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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31468/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di conciliazione giudiziale, costituente titolo esecutivo, con cui la locatrice si era impegnata a eseguire alcune riparazioni relative all'illuminazione esterna di un immobile locato. Gli ex conduttori hanno intimato un primo precetto sostenendo che l'obbligo fosse stato solo parzialmente adempiuto, in quanto non sarebbe stato ripristinato un ulteriore punto luce posto all'esterno dell'ingresso dell'abitazione. La locatrice ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo di avere integralmente adempiuto e che il titolo riguardasse soltanto due lampioni del giardino. Dopo la perdita di efficacia del primo precetto, è stato intimato un secondo precetto di contenuto analogo, cui è seguita una seconda opposizione, riunita alla prima. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione; la Corte d'appello ha invece dichiarato cessata la materia del contendere e, applicando la soccombenza virtuale, ha condannato gli opposti alle spese di entrambi i gradi. I ricorrenti hanno dedotto: nullità del procedimento e della sentenza per avere la Corte d'appello omesso di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse; violazione degli artt. 112, 474 e 615 c.p.c. per avere la Corte interpretato il titolo esecutivo; violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c. per aver valorizzato fatti e documenti asseritamente tardivi; violazione degli artt. 115, 116, 2697 e 2729 c.c. per avere valutato erroneamente le prove e il documento prodotto; omessa pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c. La Cassazione ha ritenuto infondati o manifestamente infondati tutti i motivi. Ha affermato, in sintesi, che l'appellante manteneva interesse all'impugnazione per contestare la regolamentazione delle spese; che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, era necessario interpretare il titolo esecutivo per stabilire l'estensione dell'obbligo di fare; che la produzione documentale era tempestiva e, comunque, riferita a fatti secondari o comunque deducibili nei limiti del giudizio di opposizione; che le censure sulla valutazione delle prove erano in parte generiche e in parte dirette a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita; e che la domanda ex art. 96 c.p.c. era comunque incompatibile con la ritenuta soccombenza, anche solo virtuale, della controparte. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma della decisione impugnata e condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, oltre agli effetti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di merito e aveva regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ha ritenuto legittima l'interpretazione del titolo esecutivo, corretta la valutazione sull'ammissibilità e tempestività delle produzioni documentali, infondate le doglianze sulle prove e insussistente l'omessa pronuncia sulla domanda di responsabilità aggravata. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è legittima la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo, e il giudice deve interpretare il titolo per stabilirne l'effettiva portata.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso è tempestivo se depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso.

  • art. 369 c.p.c.

    L'obbligo di depositare la copia notificata del ricorso incombe sul ricorrente, non sul controricorrente.

  • art. 83 c.p.c.

    La costituzione del nuovo difensore è regolare se è allegata la procura speciale.

  • art. 375 c.p.c.

    La causa può essere trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Le parti possono depositare memorie nel procedimento camerale in cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la Corte d'appello può regolare le spese anche in base alla soccombenza virtuale quando il merito divenga improcedibile o cessi la materia del contendere.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. quale parametro della disciplina delle spese.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad impugnare può permanere anche quando la decisione di merito sia superata, se resta in discussione la regolazione delle spese.

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla cessazione della materia del contendere e sulle conseguenze processuali.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione non è apparente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 111 Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla sua esistenza e non può risolversi in una nuova valutazione del merito.

  • art. 474 c.p.c.

    Il titolo esecutivo deve essere interpretato per accertarne il contenuto precettivo ai fini dell'opposizione.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di appello non sono ammissibili nuove allegazioni e prove nei limiti previsti dalla norma; tuttavia nel caso di specie le produzioni considerate erano tempestive o comunque riferite a fatti secondari.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande ed eccezioni non riproposte si intendono rinunciate, ma la Corte ha escluso che ciò ostasse alla considerazione dei fatti e documenti in questione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice interpreta il titolo esecutivo e decide nei limiti della domanda di opposizione.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se si deduce l'utilizzo di prove non dedotte o la violazione del principio dispositivo; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di usarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell'onere della prova deve essere specifica; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che si trattasse di mera contestazione di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere contestate in modo specifico; qui la doglianza è stata ritenuta generica e diretta a una rivalutazione del merito.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata è configurabile a carico della parte soccombente e non della parte vittoriosa, anche solo virtualmente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Il rigetto del ricorso comporta l'attestazione dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il giudice deve interpretare il titolo esecutivo per stabilire se l'obbligo dedotto in precetto sia stato effettivamente e integralmente adempiuto; la contestazione della portata del titolo è ammissibile e non integra violazione del divieto di nova.
  • L'interesse ad impugnare non viene meno solo perché il processo di merito sia divenuto privo di utilità pratica: permane, in particolare, quando la parte soccombente abbia interesse a ottenere una diversa regolazione delle spese, anche mediante la verifica della soccombenza virtuale.
  • In tema di preclusioni istruttorie, occorre distinguere tra fatti principali a fondamento della domanda o dell'opposizione e fatti secondari usati per provarli: questi ultimi possono essere dedotti e documentati entro il termine assegnato per le integrazioni istruttorie e, se non allegati nel primo giudizio di opposizione, possono comunque essere dedotti in una successiva opposizione, se questa ha ad oggetto un diverso precetto.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore giuridicamente incompatibile con il suo regime probatorio; non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone, in linea di principio, la soccombenza della parte contro cui è proposta; non può essere accolta nei confronti della parte che risulti vittoriosa, sia pure per effetto di una soccombenza soltanto virtuale dell'altra parte.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniSpese di liteLocazione abitativaLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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