Sentenza n. 391/2026 - Bari, Sezione 3
per l’accertamento del silenzio-inadempimento sull’istanza del-OMISSIS- volta al riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere per infermità psichica, con ordine di provvedere; in via subordinata, ha chiesto l’annullamento delle note ministeriali del -OMISSIS- e del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, con le quali il Ministero ha comunicato il mancato avvio dell’istruttoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento e note ministeriali con cui è stato comunicato il mancato avvio dell'istruttoria per il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Interno sull'istanza volta al riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere per infermità psichica, con ordine all'amministrazione di provvedere; in via subordinata, ha impugnato le note con cui il Ministero aveva comunicato che l'istruttoria non sarebbe stata avviata prima della definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio e dell'acquisizione del relativo verbale della Commissione Medico Ospedaliera. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 243/2006, sostenendo che l'istanza dovesse essere istruita anche in assenza della previa definizione del procedimento per causa di servizio, mediante la procedura alternativa prevista dal comma 6 della medesima disposizione, nonché la violazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990 per inosservanza dell'obbligo di conclusione del procedimento. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario, e ha difeso la legittimità della sospensione dell'istruttoria, richiamando anche un verbale della Commissione Medico Ospedaliera che aveva escluso la dipendenza della patologia da causa di servizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che la posizione del richiedente il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere per infermità riconducibile a particolari condizioni ambientali od operative abbia consistenza di diritto soggettivo, in quanto il riconoscimento costituisce estrinsecazione formale del diritto alla salute. Anche l'interesse strumentale all'avvio del procedimento non ha autonoma consistenza, perché è esclusivamente funzionale all'azionabilità del diritto sostanziale davanti al giudice ordinario e partecipa quindi della medesima natura giuridica. Il giudice amministrativo ha inoltre ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dall'art. 443 c.p.c., poiché erano decorsi oltre 180 giorni dalla presentazione dell'istanza: la procedibilità dell'azione ordinaria non richiede che il procedimento amministrativo si sia concluso nel merito, essendo sufficiente il decorso del termine legale. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere l'obbligo dell'amministrazione di istruire l'istanza di riconoscimento dello status anche senza la previa definizione del procedimento per causa di servizio, mediante la procedura alternativa prevista dal comma 6.
È stata invocata per sostenere l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento; la questione è stata assorbita dalla declaratoria di difetto di giurisdizione.
La condizione di procedibilità dell'azione civile in materia previdenziale o assistenziale è soddisfatta quando siano esauriti i procedimenti amministrativi prescritti oppure siano decorsi 180 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo; non è necessaria la conclusione del procedimento nel merito.
In caso di declinatoria di giurisdizione, consente la riassunzione davanti al giudice ordinario con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce il presupposto normativo per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto per la diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Rileva, unitamente alla disciplina europea, ai fini dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La controversia sul riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere per infermità riconducibile a particolari condizioni ambientali od operative attiene a una posizione di diritto soggettivo, in quanto il riconoscimento costituisce estrinsecazione formale del diritto alla salute, ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- L'interesse strumentale all'avvio o alla prosecuzione del procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento di un diritto soggettivo non ha autonoma consistenza ai fini del riparto di giurisdizione: esso segue la natura del diritto sostanziale cui è funzionale.
- Quando la legge richiede il previo esaurimento del procedimento amministrativo o il decorso di un termine per rendere procedibile l'azione civile, la condizione di procedibilità è soddisfatta dal decorso del termine legale, senza necessità che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento definitivo, reiettivo o interlocutorio.
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