Cassazione Penale, Sentenza n. 2374/2025 del 21/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per vari motivi. Benedetto ha dedotto: (i) violazione dell'art. 270 c.p.p. per l'utilizzo inammissibile di intercettazioni disposte in altro procedimento (sosteneva che tali captazioni avessero valore decisivo per l'accertamento del reato tributario ex d.lgs. n. 74/2000); (ii) vizio di motivazione e valutazione insufficiente/errata della prova circa l'esistenza delle operazioni sottostanti le fatture (art. 2 d.lgs. n. 74/2000 e art. 192 c.p.p.); (iii) errore nel trattamento dell'aumento per continuazione e correlata violazione dell'art. 597 c.p.p.; (iv) omessa/ridotta motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla commisurazione complessiva della pena (art. 62-bis e 133 c.p.). Scordo ha censurato la Corte d'appello per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella riqualificazione del fatto al reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), sostenendo l'inconsistenza dell'elemento soggettivo e la contraddittorietà tra l'accertata volontà di non coinvolgimento e l'asserita volontà di agevolare Artuso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per genericità e mancanza di specificità nelle censure, non consentendo una rivalutazione di fatto delle risultanze già esaminate dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti riducessero le doglianze a una critica confutativa senza indicare elementi concreti in grado di disarticolare la motivazione impugnata. Di conseguenza è rimasta confermata, nei limiti della pronuncia di merito, la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria (con le assoluzioni e le rideterminazioni ivi disposte), e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento di Cassazione e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata disposta la rifusione delle spese alla parte civile per difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 270 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per lamentare l'inutilizzabilità di intercettazioni disposte in altro procedimento; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e ha inoltre osservato che i giudici di merito hanno dichiarato di non aver utilizzato le intercettazioni per la decisione sul reato tributario
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Norma penale tributaria contestata a Benedetto per emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che la valutazione complessiva degli elementi documentali e dei sopralluoghi giustificasse la condanna in grado di merito
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione e alla valutazione della prova; la Corte ha confermato che la motivazione dei giudici di merito è stata adeguata e fondata su un esame complessivo degli elementi probatori
art. 378 cod. pen.
Norma del favoreggiamento personale: la Corte territoriale ha riqualificato talune condotte come favoreggiamento; la Cassazione ha richiamato che per questo reato è sufficiente il dolo generico e che va accertata un'alterazione anche minima delle investigazioni
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante di metodo mafioso contestata per alcune condotte; la Corte di appello ha escluso l'aggravante in alcuni capi e la Cassazione l'ha considerata oggetto di valutazione di merito non sindacabile per genericità del ricorso
art. 371-bis cod. pen.
Falso resoconto alle autorità (rese da Scordo in sede di sommarie informazioni): norma richiamata nei capi di imputazione e valutata dai giudici di merito nella ricostruzione
art. 628 e art. 629 cod. pen.
Delitti di estorsione e relative aggravanti contestate nel capo A) rispetto alle condotte estorsive; la Corte ha ritenuto questioni di merito già correttamente valutate dai giudici di merito
art. 81 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: norma evocata nella ricostruzione dei reati commessi in concorso; la Corte ha considerato la qualificazione e la continuità come questioni di fatto
art. 597 cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente in relazione alla riduzione per continuazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata e priva di specificità, essendo la dosimetria di competenza del giudice di merito
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito che ha escluso tali attenuanti in ragione della permanenza della contestazione tributaria
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ricordato la larga discrezionalità del giudice di merito e il limite del sindacato di legittimità quando la motivazione risponda ai canoni di legge
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per gli effetti della declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese del procedimento e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, qui quantificato in € 3.000,00
sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata dalla Corte per escludere che i ricorrenti avessero agito con colpa nell'ambito della determinazione della causa di inammissibilità, ai fini delle sanzioni economiche applicate
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione devono essere specifici: va indicata la correlazione precisa tra i motivi di impugnazione e le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; censure generiche sono dichiarate inammissibili
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti: non è consentita una rivalutazione globale delle risultanze di merito né l'introduzione di una diversa lettura probatoria se non vengono evidenziati vizi motivazionali specifici e decisivi
- Nelle contestazioni sull'utilizzo di intercettazioni (art. 270 c.p.p.) il ricorrente deve indicare con precisione i singoli colloqui ritenuti inammissibili e dimostrare la loro incidenza decisiva sulla motivazione; la mera asserzione di inutilizzabilità è insufficiente
- In materia di reati tributari, i giudici possono fondare la decisione su un esame complessivo di elementi documentali e indiziari (assenza di sedi, fatture ripetute a importi sotto la soglia, pagamento in contanti, assenza di DDT, antieconomicità delle forniture) per ritenere l'esistenza di fatture per operazioni inesistenti
- Per il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) è sufficiente il dolo generico e la prova di un'alterazione, anche limitata, delle indagini; la compatibilità fra paura di ritorsioni e comportamento di occultamento non è di per sé contraddittoria
- La quantificazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti rientrano nella discrezionalità motivata del giudice di merito: il sindacato della Cassazione è limitato quando la motivazione è logica e conforme ai criteri di legge
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa non accertata, resta comunque applicabile l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende come previsto dall'art. 616 c.p.p.
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