Cassazione Penale, Sentenza n. 2369/2025 del 21/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi di ricorso: (1) violazione del principio di specialità (art. 721 c.p.p. e Trattato di estradizione Italia-Colombia 16.12.2016) perché l'imputato sarebbe stato estradato dalla Colombia per un diverso reato già giudicato e questa causa, antecedente alla consegna, non sarebbe potuta proseguire; (2) censura dell'aumento di pena per recidiva (art. 99 c.p.) sostenendo che l'applicazione dell'aumento della metà fosse facoltativa e che il giudice doveva calibrare l'aumento sul disvalore effettivo; (3) contestazione del diniego delle attenuanti generiche per motivazione sommaria e mancata indicazione dei criteri specifici di valutazione, nonostante il contributo limitato nel tempo dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto applicabile la normativa vigente al momento della consegna (estradizione avvenuta prima dell'entrata in vigore del Trattato Italia-Colombia e del d.lgs. 149/2017): all'epoca la clausola di specialità impediva soltanto l'applicazione di pene o misure restrittive per fatti anteriori diversi da quelli oggetto dell'estradizione, non la sospensione automatica del processo; quindi non è stata configurata violazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la giurisprudenza e la Corte Costituzionale hanno considerato "automatico" l'aumento previsto per la recidiva reiterata specifica (nessuna discrezionalità sul quantum nel caso in esame). Il terzo motivo è stato respinto: il diniego delle attenuanti generiche è motivato con riferimento alla gravità e allo stabile inserimento nell'associazione, sufficiente ai fini della valutazione ai sensi dell'art.133 c.p.; la cassazione non può riesaminare i fatti se non per vizio logico/illogicità. Conseguentemente è stata confermata la condanna a diciassette anni di reclusione e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74
Norma penale di riferimento per il traffico di stupefacenti; la condanna dell'imputato è stata pronunciata per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico e reati connessi alla detenzione/importazione/commercio di cocaina.
Codice di procedura penale, art. 720
Regola la formulazione dell'istanza di estradizione e l'accettazione di condizioni da parte dello Stato richiesto; rilevante per stabilire la disciplina applicabile al momento della consegna.
Codice di procedura penale, art. 721 (previgente formulazione)
Al momento della consegna disciplinava il divieto di sottoporre l'estradato a restrizione della libertà personale per fatti anteriori diversi da quelli per cui era stata concessa l'estradizione, ma non imponeva la sospensione automatica del processo per tali fatti.
Trattato di estradizione Italia-Colombia 16.12.2016
Trattato invocato dal ricorrente ma non applicabile al caso perché stipulato e ratificato dopo la data di consegna; quindi non può regolare i limiti di specialità per l'estradizione già eseguita.
d.lgs. 3.10.2017 n.149
Modifica la disciplina interna sull'estradizione (art.721 c.p.p. nella formulazione nuova); non applicabile retroattivamente alla consegna avvenuta anteriormente.
Legge 17.12.2020 n.82
Atto di ratifica del Trattato Italia-Colombia; conferma che il Trattato è entrato in vigore successivamente alla consegna, quindi non rilevante per la causa.
Convenzione europea di estradizione (legge 30 gennaio 1963, n.300)
Rilevata nella giurisprudenza come disciplina che, se operante, limita l'esercizio dell'azione penale per fatti diversi da quelli che hanno dato causa all'estradizione; nel caso specifico non operativa rispetto alla consegna.
Codice Penale, art. 99 (terzo e quarto comma)
Norme sulla recidiva e sull'aumento di pena: per la recidiva reiterata specifica l'aumento della metà è previsto in modo 'automatico' ed è stato ritenuto correttamente applicato senza discrezionalità sul quantum.
Codice Penale, art. 133
Disposizioni sulle circostanze attenuanti generiche: il giudice può fondare il diniego su un elemento ritenuto preponderante (es. gravità del fatto, stabile inserimento in associazione) senza dover esaurire tutti i parametri.
Sentenza Corte Costituzionale n.251/2015
Richiamata per chiarire che la facoltatività della recidiva concerne l'aggravante in sé, ma non l'aumento di pena in alcuni casi (che può risultare automatico per determinate fattispecie di recidiva).
Massime di principio
- In materia di estradizione, prevale la disciplina vigente al momento della consegna: norme o trattati sopravvenuti non si applicano retroattivamente per ampliare i diritti dell'estradato salvo espressa disposizione contraria.
- La clausola di specialità va interpretata secondo le condizioni pattuite o secondo la legge applicabile al momento della consegna; se quella disciplina non impedisce l'esercizio dell'azione penale per fatti anteriori diversi, il processo può proseguire.
- Per le forme di recidiva con aumento previsto per legge (es. recidiva reiterata specifica), l'incremento del pena può essere "automatico" e non soggetto a margini discrezionali del giudice sul quantum, salvo che non sia censurato per vizi costituzionali concreti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice indica almeno un elemento (art.133 c.p.) ritenuto preponderante; non è richiesta l'analisi esaustiva di tutti i parametri e la Cassazione non entra nel merito della valutazione di fatto se non per illogicità o arbitrarietà.
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