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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44981/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) errata applicazione della legge penale in materia di concorso di cause indipendenti: il difensore deduceva che il sinistro fosse da ascrivere esclusivamente alla condotta colposa del conducente del veicolo sopraggiungente (che aveva impattato il lato posteriore destro dell'auto di Zaccarelli durante una inversione a "U"), e che la manovra di Zaccarelli non avesse apporto causale significativo, posto che il sopraggiungente avrebbe potuto evitare la collisione mantenendo la velocità; (2) vizio di motivazione e violazione di legge: si censurava l'adozione, da parte della Corte territoriale, della ricostruzione della polizia stradale e l'assenza di adeguata considerazione delle conclusioni del consulente tecnico della difesa, il quale sosteneva che l'evento fosse da imputare unicamente all'inosservanza dell'art. 141 Cod. Strada e all'eccessiva velocità del veicolo investitore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) la Corte territoriale ha correttamente applicato la disciplina sul concorso di cause indipendenti, constatando che Zaccarelli aveva iniziato la manovra di inversione quando il veicolo sopraggiungente si trovava a soli 136 metri, in condizioni di ottima visibilità, e pertanto la manovra, seppure permessa dalla segnaletica orizzontale, era imprudente e pericolosa, configurando violazione degli artt. 140 e 154, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 e costituendo concausa rilevante dell'evento; l'eccessiva velocità del veicolo sopraggiungente non è stata ritenuta di per sé fattore "eccezionale" idoneo a interrompere il nesso causale ai sensi dell'art. 41, comma 3, c.p.; (2) la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta congrua, logicamente articolata e non viziata: la doglianza della difesa si traduceva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base formale per le censure di cassazione (motivi di nullità o violazione di legge).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la sintesi dei motivi secondo le procedure di presentazione del ricorso.

  • art. 41, comma 3, cod. pen.

    Interpretazione: la Corte ha affermato che l'eccessiva velocità del conducente sopraggiungente non configura di per sé un "fattore eccezionale" idoneo a interrompere il nesso di causalità e quindi ad escludere la responsabilità del conducente che ha creato l'ostacolo alla circolazione.

  • art. 140 d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)

    La Corte ha ritenuto che la manovra di inversione, pur permessa dalla segnaletica, fosse imprudente e in palese violazione del principio di sicurezza della circolazione, configurando una concausa dell'evento.

  • art. 154, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)

    Interpretazione: richiamato in relazione al dovere di condotta nella circolazione e alla rilevanza colposa della manovra che ha intralciato la circolazione.

  • art. 141 d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)

    Citato dalla difesa come presunta norma violata dal conducente sopraggiungente (per eccesso di velocità), ma la Corte non ha ritenuto che la violazione di tale norma fosse, da sola, determinante ad escludere la concorrenza di responsabilità dell'autore della manovra.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La Corte ha disposto che il ricorrente dovrà sostenere le spese processuali in forza di questa norma.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 e successive modificazioni

    Richiamate per giustificare il rito camerale adottato nell'udienza di trattazione del ricorso (modalità processuali relative all'udienza in camera di consiglio).

Massime di principio

  • Una manovra che, pur consentita dalla segnaletica, venga iniziata pur essendo chiaramente percepibile e ravvisabile la presenza di un veicolo sopraggiungente a distanza tale da rendere la manovra pericolosa può integrare una concausa colposa rilevante per la responsabilità penale.
  • L'eccessiva velocità del veicolo sopraggiungente non è, di per sé, un fattore "eccezionale" che interrompe automaticamente il nesso causale: per escludere la responsabilità di chi ha creato l'ostacolo occorre dimostrare un intervenuto fattore anomalo, imprevedibile o eccezionale che renda inevitabile l'evento.
  • In sede di legittimità non è ammessa una rivalutazione estesa del materiale probatorio: le censure devono riguardare vizi di diritto o carenze specifiche di motivazione, non una diversa interpretazione dei fatti che il giudice di merito ha già valutato.
  • Per confutare con successo una ricostruzione di colpa basata su una perizia e sulla valutazione della visibilità/distante, il mezzo di prova più efficace è dimostrare, con elementi oggettivi, l'impossibilità per il sopraggiungente di evitare l'impatto (es. circostanze sopravvenute, condizioni ambientali o fattori tecnici tali da escludere l'adeguata percezione o reazione).
  • Quando si contesta la motivazione del giudice, è necessario indicare concretamente i punti in cui la motivazione è carente, illogica o contraddittoria: la semplice proposta di una lettura alternativa dei fatti è inammissibile in sede di cassazione.
  • Gli esperti di parte devono formulare, oltre a ricostruzioni cinematiche, valutazioni sulle conseguenze giuridiche di tali ricostruzioni (ad esempio sulla effettiva percorribilità delle manovre e sui tempi di reazione), altrimenti la loro effettuazione tecnica può essere ritenuta insufficiente a escludere la responsabilità accertata.

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