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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4306/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Arrighi impugnava il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che, in sede di rinvio dopo annullamento della Corte, aveva respinto la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale (contemporaneamente dichiarava inammissibile la detenzione domiciliare). Lamentava violazione di legge (art. 71‑ter L. 26/7/1975 n.354) e carenza di motivazione: il rigetto si sarebbe fondato non su accertamenti sostanziali ma sulla insufficienza dell'istruttoria svolta via videoconferenza dall'UEPE e sulla genericità di valutazioni circa l'inadeguatezza della sua attività professionale svolta all'estero, e sul richiamo alle pene accessorie fallimentari come motivo preponderante di diniego.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e rinviando per nuovo esame. I giudici hanno ritenuto insufficiente e contraddittoria la motivazione del Tribunale: non potevano assumere carattere preponderante il solo fatto delle pene accessorie fallimentari né il fatto che il ricorrente svolga attività nello stesso settore della precedente condanna senza valutare le modalità concrete di esercizio e la condotta attuale. Inoltre il Tribunale non ha chiarito se il mancato accertamento sia dipeso da carenze documentali imputabili al richiedente o da insufficiente istruttoria/provvedimenti integrativi; l'UEPE non ha effettuato un approfondimento adeguato o non è stato sollecitato a farlo. Pertanto il provvedimento è stato annullato e la materia rimessa al Tribunale di Sorveglianza perché esamini nuovamente l'istanza conformandosi ai principi richiamati.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38

    Consente l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato membro dell'UE dove il condannato ha residenza legale e abituale; l'affidamento è assimilato alla categoria della "sanzione sostitutiva" prevista dall'art. 2, lett. e) del d.lgs.; l'art. 8 prevede il ruolo dello Stato di esecuzione nel riconoscimento e nella sorveglianza della decisione.

  • Decisione quadro 2008/947 (norma europea richiamata)

    La normativa interna (d.lgs. n.38/2016) è stata adottata per conformare il diritto italiano alla decisione quadro, consentendo l'esecuzione di misure alternative all'estero in ambito UE in regime di cooperazione tra Stati.

  • Art. 2, lett. e) del d.lgs. n.38/2016

    L'affidamento in prova al servizio sociale è ricondotto alla categoria delle sanzioni sostitutive, rendendo compatibile la sua esecuzione in uno Stato membro diverso dall'Italia.

  • Art. 20 cod. pen.

    Definisce le pene accessorie come effetti penali della condanna; la Corte osserva che l'esito positivo dell'affidamento può incidere sugli effetti penali collegati alla pena.

  • Art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354 (come modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3)

    "ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue"

    Collega all'esito favorevole della prova l'estinzione della pena detentiva e di altri effetti penali (con esclusione delle pene accessorie perpetue); implica che l'esistenza di pene accessorie fallimentari non può, di per sé, essere motivo preponderante per negare l'affidamento.

  • Art. 71‑ter legge 26 luglio 1975 n. 354

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai requisiti e alle modalità dell'affidamento in prova, contestata per presunta violazione nella motivazione del rigetto; la Corte valuta la corretta applicazione dei principi a essa collegati.

  • Art. 677, comma 2‑bis c.p.p.

    Prevede l'obbligo, a pena di inammissibilità, per il condannato libero di eleggere domicilio sul territorio nazionale per l'istruttoria; la Corte osserva che la cooperazione e la possibilità di indagini non devono però essere usate per escludere a priori l'esecuzione all'estero.

Massime di principio

  • L'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche se la misura deve essere eseguita in uno Stato membro dell'UE dove il condannato ha residenza legale e abituale, in virtù del d.lgs. n.38/2016; lo Stato di esecuzione assume funzioni di sorveglianza e comunicazione con l'autorità italiana.
  • La sussistenza di pene accessorie derivanti dalla condanna (es. pene accessorie fallimentari) non può essere, di per sé, motivo preponderante e definitivo per negare l'affidamento in prova; il giudizio deve concentrarsi sulla prognosi di reinserimento e sulla condotta attuale del richiedente.
  • La mera corrispondenza del settore di attività attuale con quello in cui si è consumato il reato non giustifica automaticamente il diniego: occorre valutare le modalità concrete dell'attività e la condotta corrente del soggetto.
  • Il Tribunale deve motivare in modo chiaro se il rigetto derivi dall'assenza di elementi positivi emersi dall'istruttoria o dalla sua incompletezza imputabile al richiedente; in caso di carenze istruttorie, il giudice deve richiedere ulteriori accertamenti o documentazione prima di rigettare l'istanza.
  • La cooperazione tra il richiedente, l'UEPE e l'autorità giudiziaria è essenziale: la distanza geografica non deve tradursi in pretesto per non approfondire valutazioni, e gli strumenti telematici devono essere sfruttati per acquisire prove e documenti (con eventuale richiesta di documenti tradotti se necessari).
  • Il giudizio prognostico favorevole si basa soprattutto sulla condotta post‑condanna, assenza di nuovi fatti, adesione a valori socialmente condivisi e concrete prospettive di risocializzazione; non è richiesta la prova di una completa revisione del passato ma l'avvio di un processo critico.

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