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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28784/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un'area di circa 1.726 mq nel territorio comunale, occupata nel 1992 per la realizzazione di una strada senza adozione del decreto di esproprio. I proprietari originari e loro eredi agirono per ottenere il risarcimento da occupazione acquisitiva/espropriazione sostanziale e l'indennità di occupazione legittima. In primo grado fu liquidato il ristoro applicando il criterio del valore agricolo medio ex art. 16 l. n. 865/1971 richiamato dall'art. 5-bis l. n. 359/1992. In appello fu confermata la natura non edificatoria dell'area e rideterminato solo il capo sulle spese. Nel precedente giudizio di cassazione la Corte censurò il criterio del VAM e indicò, per il rinvio, il valore venale pieno ex art. 39 l. n. 2359/1865. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello di Lecce, sulla base di una nuova consulenza tecnica, liquidò però un importo molto più elevato, ritenendo l'area di fatto valorizzabile come edificatoria per la sua collocazione nel perimetro di zona omogenea B e per la possibilità di interventi edilizi privati non residenziali. Il Comune ricorse deducendo violazione del giudicato interno e dei limiti del rinvio ex art. 384 c.p.c., sostenendo che la natura non edificatoria del suolo era ormai definitiva e che il giudice di rinvio non poteva reintrodurre una valutazione fondata su una vocazione edilizia incompatibile con quel giudicato. I resistenti proposero ricorso incidentale, lamentando tra l'altro la mancata applicazione della disciplina regionale pugliese che riconosceva l'edificabilità legale alle aree ricadenti in certe zone omogenee, la insufficiente motivazione nella scelta del criterio estimativo e nella decurtazione del 50%, nonché l'erronea declaratoria di giudicato sull'indennità di occupazione e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto i tre motivi del ricorso principale del Comune e il quarto motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbiti il secondo, il terzo e il quinto motivo incidentale e rigettando il primo motivo incidentale. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Lecce limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse violato il giudicato formatosi sulla natura non edificatoria dell'area, perché aveva basato la stima su una vocazione edilizia e su sfruttamenti edificatori particolari, non consentiti dalla precedente decisione rescindente, la quale imponeva invece di determinare il valore venale di un'area non edificabile in relazione a destinazioni compatibili con la disciplina urbanistica. È stato inoltre escluso l'utilizzo della norma regionale pugliese sull'"edificabilità legale", essendo stata nel frattempo dichiarata costituzionalmente illegittima. È stato infine accolto il motivo relativo all'indennità di occupazione, ritenendo che anche essa dovesse essere ricalcolata secondo i criteri fissati dalla sentenza rescindente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto e al giudicato formatosi sulla questione già decisa; non può rimettere in discussione la natura non edificatoria del suolo.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale preclude la riesamina della qualificazione del bene già definitivamente accertata.

  • legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 17

    richiamata nel testo del D.M. 1444/1968 come parametro urbanistico degli standard.

  • d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    serve per individuare le zone omogenee e gli standard urbanistici, ma non rende edificabili, ai fini indennitari, aree che la disciplina urbanistica considera non edificabili.

  • legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39

    in sede di rinvio il valore dell'area non edificabile va determinato secondo il valore venale pieno del bene.

  • legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16

    il criterio del valore agricolo medio è stato ritenuto non più applicabile perché espunto dall'ordinamento dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • legge 29 maggio 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 4

    richiamato nel precedente giudizio come base del criterio indennitario poi superato dalla giurisprudenza costituzionale.

  • legge regionale Puglia 22 febbraio 2005, n. 3, art. 19, comma 2

    "Sono da considerarsi, comunque, sempre legalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D ... comprese anche le aree a standard a esse riferite"

    la norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima perché incideva solo a fini indennitari sulla qualitas rei, in contrasto con la disciplina urbanistica statale e con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

  • legge regionale Puglia 22 febbraio 2005, n. 3, art. 18

    richiamato dalla Consulta come conferma della prevalenza della disciplina regionale censurata sull'assetto statale dell'indennizzo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per difetto di motivazione della sentenza di rinvio nella scelta del criterio estimativo e nella decurtazione del valore.

  • art. 117 Cost.

    secondo comma, lettera l); in subordine terzo comma

    richiamato nella decisione della Corte costituzionale come parametro violato dalla norma regionale per invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile.

  • art. 3 Cost.

    la norma regionale è stata ritenuta irragionevole per la disparità di trattamento territoriale che introduceva.

  • art. 134 Cost.

    richiamato per la questione di legittimità costituzionale.

  • art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87

    richiamato per la rimessione della questione di costituzionalità alla Corte costituzionale.

  • legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, art. 23

    base procedurale per la rimessione della questione di costituzionalità.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio è tenuto ad applicare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può, neppure tramite una nuova consulenza tecnica, eludere il giudicato formatosi sulla qualificazione giuridica del bene o del rapporto già definitivamente accertata.
  • Quando la Cassazione indica che il bene è non edificabile, la sua stima deve essere effettuata in base al valore venale pieno riferito a destinazioni compatibili con la disciplina urbanistica, non mediante criteri o presunzioni che reintroducano una vocazione edificatoria vietata.
  • Una normativa regionale che attribuisca "edificabilità legale" a terreni non edificabili secondo la disciplina urbanistica, solo per incrementare l'indennità di esproprio, invade la competenza statale in materia di ordinamento civile ed è costituzionalmente illegittima.
  • L'indennità di occupazione e quella da espropriazione sostanziale devono essere ricalcolate coerentemente con i criteri fissati dalla sentenza rescindente, se le originarie censure investivano entrambe le liquidazioni.
  • La motivazione della sentenza di rinvio è viziata se afferma di conformarsi alla Cassazione ma, nella sostanza, applica criteri valutativi incompatibili con il perimetro del giudicato e con la qualificazione giuridica ormai definitiva del bene.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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