Sentenza n. 936/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2018 al 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse spontaneamente eseguito la sentenza del Tribunale di Venezia n. 716/2024, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 29 novembre 2024. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile, accreditandovi complessivamente € 2.500,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2018 e il 2023. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha verificato preliminarmente la sussistenza delle condizioni per l’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione, nel rispetto anche del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito, ha accertato l’inadempimento ministeriale e ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di € 2.500,00. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un altro dirigente e assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità richiede una valutazione concreta delle ragioni ostative, delle peculiarità del debitore pubblico e del rischio di sanzioni eccessivamente afflittive. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti fatti notori idonei a giustificare il mancato riconoscimento della penalità. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale presupposto per esperire il giudizio di ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
La norma disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, applicare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma il suo riconoscimento e la sua quantificazione sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare le ragioni ostative connesse alla posizione del debitore pubblico e al divieto di sanzioni eccessivamente afflittive.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
È stato richiamato quale disciplina applicabile al termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità di costituzione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
art. 115 c.p.c.
È stato richiamato per ritenere rilevanti, quali fatti notori, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico ai fini della valutazione delle ragioni ostative all’astreinte.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, previa verifica della notificazione del titolo all’amministrazione e del decorso del termine dilatorio eventualmente previsto per l’adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un obbligo puntualmente stabilito dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o direttore generale appartenente alla stessa amministrazione debitrice, anche con facoltà di subdelega; quando il commissario è un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa, non spetta necessariamente un compenso aggiuntivo per l’attività commissariale.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione inadempiente, ma la sua concreta irrogazione richiede una valutazione discrezionale delle peculiarità del debitore pubblico, delle difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio e del rischio di una sanzione eccessivamente afflittiva o di locupletazioni indebite.
- La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono costituire, in quanto fatti notori, ragioni ostative alla condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte, pur non impedendo l’adozione delle misure necessarie per l’esecuzione del giudicato.
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