Cassazione Civile, Ordinanza n. 12721/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento notificato all’impresa il 15 febbraio 2008 con cui l’INPS, revocando il beneficio degli sgravi contributivi ex art. 44 l. n. 448/2001 fruiti per il periodo gennaio 2002-maggio 2003, chiedeva il pagamento dei contributi asseritamente dovuti. In primo grado era stata dichiarata prescritta solo la maggiore contribuzione relativa al mese di dicembre 2002, mentre nel resto era stata rigettata l’opposizione dell’impresa. In sede di rinvio dopo una precedente cassazione, la Corte d’appello ha rigettato l’appello. Con il ricorso per cassazione la società deduce un unico motivo: omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte di merito non avrebbe considerato che gli sgravi relativi al periodo gennaio-novembre 2002 erano stati conguagliati solo nel gennaio 2003 per il ritardo dell’ente nel comunicare i codici necessari; pertanto, secondo la ricorrente, anche tali contributi avrebbero dovuto ritenersi prescritti alla data di notifica del verbale di accertamento. La ricorrente contesta inoltre l’individuazione del dies a quo della prescrizione e la mancata valorizzazione dell’interruzione del termine.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene che il fatto allegato dalla società non sia stato omesso, ma sia stato effettivamente esaminato dalla Corte territoriale, la quale aveva già affrontato sia la questione del momento di decorrenza della prescrizione sia quella dell’interruzione del termine. Aggiunge, in via ulteriormente confermativa, che la soluzione adottata dal giudice di rinvio è coerente con il principio secondo cui la presentazione del Mod. DM 10/M con cui il datore di lavoro conguaglia uno sgravio contributivo relativo a un periodo pregresso integra riconoscimento del debito contributivo e interrompe la prescrizione. Nessuna statuizione sulle spese è adottata, poiché l’INPS non ha svolto attività difensiva apprezzabile oltre al deposito della procura. Viene inoltre dato atto dell’obbligo, per la ricorrente soccombente, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
fonte del beneficio degli sgravi contributivi di cui la società aveva fruito e la cui revoca ha originato il recupero contributivo.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza nel termine indicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla cassazione sui punti decisivi, ma conserva il potere di rivalutare i fatti già acquisiti e di esaminare quelli ulteriori necessari in relazione ai limiti del rinvio.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è infondata quando il fatto risulti in realtà già esaminato dal giudice di merito, anche se valutato in senso sfavorevole alla parte ricorrente.
- In materia di contribuzione previdenziale, il conguaglio di uno sgravio contributivo su un periodo pregresso, effettuato dal datore di lavoro mediante il Mod. DM 10/M, integra riconoscimento del debito contributivo presupposto e vale come atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito dell’ente previdenziale.
- Ai fini della prescrizione dei crediti contributivi, non basta allegare in astratto un diverso dies a quo se il termine risulta comunque interrotto da atti riconducibili al debitore o da atti dell’ente aventi efficacia interruttiva.
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