunque una disponibilità di fatto sui capitali, anche nell'interesse altrui.

  • legge 4 agosto 1990, n. 227

    conversione del d.l. n. 167/1990

    Norma di conversione della disciplina sul monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività estere.

  • art. 1140 c.c.

    È richiamato nel primo motivo, ma la Corte fonda la decisione principalmente sull'art. 4 del d.l. n. 167/1990 e sull'ampia nozione di detenzione rilevante ai fini dichiarativi.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel secondo motivo in tema di riparto dell'onere della prova, motivo tuttavia assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 2727 c.c.

    È richiamato nel secondo motivo in tema di presunzioni, motivo assorbito.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato nel secondo motivo in tema di presunzioni semplici, motivo assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È la base processuale del primo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    È la base processuale del secondo motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'obbligo di monitoraggio nel quadro RW, la nozione di detenzione è onnicomprensiva e comprende non solo la titolarità formale o effettiva del bene o del capitale estero, ma anche la disponibilità di fatto e la gestione fiduciaria nell'interesse altrui.
  • L'obbligo di dichiarazione ex art. 4 d.l. n. 167/1990 sussiste anche per chi disponga materialmente dei capitali esteri e li movimenta verso l'estero, senza che sia necessaria la prova della sua malafede.
  • La mancata compilazione del quadro RW non è un'omissione neutra, poiché incide sulle finalità di monitoraggio fiscale e di controllo dell'Amministrazione finanziaria rispetto a beni e attività potenzialmente rilevanti per la capacità contributiva.
  • Quando il giudice di merito escluda l'obbligo dichiarativo valorizzando solo la mancata titolarità formale dei fondi, deve confrontarsi con la più ampia nozione normativa di detenzione e disponibilità rilevante ai fini del monitoraggio fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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