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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19302/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una procedura fallimentare contro il decreto che aveva ammesso al passivo, in via privilegiata, il credito di una società finanziatrice subentrata alla garanzia di MCC, per complessivi euro 696.000 derivanti da cinque finanziamenti erogati tra il 2020 e il 2022 e poi rimasti inadempiuti dalla società finanziata. Il Tribunale aveva respinto la tesi della nullità dei finanziamenti per abusiva concessione di credito e aveva invece ammesso il credito. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla nullità del contratto e sul principio dispositivo, sostenendo che i finanziamenti, qualificabili come aiuti di Stato o comunque come concessioni abusive di credito, sarebbero nulli per contrarietà a norme imperative, illiceità della causa e/o perché integranti un "reato in contratto" o un concorso del finanziatore nell'aggravamento del dissesto; (2) omessa pronuncia sull'eccezione di revocatoria in via breve dei singoli finanziamenti ex artt. 2901 c.c. e 66 l.fall.; (3) omessa motivazione sulla difesa revocatoria; (4) violazione delle norme sul nesso causale e sul risarcimento del danno, assumendo che la società finanziata e la massa dei creditori avrebbero subito un pregiudizio aggravato dalla prosecuzione dell'indebitamento e che il Tribunale avesse motivato solo in modo apparente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo per cui non si poteva escludere in astratto che la abusiva concessione di credito, se connotata dalle condizioni indicate dalla giurisprudenza richiamata, potesse incidere sulla validità del contratto di finanziamento, e soprattutto rilevando che il Tribunale non aveva svolto l'accertamento incidentale richiesto sulle fattispecie delittuose prospettate; ha inoltre rilevato la completa omissione di pronuncia sull'eccezione di revocatoria in via breve. Il terzo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 98 e 99 l.fall.

    disciplinano l'opposizione allo stato passivo; il giudizio di merito era stato instaurato ai sensi di tali norme

  • art. 1325 n. 2 c.c.

    richiamato come parametro per la validità del contratto e la causa del negozio

  • art. 1343 c.c.

    invocato per sostenere la nullità per illiceità della causa e contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume

  • art. 1418 c.c.

    la Corte ribadisce che il contratto di finanziamento può essere nullo se stipulato in violazione di norme imperative che incriminano la condotta, integrando un reato in contratto

  • artt. 2 e 41 Cost.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere che la concessione di credito incide su interessi superindividuali e su valori costituzionali

  • art. 217 l.fall.

    richiamato come possibile norma incriminatrice idonea, se integrata, a incidere sulla validità del finanziamento per abusiva concessione di credito

  • art. 218 l.fall.

    richiamato quale ulteriore fattispecie penale prospettata dal ricorrente

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso del finanziatore nel reato prospettato

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    citato nel motivo per l'interpretazione delle norme

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    richiamati per l'interpretazione dei contratti di finanziamento

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per l'omessa pronuncia e la violazione del principio dispositivo

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale utilizzata per denunciare violazioni di legge, nullità della sentenza e motivazione apparente

  • artt. 66 l.fall. e 2901 c.c.

    richiamati per l'eccezione di revocatoria ordinaria/concorsuale in via breve

  • art. 55 l.fall.

    richiamato in relazione agli effetti del concorso e alla disciplina del passivo

  • artt. 1243, 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c.

    richiamati dal ricorrente per la compensazione e la quantificazione del danno risarcibile da concessione abusiva di credito

  • artt. 40 e 41 c.p.

    richiamati per il nesso causale in sede penale e il concorso causale dell'azione del finanziatore

  • art. 2035 c.c.

    richiamato dalla Corte in relazione alla soluti retentio e all'irripetibilità della prestazione resa in esecuzione di un contratto nullo per contrarietà al buon costume

  • d.l. 23/2020

    richiamato in relazione ai finanziamenti agevolati e ai rimedi previsti dalla disciplina settoriale

  • art. 2935 c.c.

    citato nel testo della motivazione riportata; appare usato come riferimento alla disciplina della prescrizione, ma senza rilievo decisivo autonomo

  • art. 2901 c.c.

    richiamato per l'azione revocatoria proposta in via subordinata

Massime di principio

  • La violazione del divieto di aiuti di Stato non determina, di per sé, la nullità dei contratti che ne costituiscono attuazione, poiché il divieto è rivolto agli Stati membri e i rimedi sono quelli propri dell'ordinamento eurounitario.
  • La concessione abusiva di credito può avere, a seconda delle circostanze, conseguenze soltanto risarcitorie oppure anche demolitorie; la nullità del contratto di finanziamento è configurabile solo se l'erogazione integra una fattispecie di reato o, in difetto, se la condotta del finanziatore è connotata da finalità predatoria tale da violare ordine pubblico e buon costume.
  • Per dichiarare la nullità del finanziamento non è sufficiente richiamare in astratto norme penali o regole di sana e prudente gestione: occorre un rigoroso accertamento incidentale della concreta condotta illecita e del concorso del finanziatore nel fatto tipico.
  • Il piano contrattuale e quello risarcitorio sono distinti: il fatto che il finanziamento possa aver aggravato il dissesto dell'impresa può rilevare, se provato, come fonte di responsabilità aquiliana o da concorso nel dissesto, ma non consente automaticamente di travolgere il contratto.
  • Il giudice deve pronunciarsi espressamente sulle eccezioni di revocatoria formulate in via breve nel giudizio di opposizione allo stato passivo; la loro omissione integra vizio di omessa pronuncia.
  • Quando la censura riguarda il nesso tra concessione del credito e aggravamento del dissesto, il ricorrente deve allegare e provare il danno e il collegamento eziologico tra finanziamento e pregiudizio patrimoniale, non essendo sufficiente una mera affermazione astratta del pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

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