Cassazione Penale, Sentenza n. 46128/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto per "cessazione", con unico motivo basato sulla violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. (violazione di legge e mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione), lamentando che il giudice non abbia dato seguito alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive (misure alternative previste dagli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivazione: la richiesta di sostituzione della pena con misure alternative non era compresa nell'accordo tra le parti e quindi il motivo non rientra nel numerus clausus dei motivi sindacabili in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Inoltre il giudice di merito ha correttamente rilevato ostatività alla sostituzione in ragione dell'applicabilità dell'art. 59 della legge n. 689/1981 (richiamo al novero di reati dell'art. 4-bis, n. 354/1975, tra cui la rapina) e perché la sostituzione è ammessa solo quando, dopo l'aumento per concorso o continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p., la pena detentiva risultante sia non superiore a quattro anni; qui la pena inflitta è di quattro anni e otto mesi, quindi superiore al limite. La Corte ha inoltre escluso che si possa estendere analógicamente l'accesso a misure alternative per motivi sanitari nel modo proposto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di cassazione per cui si deduce violazione di legge o errori di motivazione; il ricorrente ha invocato le fattispecie di lett. b) ed e) ma la Corte ha ritenuto il motivo comunque non ammissibile per difetto di rilevanza rispetto ai limiti del ricorso in caso di patteggiamento/accordo
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Limita i motivi ammissibili in cassazione contro sentenze emesse su richiesta concorde delle parti; il motivo relativo alla mancata applicazione delle pene sostitutive non rientrava tra questi perché la sostituzione non era oggetto dell'accordo
art. 53 terzo comma, legge n. 689/1981
"ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale"
Stabilisce che per valutare il limite massimo (quattro anni) utile all'applicazione delle pene sostitutive si deve considerare la pena dopo gli aumenti per concorso/continuazione (art. 81 c.p.); ciò esclude la sostituzione quando la pena così calcolata supera quattro anni
Prevede l'ostatività alla sostituzione per taluni reati richiamando il novero di reati dell'art. 4-bis della legge penitenziaria; la rapina è ricompresa tra i reati ostativi, impedendo l'applicazione delle pene sostitutive
art. 4-bis, comma I-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
Elenca specifici reati per i quali sono previste misure ostative (tra cui la rapina): il richiamo da parte della legge 689/1981 è stato ritenuto ostativo alla sostituzione nel caso concreto
Norma che disciplina l'aumento di pena per concorso di reati o continuazione; la Corte ha ritenuto che per valutare l'ammissibilità delle pene sostitutive occorre tener conto dell'aumento ex art. 81
Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per impugnazioni ritenute infondate o collegate a profili di colpa: applicata per liquidare la sanzione pecuniaria di euro 3.000
Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza citata)
Richiamata per giustificare la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in presenza di profili di colpa nell'impugnazione; usata dalla Corte per motivare la condanna alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel caso di sentenza emessa su richiesta concorde delle parti (cd. patteggiamento/accordo), i motivi di cassazione ammessi sono limitati al perimetro previsto dall'art. 448, comma 2-bis: questioni estranee a tale elenco sono inammissibili.
- La richiesta di applicazione di pene sostitutive va espressamente prevista nell'accordo se si intende poter impugnare la mancata applicazione in sede di cassazione; l'assenza di tale previsione rende il motivo non sindacabile in Cassazione.
- Le pene sostitutive ex lege n. 689/1981 sono precluse per i reati ricompresi nell'art. 4-bis della legge penitenziaria (es. rapina) richiamati dall'art. 59 della stessa legge 689/1981.
- Per verificare l'ammissibilità delle pene sostitutive occorre considerare la pena dopo gli aumenti dovuti al concorso o alla continuazione (art. 81 c.p.): l'ammissibilità sussiste solo se la pena detentiva risultante è non superiore a quattro anni.
- Proposte esegetiche di estensione analogica (ad es. estendere l'accesso a misure alternative per motivi sanitari in favore del condannato) sono difficilmente percorribili in sede di cassazione ove manchi un fondamento normativo, e talune tutele sanitarie rimangono di competenza della fase esecutiva.
- Impugnazioni manifestamente inammissibili o non fondate possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p. e giurisprudenza costituzionale), da valutare prima di proporre ricorsi similari.
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