Cassazione Civile, Ordinanza n. 17365/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
Una società dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze, su richiesta del pubblico ministero, ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall. contro la sentenza dichiarativa di fallimento. La Corte d'appello di Firenze ha rigettato il reclamo ritenendo: legittimata la richiesta del P.M. ex art. 7 l. fall. anche perché la notitia decoctionis era emersa da un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato; soggetta la società a fallimento per superamento delle soglie di fallibilità; sussistente lo stato di insolvenza per rilevante debito erariale, bilanci in perdita e assenza di attivo patrimoniale. In cassazione la società ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 6 e 7 l. fall. per avere la Corte territoriale riconosciuto la legittimazione del P.M. a richiedere il fallimento; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 5 l. fall. per avere la Corte territoriale erroneamente affermato lo stato di insolvenza, sostenendo che il debito fiscale era quasi integralmente rateizzato e che, anche alla luce della normativa emergenziale richiamata, non vi sarebbe stata decadenza dal beneficio della rateizzazione. La ricorrente, in sostanza, chiedeva un riesame del merito istruttorio e della valutazione dei fatti compiuta dal giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché contrario a un orientamento consolidato: il P.M. può richiedere il fallimento non solo quando la notitia decoctionis provenga da un procedimento penale pendente, ma anche quando emerga dalle condotte indicate dall’art. 7 l. fall., senza necessità di un procedimento penale. Il secondo motivo è stato parimenti inammissibile perché, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie; la censura non indicava inoltre specifici fatti decisivi omessi dal giudice di merito, come richiesto per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché gli intimati non hanno svolto difese; è stato altresì disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, utilizzata come base del giudizio di secondo grado
consente al pubblico ministero di chiedere il fallimento anche quando la notitia decoctionis emerga dalle condotte indicate dalla norma, senza necessità che derivi da un procedimento penale pendente
richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione all'iniziativa fallimentare del pubblico ministero
richiamato dalla Corte territoriale per affermare la fallibilità della società in ragione dell'ammontare dei crediti ammessi al passivo
definisce lo stato di insolvenza, la cui sussistenza è stata confermata in fatto dalla Corte d'appello
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a un riesame del merito
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione è già risolta in modo conforme da giurisprudenza consolidata
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
richiama il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la ricorrente non ha indicato fatti specifici di tale tipo
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
art. 1, comma 17 l. n. 228 del 2012
ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
richiamato dalla ricorrente per sostenere la regolarità della rateizzazione del debito erariale
richiamato dalla ricorrente quale normativa emergenziale sulla sospensione dei termini di versamento
d.l. n. 157/2020
richiamato dalla ricorrente quale normativa emergenziale sulla sospensione dei termini di versamento
Massime di principio
- Il pubblico ministero è legittimato a richiedere la dichiarazione di fallimento non solo quando la notitia decoctionis provenga da un procedimento penale pendente, ma anche quando l'insolvenza emerga da una delle situazioni tipizzate dall'art. 7 l. fall., senza che sia indispensabile l'esistenza di un procedimento penale.
- Una censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se, in realtà, mira a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, poiché tale controllo è estraneo al giudizio di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione omesso esame di fatti decisivi.
- Per denunciare utilmente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è necessario indicare specificamente quali fatti storici, controversi e decisivi siano stati trascurati dal giudice di merito e spiegare perché la loro considerazione avrebbe condotto a una decisione diversa.
- Quando il ricorso è inammissibile e gli intimati non svolgono difese, non vi è statuizione sulle spese di legittimità; resta però ferma l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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