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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20235/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva annullato integralmente l'avviso di accertamento relativo al 2005, sostenendo che la motivazione della CTR era apparentemente insufficiente e contraddittoria. In particolare, l'Ufficio lamentava che la Commissione regionale non avesse adeguatamente confrontato e motivato il rigetto delle risultanze del processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza, consistente in vaste operazioni di "frode carosello" con fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti, e avesse limitato il proprio ragionamento a una formula tautologica secondo la quale la prova della consapevolezza della frode non sarebbe stata fornita dall'Amministrazione. L'Agenzia deduceva altresì errori di diritto in relazione alla qualificazione delle operazioni (oggettivamente vs soggettivamente inesistenti), alla disconoscimento delle rimanenze iniziali e al mancato esame di fatti decisivi. Nei ricorsi contro i soci si contestava inoltre la mancata sospensione dei rispettivi procedimenti ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza del giudizio sulla società.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale (n. 12653/2018) ritenendo fondato il primo motivo per carenza di motivazione ("motivazione apparente"), poiché la CTR non ha fornito un percorso logico sufficiente e non ha motivato adeguatamente il mancato apprezzamento delle ampie risultanze del PVC. Per effetto di ciò la sentenza della CTR è stata cassata e rinviata alla Commissione regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame. Per effetto della riunione dei procedimenti sono stati assorbiti i motivi comuni relativi ai ricorsi contro i soci (n. 12656/2018 e n. 13023/2018), con conseguente assorbimento delle questioni ivi sollevate. La Corte ha inoltre disposto che la nuova decisione osservi i principi indicati e ha condannato la CTR alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Il motivo di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione è stato invocato per dedurre la "motivazione apparente" e la mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla decisione; la Corte ha ritenuto il vizio sussistente laddove la motivazione non rende percepibile l'iter logico del giudice d'appello

  • art. 274 cod. proc. civ.

    Richiamato come principio che giustifica la riunione dei procedimenti connessi anche in sede di legittimità per economia e uniformità del diritto

  • D.lgs. n. 546/1992

    art. 36, secondo comma, n. 4; art. 21

    Norme del processo tributario richiamate in relazione alla motivazione e ai limiti della prova; la Corte richiede un esame puntuale delle risultanze che supportano l'accertamento tributario

  • DPR n. 633/1972

    Norme sull'IVA richiamate dall'Amministrazione in tema di escludibilità della detrazione IVA per l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti e del ruolo dell'elemento soggettivo (consapevolezza della frode)

  • art. 295 cod. proc. civ.

    Norma processuale invocata dai soci per chiedere la sospensione dei procedimenti a loro carico in presenza di giudizio pendente sulla società; la Corte ha ritenuto la questione assorbita in seguito alla cassazione della sentenza principale

  • art. 2 DPR n. 444/1997

    Richiamato dall'Amministrazione in relazione alla deducibilità fiscale delle spese e al relativo onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente motivato il disconoscimento delle contestazioni

  • art. 92 TUIR e art. 570, 1° c. lett. d) D.P.R. n. 570/96

    Norme fiscali richiamate circa la determinazione del reddito e le modalità di accertamento: la Corte ha rilevato che la CTR non ha spiegato le ragioni per annullare le riprese relative alle rimanenze iniziali

  • art. 109 TUIR

    Richiamato in ordine alla deducibilità delle spese e ai conseguenti accertamenti, con la censura della insufficiente motivazione della CTR sul punto

  • art. 1 d.lgs. 31/12/1992, n. 546

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 295 c.p.c. in ordine alla disciplina dei giudizi tributari e all'eventuale sospensione dei procedimenti correlati

Massime di principio

  • La Corte di cassazione annulla per "motivazione apparente" quando la decisione d'appello non espone un percorso logico e argomentativo che renda percepibili le ragioni della decisione: il semplice richiamo generico al mancato apporto probatorio dell'Ufficio è insufficiente se non confrontato punto per punto con le risultanze istruttorie rilevanti (es. PVC esteso).
  • In materia di frodi carosello e fatture inesistenti occorre distinguere tra operazioni oggettivamente inesistenti (per le quali l'elemento soggettivo del cessionario è irrilevante) e operazioni soggettivamente inesistenti (per le quali la prova della consapevolezza della frode da parte dell'utilizzatore è rilevante); la decisione giudiziale deve trattare esplicitamente tale distinzione e motivare sul suo esito.
  • Quando l'Amministrazione produce un PVC dettagliato con molteplici elementi (pagamenti, circuiti di soggetti, importi consistenti), il giudice deve valutare e motivare in ordine all'apprezzamento di tali elementi singolarmente e complessivamente; una motivazione generica che non esplicita perché si esclude prova da parte dell'Ufficio è vulnerabile alla cassazione.
  • La riunione di procedimenti connessi è strumento applicabile anche in Cassazione per ragioni di economia e uniformità di diritto; questioni processuali connesse tra accertamento societario e contestazioni ai soci possono essere assorbite in caso di cassazione della sentenza principale.
  • Se si impugna l'annullamento di accertamenti su rimanenze iniziali o disconoscimenti di costi, il giudice deve dare conto delle ragioni tecniche e contabili che hanno portato a ritenere inesistenti o non provati gli elementi dedotti dal contribuente.

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