Cassazione Civile, Ordinanza n. 13671/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da una pluralità di contratti di somministrazione di lavoro intercorsi tra una società utilizzatrice e un lavoratore, rispetto ai quali il dipendente aveva contestato la regolarità e chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatrice, con conseguente ripristino del rapporto e risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva ritenuto che, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, operasse la decadenza dall'impugnazione, mentre per il primo contratto successivo al 25.6.2015 la nuova disciplina non assoggettasse a decadenza la nullità per difetto di forma scritta; aveva quindi dichiarato la sussistenza del rapporto dal 18.10.2015. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 38 e 39 d.lgs. n. 81/2015, sostenendo che la disciplina della nullità per difetto di forma scritta e quella della decadenza sarebbero sostanzialmente speculari a quelle previgenti e che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso l'applicabilità della decadenza alla somministrazione nulla per difetto di forma; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 33 e 38, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il contratto di somministrazione fosse stato comunque stipulato per iscritto, completo degli elementi essenziali, sottoscritto dalla parte preponente e regolarmente eseguito dalle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la decadenza prevista dall'art. 39 d.lgs. n. 81/2015 si applichi anche all'ipotesi di nullità del contratto di somministrazione per difetto di forma scritta di cui all'art. 38, comma 1, del medesimo decreto, sulla base del rinvio interno operato dalla norma. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la vicenda conformandosi al principio di diritto affermato.
Norme richiamate
Disposizione richiamata dalla ricorrente per il regime della somministrazione di lavoro; nel ragionamento della Corte entra nel sistema normativo che, tramite il rinvio dell'art. 39, consente di ricomprendere anche la nullità per difetto di forma nella disciplina decadenziale.
Il comma 1 prevede la nullità del contratto di somministrazione in mancanza di forma scritta e la conseguente considerazione dei lavoratori come dipendenti dell'utilizzatore; il comma 2 è il parametro richiamato dall'art. 39 per l'applicazione della decadenza.
La Corte afferma che il termine decadenziale si applica anche quando sia dedotta la nullità della somministrazione per mancanza di forma scritta, poiché il rinvio normativo ricomprende tale ipotesi nell'ambito della disciplina della decadenza.
È richiamato dal d.lgs. n. 81/2015 quale disciplina processuale della decadenza nei casi di impugnazione del rapporto dedotto in somministrazione irregolare.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso fondato sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto, accolto dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro del secondo motivo, relativo all'omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è rimasto assorbito.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
È richiamato per il rinvio per relationem alla precedente ordinanza di legittimità che ha motivato il principio di diritto applicato.
Massime di principio
- Nel regime della somministrazione di lavoro disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015, il termine di decadenza per l'impugnazione si applica anche quando il lavoratore deduca la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, poiché il sistema normativo di rinvio include tale ipotesi nell'area di operatività della decadenza.
- Quando una norma rinvia, ai fini decadenziali, alla disciplina delle somministrazioni irregolari, il giudice deve verificare la riconducibilità della nullità formale al medesimo perimetro normativo, senza isolare la previsione di nullità dal complessivo meccanismo legale di tutela e di decadenza.
- Se la decisione di merito si fonda su una erronea esclusione della decadenza in un rapporto di somministrazione, l'accoglimento del motivo di ricorso relativo alla violazione di legge assorbe le ulteriori censure che presuppongono quella premessa interpretativa.
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