Cassazione Penale, Sentenza n. 2383/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma (26/04/2024) per più motivi: 1) erronea utilizzabilità in dibattimento di documentazione extracontabile acquisita a seguito di perquisizione senza convalida del sequestro e con decreto di perquisizione generico; 2) errata quantificazione dell'imposta evasa per non aver riconosciuto costi non contabilizzati emergenti dalla contabilità "in nero" e quindi possibile mancato superamento delle soglie di punibilità; 3) violazione del divieto di reformatio in peius per aumento della pena in appello; 4) omissione di motivazione e illegittima applicazione della confisca diretta a carico delle persone fisiche quando in primo grado tale misura era stata disposta solo nei confronti delle società, nonché mancata valutazione dei pagamenti effettuati in sede di piano di ammortamento; 5) omessa motivazione circa il rigetto delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi "in parte" fondati. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la mancata convalida del sequestro non comporta automaticamente inutilizzabilità probatoria della documentazione, e il giudice di merito può valutare l'ammissibilità ai sensi degli artt. 187 e 191 cod. proc. pen. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello ha omesso di valutare correttamente la documentazione extracontabile prodotta e non ha adeguatamente motivato il rifiuto di riconoscere costi non contabilizzati che potevano incidere sulla determinazione dell'imposta evasa; pertanto la quantificazione deve essere riesaminata. Il terzo motivo è stato invece respinto: non si è violato il divieto di reformatio in peius poiché, mutata la struttura della continuazione, la pena applicata in appello non è superiore a quella già prevista per il reato più grave dichiarato estinto. Il quarto motivo è stato accolto: la Corte d'appello non poteva introdurre ex novo la confisca diretta dei proventi a carico delle persone fisiche quando tale misura non era stata applicata nei loro confronti in primo grado; inoltre la Corte d'appello ha omesso di motivare sulla considerazione dei pagamenti effettuati nel piano di ammortamento. L'ultimo motivo (omessa motivazione sulle attenuanti generiche) è stato ritenuto fondato. Conseguentemente la Cassazione ha annullato in parte la decisione impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello per nuovo esame e motivazione sui punti indicati (quantificazione dei costi e dell'imposta evasa, determinazione della confisca, valutazione dei pagamenti e delle attenuanti), confermando invece la responsabilità per i residui reati contestati (capi E e F) e la necessità di riformulare le determinazioni collegate.
Norme richiamate
Definisce il reato tributario e le soglie di punibilità: la determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa è elemento costitutivo del reato e deve essere accertata nel processo penale con riferimento alle regole tributarie ma secondo il criterio del "oltre ogni ragionevole dubbio".
Richiamato in tema di motivi di impugnazione; la Corte ha esaminato i vizi dedotti relativamente alla valutazione delle prove e alla motivazione delle decisioni di merito.
Norma procedurale collegata all'impugnazione in Cassazione; utilizzata come riferimento procedurale dai ricorrenti.
Regola l'assunzione e l'apprezzamento della prova documentale: il giudice valuta l'ammissibilità, la rilevanza e l'utilizzabilità della prova, anche se acquisita con vizi formali.
Stabilisce l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti probatori; la Corte ricorda che la violazione di formalità non equivale automaticamente a inutilizzabilità, distinguendo nullità e inutilizzabilità.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama il principio del giudizio penale "oltre ogni ragionevole dubbio" applicabile anche alla valutazione della soglia di punibilità nei reati tributari; ove permanga un ragionevole dubbio il giudice deve assolgere.
art. 109 d.P.R. 22/12/1986 n. 917
Principi fiscali sull'ammissibilità delle spese in deduzione: le spese contribuiscono a formare il reddito solo se certe o determinabili oggettivamente; uso richiamato per valutare i costi non contabilizzati.
Consente la confisca, anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, ma la Corte verifica che la confisca diretta sia stata previamente pronunciata o sia coerente con le statuizioni di primo grado; non è ammessa l'introduzione ex novo nei confronti di soggetti non destinatari in primo grado.
Norma sulla confisca diretta del prezzo o profitto del reato richiamata per il regime della confisca anche in caso di prescrizione, con i limiti indicati dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- La mancata convalida del sequestro dalla polizia giudiziaria non rende automaticamente inutilizzabile la documentazione acquisita: il giudice valuta ammissibilità e utilizzabilità ai sensi degli artt. 187 e 191 cod. proc. pen., distinguendo nullità formali da inutilizzabilità oggettiva.
- I costi non contabilizzati possono essere dedotti ai fini della determinazione dell'imponibile solo se la loro esistenza risulta da allegazioni fattuali concrete o da elementi di prova (diretti o indiziari); il pubblico ministero ha l'onere di accertare e determinare l'imposta evasa, tenendo conto dei costi non contabilizzati se provati o rendono ragionevole il dubbio.
- Nel processo penale tributario il giudice deve applicare le regole fiscali per la quantificazione dell'imponibile ma con la regola di valutazione probatoria del processo penale: la regola del "oltre ogni ragionevole dubbio" investe anche il superamento delle soglie di punibilità.
- La Corte d'appello non può introdurre ex novo misure ablative (confisca diretta) nei confronti di persone fisiche se tale misura non era stata disposta nei loro confronti in primo grado; ogni estensione della confisca richiede una base motivazionale e/o una pronuncia già intervenuta nel grado precedente.
- Il divieto di reformatio in peius non esclude modifiche nella determinazione della pena quando muta la struttura dei reati (es. muta il reato più grave nella continuazione); resta comunque vietato infliggere una pena che sia complessivamente più severa rispetto a quella che sarebbe stata applicabile al più grave reato estinto.
- L'omessa o carente motivazione su punti essenziali (quantificazione dell'imposta, valutazione dei pagamenti e delle attenuanti) comporta l'annullamento parziale e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame e motivazione.
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