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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08215/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratore)

La controversia

Il condominio aveva agito per ottenere l'accertamento della responsabilità dell'amministratore pro tempore e del direttore dei lavori in relazione a lavori di manutenzione straordinaria affidati a terzi. In fatto, il condominio sosteneva che l'amministratore avesse sottoscritto un contratto di appalto difforme da quello autorizzato dall'assemblea, in particolare quanto alle modalità di determinazione del prezzo e alla previsione di arbitrato, e che, inoltre, fossero stati eseguiti interventi diversi o aggiuntivi rispetto a quelli concordati, con l'avallo del direttore dei lavori e in violazione delle regole dell'arte. In appello il condominio lamentava anche il mancato espletamento di prove, la mancata sospensione del giudizio in attesa di altro processo e chiedeva una decisione sull'an debeatur con rinvio del quantum ad altra fase o separato giudizio. Nel ricorso per cassazione deduceva cinque motivi: violazione delle norme sul mandato e sulla gestione condominiale per la difformità del contratto rispetto alla delibera assembleare; violazione delle norme sulla diligenza professionale e sull'appalto per le inadempienze del direttore lavori; violazione di norme processuali e costituzionali per il mancato espletamento dell'istruttoria; violazione delle norme sulla riunione dei procedimenti per il diniego di riunione con un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo della ditta appaltatrice; violazione delle norme sulla domanda e sulla sentenza parziale per non avere la Corte d'appello accolto la richiesta di accertamento dell'an debeatur e rinvio della quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi: il primo perché non autosufficiente e sostanzialmente diretto a una rivalutazione del merito; il secondo perché non specificamente rivolto contro una ratio decidendi della sentenza impugnata; il terzo perché generico e privo della specifica indicazione delle prove asseritamente non ammesse, oltre che non reiterato in modo puntuale in appello; il quarto perché diretto contro un provvedimento ordinatorio sulla riunione, non impugnabile in cassazione. Ha poi ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che la condanna generica richiede comunque la prova, almeno sommaria, dell'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa, prova che nella specie mancava. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato il ricorrente alle spese, dando atto altresì dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1130 c.c.

    norma richiamata dal ricorrente per sostenere i doveri dell'amministratore condominiale; la Corte non ne svolge un'interpretazione autonoma perché dichiara il motivo inammissibile.

  • art. 1135 c.c.

    richiamato per i poteri assembleari in materia di lavori e spese; non esaminato nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 1136 c.c.

    richiamato per la validità delle deliberazioni assembleari; non esaminato nel merito.

  • art. 1711 c.c.

    richiamato in relazione al rispetto del mandato conferito all'amministratore; la Corte non affronta il profilo nel merito.

  • art. 1662 c.c.

    richiamato per l'esecuzione dell'appalto e la verifica dell'opera; motivo dichiarato inammissibile.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato per la diligenza professionale del direttore dei lavori; la Corte non entra nel merito.

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato come riferimento al procedimento cautelare da cui sarebbero emersi rilievi tecnici; non assume rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel terzo motivo insieme agli artt. 24 e 111 Cost. per censurare il mancato espletamento dell'istruttoria; motivo inammissibile.

  • art. 24 Cost.

    richiamato per il diritto di difesa e la mancata ammissione delle prove; censura dichiarata inammissibile.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il giusto processo e la motivazione; censura inammissibile perché generica.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la valutazione delle prove; la Corte respinge la doglianza perché mira a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per l'apprezzamento delle prove; censura inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la parte attrice doveva provare il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria e, anche per la condanna generica, la potenzialità dannosa del fatto illecito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    titolo di ricorso per violazione di legge usato per i motivi di merito; la Corte evidenzia che alcuni motivi sono in realtà richieste di rivalutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    titolo di ricorso per vizio motivazionale; la censura è giudicata inammissibile per genericità e mancanza di specificità.

  • art. 33 c.p.c.

    richiamato unitamente agli artt. 34 e 40 c.p.c. per la domanda di riunione dei giudizi; il motivo è inammissibile perché la decisione sulla riunione è ordinatoria.

  • art. 34 c.p.c.

    richiamato per la connessione fra cause e la riunione; la Corte afferma la non impugnabilità in cassazione del relativo provvedimento.

  • art. 40 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di connessione e riunione; motivo inammissibile.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato per il principio della domanda; la Corte non accoglie la censura di omessa pronuncia sulla richiesta di accertamento dell'an debeatur.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ritiene infondata la doglianza perché la sentenza d'appello ha comunque esaminato la domanda.

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa nullità o incompletezza della domanda; censura respinta.

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per qualificare come ordinatorio il provvedimento di riunione dei procedimenti pendenti dinanzi allo stesso ufficio.

  • art. 278 c.p.c.

    la Corte precisa che la condanna generica al risarcimento richiede l'accertamento dell'an e della potenzialità dannosa del fatto, mentre il quantum può essere rinviato a separato giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura generica o diretta solo a ottenere una rivalutazione del fatto storico è inammissibile.
  • La parte che contesta il mancato espletamento di prove ha l'onere di indicare in modo puntuale i mezzi istruttori non ammessi e di riproporli specificamente nelle conclusioni del grado di merito; la loro mancata reiterazione comporta abbandono della richiesta e preclusione alla deduzione in cassazione.
  • Il provvedimento con cui il giudice dispone o nega la riunione di cause connesse ha natura ordinatoria e discrezionale e non è autonomamente censurabile con ricorso per cassazione.
  • La condanna generica al risarcimento non può essere pronunciata sulla sola illegittimità della condotta: occorre almeno l'accertamento, anche sommario o probabilistico, dell'esistenza del fatto illecito, della colpa o responsabilità e della sua potenzialità dannosa; solo la quantificazione del danno può essere rinviata al successivo giudizio.
  • Chi domanda il risarcimento deve provare i fatti costitutivi della pretesa, compresa la sussistenza del nesso causale e della lesione lamentata; in mancanza di tale prova, la domanda va rigettata anche quando si chieda una decisione limitata all'an debeatur.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoAmministratore di condominioImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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