Cassazione Civile, Ordinanza n. 16227/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di alcune delibere condominiali relative all'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo, nonché della delibera che ha approvato una transazione con un singolo condomino in ordine alla ripartizione di spese comuni. Il ricorrente sosteneva che la transazione fosse nulla perché approvata a maggioranza e non all'unanimità, trattandosi di modifica dei criteri di riparto delle spese e di incidenza su diritti comuni; deduceva inoltre che il regolamento condominiale, avendo natura contrattuale, non poteva essere modificato se non con consenso unanime, e che alcune spese, come quelle di illuminazione e consumo di acqua, erano state illegittimamente escluse o ripartite in modo difforme dai criteri pattizi. Contro la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto delle sue domande, proponeva sei motivi: violazione delle norme sulla transazione e sui poteri assembleari; violazione dei criteri legali di riparto ex artt. 1117, 1123 e 1124 c.c.; violazione del regolamento contrattuale; omesso esame della clausola regolamentare sulle spese di illuminazione; errata valutazione della prova circa la dotazione idrica dell'autorimessa; difetto di legittimazione dell'amministratore a resistere in cassazione senza autorizzazione assembleare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che l'assemblea potesse approvare a maggioranza una transazione che si limitava a regolare in concreto la ripartizione delle spese e a incidere indirettamente sulle tabelle millesimali, senza introdurre una modifica generale e normativa dei criteri di riparto per il futuro. Di conseguenza ha escluso la nullità della delibera e ha respinto anche le censure fondate sulla necessaria unanimità dei condomini. Ha poi dichiarato infondato il motivo sull'omesso esame, osservando che in appello non era stato dedotto un fatto storico decisivo ma solo un argomento difensivo. È stato respinto anche il motivo relativo alla prova della fornitura dell'acqua, trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Infine, la Corte ha escluso la necessità di una preventiva autorizzazione assembleare per la resistenza del condominio nel giudizio di cassazione, poiché la lite rientrava nelle attribuzioni dell'amministratore connesse all'esecuzione delle delibere.
Norme richiamate
disciplina l'impugnazione delle delibere condominiali, che costituiva il rimedio azionato in origine contro le delibere di spesa.
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità del consenso di tutti i partecipanti per la transazione incidente sui diritti comuni.
le attribuzioni dell'amministratore comprendono l'esecuzione delle delibere assembleari e la resistenza in giudizio nelle controversie rientranti in tali attribuzioni.
delimita i poteri dell'assemblea, che può verificare e applicare in concreto i criteri di riparto ma non modificarli in via generale.
richiamato dal ricorrente per contestare la validità della delibera approvata a maggioranza.
richiamato dal ricorrente in tema di transazione, per sostenere la nullità della delibera approvativa adottata senza unanimità.
richiamato per affermare l'appartenenza comune delle parti e delle spese condominiali oggetto di riparto.
i criteri legali o convenzionali di riparto delle spese non possono essere modificati dall'assemblea con deliberazione a maggioranza; la modifica richiede convenzione tra tutti i partecipanti.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità del riparto delle spese.
richiamato dal ricorrente in tema di dichiarazioni confessorie contenute nell'atto del condomino impugnante.
richiamato dal ricorrente in tema di confessione e valore probatorio delle dichiarazioni rese dal condomino.
richiamato per sostenere che il giudice dovesse tener conto delle risultanze processuali e delle dichiarazioni della parte.
richiamato per censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
richiamato nel motivo relativo alla validità degli atti processuali del condominio.
richiamato nel motivo sulla rappresentanza e sulla legittimazione processuale del condominio.
la necessità di autorizzazione o ratifica assembleare sussiste solo per le cause che eccedono le attribuzioni dell'amministratore.
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla legittimazione del condominio e dell'amministratore.
richiamato per contestare la legittimazione processuale dell'amministratore.
norma sul ricorso per cassazione invocata per denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia condominiale, l'assemblea non può modificare a maggioranza i criteri legali o convenzionali di riparto delle spese con efficacia generale e per il futuro; tale modifica richiede una convenzione tra tutti i partecipanti.
- Non integra una modifica normativa dei criteri di riparto, e può quindi essere deliberata a maggioranza, la decisione assembleare che si limiti a ripartire in concreto una specifica spesa o a regolare una singola situazione, anche mediante transazione o revisione indiretta delle tabelle millesimali.
- La nullità della delibera per impossibilità giuridica dell'oggetto ricorre solo quando l'assemblea esorbita dalle proprie attribuzioni introducendo un nuovo criterio generale di riparto, non quando applica o concretizza criteri già esistenti.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mancata considerazione di un argomento difensivo o di una deduzione giuridica.
- L'accertamento in fatto sulla concreta esistenza o erogazione di un servizio condominiale è riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la doglianza mira solo a una diversa lettura delle prove.
- L'amministratore di condominio può resistere in giudizio nelle controversie attinenti all'esecuzione delle delibere assembleari senza necessità di preventiva autorizzazione o ratifica dell'assemblea; tale autorizzazione è richiesta solo per le liti estranee alle sue attribuzioni.
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