Cassazione Civile, Ordinanza n. 22600/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto relativo a lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato condominiale. Il soggetto che aveva promosso il giudizio sosteneva che, a seguito di trattative, predisposizione di schema di contratto e capitolato, e approvazione assembleare all'unanimità del suo preventivo con alcune modifiche, si fosse perfezionato un contratto di appalto con il condominio, il quale poi non avrebbe adempiuto. Chiedeva quindi che fosse dichiarato l'inadempimento della controparte. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che non fosse mai sorto un vincolo contrattuale, mancando la sottoscrizione del contratto da parte dell'amministratore come richiesto dalla deliberazione assembleare. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. e degli artt. 1326, 1327, 1328, 1655 e 1657 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente preteso ulteriori elementi contrattuali relativi solo alle modalità esecutive, quando invece il contratto era già concluso; 2) violazione degli artt. 1321, 1326, 1328, 1362, 1366, 1367 e 1370 c.c., assumendo che la delibera assembleare avesse già accettato integralmente le condizioni poste e delegato l'amministratore alla firma, senza necessità di nuove trattative; 3) omesso esame del motivo di appello relativo alla mancata compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero in parte inammissibili e in parte infondati: non sussisteva alcuna motivazione apparente della sentenza d'appello, che era ampiamente motivata; inoltre la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato il fatto che la deliberazione assembleare subordinava la conclusione del contratto alla sottoscrizione da parte dell'amministratore, sottoscrizione mai intervenuta, e che non risultava neppure l'inizio spontaneo dei lavori da parte del ricorrente. Quanto al terzo motivo, è stato ritenuto infondato perché la sentenza impugnata aveva effettivamente esaminato la questione delle spese, confermandole in applicazione del criterio della soccombenza e implicitamente escludendo la presenza di gravi ragioni per la compensazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o omissione di esame, ma la Corte ha escluso il vizio.
art. 111 Cost.
Invocato per denunciare un difetto di motivazione; la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità è limitato al minimo costituzionale.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Usato come parametro per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Usato come parametro per le censure di nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La Corte richiama la riformulazione della norma come riduzione al minimo costituzionale del controllo motivazionale.
Richiamato per contestare la conclusione sulla mancata conclusione del contratto; la Corte ha ritenuto corretta la necessità della sottoscrizione prevista.
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non idoneo a superare la mancata conclusione del contratto secondo la ricostruzione di merito.
Richiamato dal ricorrente nelle censure sulla formazione del consenso.
Richiamato per la disciplina dell'appalto; la Corte ha confermato che il contratto non si era perfezionato.
Richiamato per le modalità di determinazione del corrispettivo nell'appalto.
Richiamato nella censura sulla conclusione del contratto e sulla comune volontà negoziale.
Richiamato per l'interpretazione della delibera assembleare e delle trattative.
Richiamato per il criterio di interpretazione secondo buona fede.
Richiamato per il principio di conservazione del contratto.
Richiamato per l'interpretazione contro il predisponente.
Richiamato quanto al deposito della memoria del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è denunciabile solo entro il perimetro del "minimo costituzionale": sono rilevanti la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione obiettivamente incomprensibile, non la semplice insufficienza o la diversa valutazione del fatto.
- Quando, per volontà delle parti o dell'organo deliberante, la conclusione del contratto è subordinata a una forma ulteriore e più rigorosa rispetto a quella normalmente richiesta dal tipo contrattuale, il vincolo non si perfeziona finché tale forma non è rispettata.
- La deduzione in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di revisione del convincimento del giudice di merito.
- La mancata previsione di un'ulteriore trattativa non può essere affermata se dagli atti risulta che la parte deliberante ha subordinato l'efficacia dell'accordo alla successiva sottoscrizione del contratto da parte del soggetto delegato.
- Il motivo sulle spese è infondato quando la sentenza impugnata dà comunque conto della conferma delle spese in ragione della soccombenza, implicando così l'esclusione di gravi ragioni per la compensazione.
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