Cassazione Penale, Sentenza n. 2384/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di sequestro preventivo delle 19 strutture prefabbricate adibite a monolocale, della struttura adibita a reception e degli impianti connessi, disposta dal Tribunale del riesame in relazione ai capi A) e B). Il ricorrente sosteneva che le tensostrutture fossero riconducibili al regime di "edilizia libera" ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 11/1999 e dell'art. 3, comma 1, lettera e.5) del d.P.R. n. 380/2001 (quindi non soggette a titolo abilitativo autonomo), che le opere fossero amovibili e non stabilmente infisse al suolo, e che mancassero elementi a dimostrazione del periculum in mora (aggravamento del carico urbanistico o rischio idrogeologico). Ha richiamato pareri tecnici comunali, perizie di ausiliari di polizia giudiziaria e circolari ministeriali sulle opere amovibili per sostenere l'erronea valutazione di merito
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi prospettati fossero, in realtà, una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie, materia preclusa al sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione del giudice di merito secondo cui le strutture risultavano stabilmente ancorate al suolo e collegate a reti infrastrutturali (idrica, elettrica, fognaria), elementi idonei a escludere il regime di edilizia libera e a richiedere l'autorizzazione paesaggistica in area vincolata. Ha inoltre condiviso la valutazione sulla sussistenza del pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato (aggravio del carico urbanistico) come idoneo presupposto per il sequestro preventivo anche se le opere risultano ultimate. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento della somma dovuta alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), art. 3, comma 1, lettera e.5
art. 3, comma 1, lettera e.5
Definisce i requisiti per escludere la necessità di titolo edilizio per allestimenti in strutture ricettive all'aperto: tra questi il temporaneo ancoraggio al suolo e la natura occasionale della destinazione. La Corte ha ritenuto che tali requisiti non ricorressero per le tensostrutture, in quanto risultavano stabili e con collegamenti alle reti
Legge regionale Puglia n. 11/1999, art. 17
Prevede che alcuni allestimenti per finalità turistiche possano essere assimilati a edilizia libera se rispettano condizioni specifiche; la Corte ha osservato che il regime di edilizia libera è comunque condizionato al rispetto delle normative di settore e degli strumenti urbanistici, e quindi non trova applicazione se manca autorizzazione paesaggistica o se le opere sono stabili
d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 146
Stabilisce l'obbligo di autorizzazione paesaggistica per interventi che incidono sull'assetto territoriale in aree vincolate; la Corte ha ritenuto che le opere in zona paesaggisticamente vincolata richiedessero tale autorizzazione e che la sua assenza renda illegittimo l'intervento
d.P.R. n. 380/2001, art. 44, comma 1, lettera b
art. 44, comma 1, lettera b
Indica la fattispecie di costruzione abusiva (tra cui la collocazione di case mobili con stabile destinazione abitativa senza permesso di costruire); la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la stabile utilizzazione e l'ancoraggio escludono l'applicabilità dell'edilizia libera e configurano abusività
d.P.R. n. 380/2001, art. 6
Limita l'applicazione dell'edilizia libera al rispetto delle altre normative di settore, richiamando la necessità di conformità alla normativa di tutela del paesaggio; la Corte lo ha utilizzato per affermare che l'edilizia libera è esclusa se l'intervento contrasta con prescrizioni urbanistiche o paesaggistiche
cod. proc. pen., art. 325, comma 1
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo: ammissibile solo per violazione di legge. La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che richiedevano una rivalutazione di merito
cod. proc. pen., art. 321, comma 1
Norma sul sequestro preventivo; il ricorrente contestava la valutazione del periculum in mora, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato il rischio di aggravamento del carico urbanistico
cod. proc. pen., art. 616
Prevede l'onere delle spese e il versamento della somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicato dalla Corte alla parte ricorrente
Massime di principio
- In materia edilizia, la qualificazione delle opere come "amovibili" o "stabili" si basa su elementi materiali (ancoraggio al suolo, basamenti, collegamenti alle reti) e non solo sulla denominazione o sulla presunta occasionalità dichiarata dal committente
- Il regime di "edilizia libera" non si applica quando l'opera è in contrasto con norme di settore o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o paesaggistici: quindi anche opere teoricamente amovibili possono richiedere titoli (es. autorizzazione paesaggistica) se incidono su aree vincolate
- Il sequestro preventivo può essere disposto anche per opere già ultimate quando sussista un concreto pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato (es. aggravio del carico urbanistico) e quando la libera disponibilità dei beni possa ulteriormente ledere l'interesse pubblico alla tutela del territorio
- In sede di cassazione il sindacato sulle ordinanze cautelari è limitato: non è ammessa una rivalutazione dei fatti o della prova; l'impugnante deve contestare profili di illegittimità giuridica o vizi motivazionali gravi, non semplicemente proporre una diversa lettura delle risultanze
- In aree soggette a vincoli paesaggistici o idrogeologici, è necessario verificare l'obbligo di autorizzazione paesaggistica ex d.lgs. 42/2004 indipendentemente dalla qualificazione dell'opera come temporanea o amovibile
- La documentazione tecnica (pareri comunali, perizie) è rilevante ma non vincolante: il giudice valuta complessivamente gli elementi oggettivi di permanenza e connessione alle reti per decidere sulla natura e sulle conseguenze dell'intervento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2369/2025 del 21/01/2025
- Sentenza penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2372/2025 del 21/01/2025
- Sentenza penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2374/2025 del 21/01/2025
- Sentenza penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2380/2025 del 21/01/2025
- Sentenza penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2383/2025 del 21/01/2025
- Sentenza penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2388/2025 del 21/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →