Cassazione Civile, Ordinanza n. 21882/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (socio)
La controversia
Un socio di una cooperativa edilizia, anche quale erede della madre già assegnataria di un immobile, aveva chiesto di accertare la nullità o inefficacia di una delibera del consiglio di amministrazione con cui l’appartamento era stato assegnato ad altro soggetto dopo la rinuncia della madre. Il Tribunale aveva dichiarato improponibile la domanda del socio per la clausola compromissoria statutaria e rigettato la domanda proposta quale erede; in appello la decisione era stata confermata quanto all’improponibilità e, incidentalmente, era stata disposta la cancellazione della trascrizione della citazione. La controversia era poi proseguita in arbitrato, dove il collegio aveva dichiarato nulla la delibera nella parte in cui assegnava l’immobile ad altro socio e aveva ordinato alla cooperativa di assegnare l’immobile al socio pretermesso ai sensi dell’art. 2932 c.c. La Corte d’appello, in sede di impugnazione del lodo, aveva però dichiarato nulla parzialmente la statuizione di trasferimento, ritenendo illegittimo l’ordine per la mancata menzione del titolo edilizio e della conformità catastale. In cassazione la cooperativa deduceva: 1) tardività della riassunzione del giudizio davanti agli arbitri, assumendo che il termine di tre mesi decorresse dalla comunicazione del deposito della sentenza e non dal passaggio in giudicato, e che non fosse applicabile la translatio di cui all’art. 50 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e della clausola compromissoria statutaria, per avere la domanda arbitrale inizialmente coinvolto un organismo diverso da quello indicato nello statuto e per essere poi stata proposta oltre il termine di legge; 3) violazione dell’art. 829 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse confermato il riconoscimento del diritto all’assegnazione dell’immobile ritenendo non specificamente dedotte le ragioni di nullità, mentre secondo la cooperativa era stato denunciato l’errore di diritto per falsa applicazione delle norme sulla parità di trattamento dei soci e sulla precedente esclusione delle pretese del ricorrente come erede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, alla luce della disciplina della translatio tra processo e arbitrato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 223/2013, la riassunzione è regolata dall’art. 50 c.p.c., ma la mancata riassunzione nel termine non produce nullità della domanda bensì estinzione del giudizio, questione che la ricorrente non aveva correttamente veicolato come censura decisiva; inoltre, la doglianza sulla proposizione della domanda di arbitrato dinanzi a un soggetto diverso da quello previsto dalla clausola compromissoria risultava inammissibile per difetto di dimostrazione e di autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto delle difese rilevanti. È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva riportato il contenuto del motivo di impugnazione del lodo su cui fondava la denuncia, rendendo impossibile verificare se la censura fosse stata effettivamente e specificamente proposta. La cooperativa è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La riassunzione del giudizio, dopo una decisione che declina la competenza/giurisdizione, va effettuata nel termine di tre mesi decorrente dalla comunicazione della sentenza; la mancata riassunzione tempestiva non determina nullità della domanda ma estinzione del giudizio e perdita degli effetti sostanziali e processuali, compresa l’interruzione della prescrizione.
Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma nella parte censurata, ai rapporti tra arbitrato e processo si applicano regole corrispondenti all’art. 50 c.p.c. per la translatio.
sentenza Corte cost. n. 223/2013
Ha eliminato l’esclusione dell’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 c.p.c.
La censura richiede una effettiva violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; in mancanza di adeguata specificazione la doglianza è inammissibile.
L’impugnazione del lodo per nullità deve indicare specificamente i vizi dedotti; non è sufficiente una critica generica o il mero rinvio agli atti del giudizio precedente.
Richiamato in relazione all’ordine arbitrale di trasferimento dell’immobile in favore del socio pretermesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Citato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma senza adeguata trascrizione del motivo specifico di censura.
Richiamato dalla ricorrente nel contestare la decisione arbitrale sulla parità di trattamento tra soci di cooperativa.
Massime di principio
- Nel rapporto tra giudizio ordinario e arbitrato, la riassunzione va effettuata nei termini previsti dall’art. 50 c.p.c.; la tardività non comporta una nullità della domanda, ma l’estinzione del giudizio e la perdita degli effetti conservativi, incluso l’effetto interruttivo della prescrizione.
- Chi impugna un lodo o una sentenza per error in procedendo deve indicare in modo autosufficiente il contenuto degli atti e delle censure rilevanti; il mero rinvio agli atti del giudizio precedente non consente il controllo di legittimità.
- La censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. o di nullità del lodo per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se non è puntualmente ricostruito il contenuto della domanda e della decisione asseritamente extra petita.
- L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale richiede la specifica individuazione del motivo di nullità dedotto; non basta prospettare in modo generico un errore di diritto della decisione arbitrale.
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