Cassazione Civile, Ordinanza n. 28101/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva chiesto all'Amministrazione finanziaria il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per gli anni di imposta 1990, 1991 e 1992, invocando l'agevolazione prevista per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Il diniego dell'Ufficio era stato annullato in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017. In sintesi, l'Ufficio sosteneva che la norma sopravvenuta sulla riduzione/limitazione dei rimborsi, in ragione dello stanziamento di bilancio, dovesse applicarsi a tutti i giudizi pendenti e che la CTR avesse comunque in modo incoerente trattato il tema della fase esecutiva e della spettanza del diritto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito favorevole al contribuente. Ha precisato che la controversia riguardava la spettanza del diritto al rimborso, non la sola fase esecutiva o di ottemperanza; ha quindi ribadito che i soggetti colpiti dal sisma del 1990, che abbiano versato imposte in misura superiore al 10% e abbiano proposto istanza di rimborso nel termine di legge, hanno diritto alla restituzione dell'indebito. Ha inoltre escluso che l'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017 incida sul titolo del rimborso nei giudizi già pendenti, poiché tale disposizione opera solo nella fase esecutiva/ottemperanza e, in difetto di disposizioni transitorie, si applica ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore. Il ricorso è stato dunque rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
90% degli importi versati
prevede l'agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province interessate, con riduzione dell'imposta dovuta al 10%.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
è norma di interpretazione autentica che riconosce il diritto al rimborso delle maggiori imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma, nei limiti e alle condizioni individuate dalla giurisprudenza.
art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91 conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123
non incide sul titolo del diritto al rimborso, ma opera soltanto nella fase esecutiva e/o di ottemperanza; in mancanza di disposizioni transitorie, si applica ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
disciplinano la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, il diritto al rimborso delle imposte versate in eccedenza rispetto al 10% presuppone che l'istanza sia stata proposta entro il termine biennale decorrente dalla data fissata dalla legge di conversione del D.L. n. 248/2007.
- La disciplina sopravvenuta che limita i rimborsi in ragione dello stanziamento di bilancio non modifica il titolo sostanziale del diritto alla ripetizione, ma attiene alla sola fase esecutiva o di ottemperanza.
- In assenza di disposizioni transitorie, una norma sopravvenuta che introduce un diverso procedimento amministrativo di rimborso non si applica ai giudizi già pendenti, ma solo ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore.
- Quando il giudice di merito accerta la presenza dei requisiti normativi per il rimborso agevolato, la censura di legittimità che pretenda di estendere a tale fase una disciplina limitativa della mera esecuzione non è idonea a scardinare il riconoscimento del diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28041/2023 del 05/10/2023
- ordinanza_civile · 5 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28043/2023 del 05/10/2023
- ordinanza_civile · 5 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28044/2023 del 05/10/2023
- ordinanza_civile · 5 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28045/2023 del 05/10/2023
- ordinanza_civile · 5 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28046/2023 del 05/10/2023
- ordinanza_civile · 5 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28047/2023 del 05/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →