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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2374/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per vari motivi. Benedetto ha dedotto: (i) violazione dell'art. 270 c.p.p. per l'utilizzo inammissibile di intercettazioni disposte in altro procedimento (sosteneva che tali captazioni avessero valore decisivo per l'accertamento del reato tributario ex d.lgs. n. 74/2000); (ii) vizio di motivazione e valutazione insufficiente/errata della prova circa l'esistenza delle operazioni sottostanti le fatture (art. 2 d.lgs. n. 74/2000 e art. 192 c.p.p.); (iii) errore nel trattamento dell'aumento per continuazione e correlata violazione dell'art. 597 c.p.p.; (iv) omessa/ridotta motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla commisurazione complessiva della pena (art. 62-bis e 133 c.p.). Scordo ha censurato la Corte d'appello per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella riqualificazione del fatto al reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), sostenendo l'inconsistenza dell'elemento soggettivo e la contraddittorietà tra l'accertata volontà di non coinvolgimento e l'asserita volontà di agevolare Artuso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per genericità e mancanza di specificità nelle censure, non consentendo una rivalutazione di fatto delle risultanze già esaminate dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti riducessero le doglianze a una critica confutativa senza indicare elementi concreti in grado di disarticolare la motivazione impugnata. Di conseguenza è rimasta confermata, nei limiti della pronuncia di merito, la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria (con le assoluzioni e le rideterminazioni ivi disposte), e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento di Cassazione e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata disposta la rifusione delle spese alla parte civile per difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per lamentare l'inutilizzabilità di intercettazioni disposte in altro procedimento; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e ha inoltre osservato che i giudici di merito hanno dichiarato di non aver utilizzato le intercettazioni per la decisione sul reato tributario

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Norma penale tributaria contestata a Benedetto per emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che la valutazione complessiva degli elementi documentali e dei sopralluoghi giustificasse la condanna in grado di merito

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al requisito della motivazione e alla valutazione della prova; la Corte ha confermato che la motivazione dei giudici di merito è stata adeguata e fondata su un esame complessivo degli elementi probatori

  • art. 378 cod. pen.

    Norma del favoreggiamento personale: la Corte territoriale ha riqualificato talune condotte come favoreggiamento; la Cassazione ha richiamato che per questo reato è sufficiente il dolo generico e che va accertata un'alterazione anche minima delle investigazioni

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante di metodo mafioso contestata per alcune condotte; la Corte di appello ha escluso l'aggravante in alcuni capi e la Cassazione l'ha considerata oggetto di valutazione di merito non sindacabile per genericità del ricorso

  • art. 371-bis cod. pen.

    Falso resoconto alle autorità (rese da Scordo in sede di sommarie informazioni): norma richiamata nei capi di imputazione e valutata dai giudici di merito nella ricostruzione

  • art. 628 e art. 629 cod. pen.

    Delitti di estorsione e relative aggravanti contestate nel capo A) rispetto alle condotte estorsive; la Corte ha ritenuto questioni di merito già correttamente valutate dai giudici di merito

  • art. 81 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: norma evocata nella ricostruzione dei reati commessi in concorso; la Corte ha considerato la qualificazione e la continuità come questioni di fatto

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente in relazione alla riduzione per continuazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata e priva di specificità, essendo la dosimetria di competenza del giudice di merito

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito che ha escluso tali attenuanti in ragione della permanenza della contestazione tributaria

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ricordato la larga discrezionalità del giudice di merito e il limite del sindacato di legittimità quando la motivazione risponda ai canoni di legge

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per gli effetti della declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese del procedimento e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, qui quantificato in € 3.000,00

  • sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata dalla Corte per escludere che i ricorrenti avessero agito con colpa nell'ambito della determinazione della causa di inammissibilità, ai fini delle sanzioni economiche applicate

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione devono essere specifici: va indicata la correlazione precisa tra i motivi di impugnazione e le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; censure generiche sono dichiarate inammissibili
  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti: non è consentita una rivalutazione globale delle risultanze di merito né l'introduzione di una diversa lettura probatoria se non vengono evidenziati vizi motivazionali specifici e decisivi
  • Nelle contestazioni sull'utilizzo di intercettazioni (art. 270 c.p.p.) il ricorrente deve indicare con precisione i singoli colloqui ritenuti inammissibili e dimostrare la loro incidenza decisiva sulla motivazione; la mera asserzione di inutilizzabilità è insufficiente
  • In materia di reati tributari, i giudici possono fondare la decisione su un esame complessivo di elementi documentali e indiziari (assenza di sedi, fatture ripetute a importi sotto la soglia, pagamento in contanti, assenza di DDT, antieconomicità delle forniture) per ritenere l'esistenza di fatture per operazioni inesistenti
  • Per il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) è sufficiente il dolo generico e la prova di un'alterazione, anche limitata, delle indagini; la compatibilità fra paura di ritorsioni e comportamento di occultamento non è di per sé contraddittoria
  • La quantificazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti rientrano nella discrezionalità motivata del giudice di merito: il sindacato della Cassazione è limitato quando la motivazione è logica e conforme ai criteri di legge
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa non accertata, resta comunque applicabile l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende come previsto dall'art. 616 c.p.p.

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