Cassazione Civile, Ordinanza n. 15932/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale il diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2004. La CTP aveva accolto il ricorso; in appello l’Ufficio aveva dedotto, a sostegno del diniego, che non era stato verificato l’effettivo esistenza del credito posto a fondamento dell’istanza di rimborso. La CTR aveva ritenuto tale difesa inammissibile per novità, sia perché non proposta in primo grado, sia perché diversa dalla motivazione espressa nel provvedimento amministrativo di diniego. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la difesa dell’Ufficio era legittima e non preclusa, trattandosi di contestazione della sussistenza del credito e non di eccezione nuova in senso processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha cassato la sentenza della CTR perché, in una controversia avente ad oggetto il diniego di rimborso di un tributo, il contribuente assume la qualità di attore anche in senso sostanziale e l’Amministrazione finanziaria può addurre in giudizio ragioni giuridiche ulteriori rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato. Le contestazioni dell’Ufficio circa l’inesistenza del credito o la sua diversa qualificazione integrano mere difese, non soggette a preclusioni, e possono essere svolte anche per la prima volta in appello. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge e di error in procedendo.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato dalla ricorrente per censurare la motivazione della decisione di appello.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per sostenere che la difesa dell’Ufficio non fosse preclusa come nuova eccezione.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio sulla sussistenza del credito posto a fondamento della domanda di rimborso.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto il diniego di rimborso, il contribuente è attore non solo in senso formale ma anche sostanziale, con conseguente onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
- L’Amministrazione finanziaria, a fronte di una domanda di rimborso, può difendersi allegando in giudizio ragioni giuridiche anche diverse e ulteriori rispetto alla motivazione contenuta nel provvedimento amministrativo impugnato.
- Le contestazioni dell’Ufficio sulla reale sussistenza del credito o sulla sua qualificazione non costituiscono eccezioni in senso stretto, ma mere difese, e sono quindi proponibili anche per la prima volta in appello.
- Nel giudizio tributario di rimborso non opera una preclusione automatica per la difesa dell’Ufficio solo perché non coincidente con la motivazione del diniego amministrativo.
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