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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10778/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall’azione proposta da un istituto bancario per far accertare la simulazione assoluta di un atto di compravendita immobiliare del 22/09/2009, con il quale una società aveva acquistato da una persona fisica la proprietà di un immobile in Ancona. Il tribunale aveva accolto la domanda. La società acquirente propose appello, ma la Corte d’appello, rilevata la nullità della notifica dell’atto di citazione in appello nei confronti della litisconsorte necessaria rimasta contumace in primo grado, ordinò la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; la rinnovazione fu eseguita notificando nuovamente l’atto di citazione originario, con data di prima udienza ormai superata, e allegando soltanto l’ordinanza di rinnovazione. La Corte d’appello dichiarò quindi inammissibile l’appello per nullità della rinnovazione. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 293, 294 e 331 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che l’inammissibilità ex art. 331 c.p.c. sarebbe dichiarabile solo per mancata tempestiva integrazione del contraddittorio, mentre qui la rinnovazione era stata tempestiva; richiamò inoltre il principio secondo cui la nullità della notificazione sarebbe sanabile con rinnovazione, purché non vi sia inesistenza; 2) e 3) omessa pronuncia sui motivi di appello e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2709 c.c., degli artt. 1414 ss. c.c. e dell’art. 2901 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato i profili di merito della simulazione e dell’eventuale revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la rinnovazione della notifica disposta dalla Corte d’appello era nulla: l’appellante aveva notificato di nuovo il vecchio atto di citazione, con indicazione di una udienza già trascorsa, limitandosi ad allegare l’ordinanza di rinvio, senza assicurare una vocatio in ius chiara e idonea a rendere effettiva conoscenza del nuovo giudizio. Ha quindi valorizzato il principio per cui, una volta dichiarata la nullità della rinnovazione, non è consentito concedere ulteriori termini per una nuova rinnovazione, essendo il termine assegnato perentorio. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti al merito, estranei alla ratio decidendi della sentenza d’appello, che era puramente processuale; ha inoltre precisato che il meccanismo della riproposizione ex art. 346 c.p.c. riguarda solo domande o eccezioni assorbite in appello, non le questioni non esaminate per una pronuncia in rito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    L’inammissibilità dell’impugnazione è collegata all’omessa integrazione del contraddittorio nel termine assegnato; tuttavia, se la rinnovazione disposta dal giudice è a sua volta nulla, l’impugnazione resta inammissibile perché il litisconsorzio necessario non è stato validamente integrato.

  • art. 291 c.p.c.

    La nullità della notificazione può essere sanata mediante rinnovazione, ma la rinnovazione deve essere valida e idonea a portare effettiva conoscenza dell’atto al destinatario.

  • art. 156 c.p.c.

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando il destinatario della notificazione nulla non si costituisce e l’atto non realizza la sua funzione di portare legalmente a conoscenza la vocatio in ius.

  • art. 153 c.p.c.

    I termini perentori non sono prorogabili; non è consentito assegnare ulteriori termini per completare la medesima attività notificatoria, salvo rimessione in termini nei presupposti di legge.

  • art. 346 c.p.c.

    La riproposizione riguarda domande ed eccezioni rimaste assorbite in appello, non le questioni di merito non esaminate a causa di una pronuncia in rito.

  • art. 342 c.p.c.

    Il principio del tantum devolutum quantum appellatum delimita l’oggetto del giudizio di appello.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente nei motivi sul merito, ma ritenuto estraneo alla decisione di rito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente nei motivi sul merito, ma ritenuto estraneo alla decisione di rito.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove, ma non esaminabile in sede di legittimità per la pronuncia in rito.

  • artt. 1414 ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per la dedotta simulazione, ma non esaminati per l’inammissibilità dell’appello.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma estraneo alla ratio della pronuncia d’appello.

  • art. 111, comma 3, c.p.c.

    Cita l’intervento in appello del cessionario del credito quale successore a titolo particolare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il giudice ordina la rinnovazione della notificazione di un atto processuale, la nuova notificazione deve essere autonomamente chiara, completa e idonea a instaurare validamente il contraddittorio; non basta ripetere l’atto originario con allegata l’ordinanza di rinnovazione se ciò non consente al destinatario una effettiva vocatio in ius.
  • La nullità della rinnovazione della notificazione non è sanata dalla sola tempestività dell’adempimento: occorre anche che la notificazione raggiunga il suo scopo, e tale effetto non si verifica se il destinatario non si costituisce e l’atto resta inidoneo a rendergli nota l’udienza effettiva.
  • Dopo una prima declaratoria di nullità con assegnazione di termine perentorio per la rinnovazione, il giudice non può concedere ulteriori termini per completare la stessa attività, salvo i limitati casi di rimessione in termini.
  • L’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 331 c.p.c. può derivare anche dalla nullità della rinnovazione disposta per integrare il contraddittorio, quando tale rinnovazione non sia validamente eseguita.
  • La riproposizione ex art. 346 c.p.c. non consente di devolvere in cassazione questioni di merito non esaminate a seguito di una pronuncia in rito; essa opera solo per domande ed eccezioni rimaste assorbite in appello.
  • La mera citazione di un precedente giurisprudenziale non ne determina l’automatica applicazione al caso concreto: è sempre necessaria una effettiva omogeneità tra le fattispecie confrontate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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