Cassazione Penale, Sentenza n. 2380/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione relativa ai reati di cui all'art. 648 c.p. e all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il Procuratore generale ha impugnato la determinazione della pena adottata dal Tribunale di Catania sostenendo: (i) errata applicazione dell'art. 64, comma 1, n. 3 c.p., avendo il Tribunale operato una riduzione per circostanze attenuanti generiche superiore al limite massimo di un terzo; inoltre la riduzione sarebbe stata effettuata in modo scorretto rispetto all'aumento per continuazione; (ii) errata applicazione dell'art. 163, comma 1, c.p., poiché il Tribunale ha concessa la sospensione condizionale della pena nonostante l'entità complessiva della sanzione ecceda il limite legale per il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha accertato che il Tribunale aveva applicato una decurtazione per attenuanti generiche oltre il limite di 1/3 e ha rettificato il calcolo rideterminando la pena in 2 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione e in euro 2.333 di multa. Ha altresì constatato che la sospensione condizionale della pena era stata concessa in violazione dell'art. 163, comma 1, c.p., e ha revocato tale beneficio eliminando la statuizione relativa. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla sospensione condizionale.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma relativa al furto; citata come uno dei reati per cui l'imputato è stato condannato.
art. 171-ter, legge 22 aprile 1941, n. 633
Norma sul diritto d'autore relativa alle condotte illecite contestate all'imputato.
art. 64, comma 1, n. 3 c.p.
Stabilisce il limite massimo della diminuzione della pena per le circostanze attenuanti generiche (non superiore a un terzo); la Corte ha rilevato la violazione di tale limite e ha rideterminato la pena riportando la decurtazione al valore massimo consentito.
art. 163, comma 1 c.p.
Disciplina la sospensione condizionale della pena prevedendo il limite di complessiva pena detentiva non superiore a due anni anche tenendo conto della pena pecuniaria ragguagliata; la Corte ha ritenuto che il beneficio fosse stato illegittimamente concesso perché la sanzione superava il limite previsto.
art. 135 c.p.
Norma che consente di ragguagliare la pena pecuniaria a pena detentiva ai fini del computo previsto dall'art. 163; richiamata per valutare il limite per la sospensione condizionale.
Massime di principio
- La diminuzione della pena per circostanze attenuanti generiche non può eccedere il limite legale di un terzo; se il giudice di merito va oltre questo limite la cassazione può correggere il calcolo e, se possibile, rideterminare la pena senza rinvio.
- Quando vi è un aumento di pena per continuazione, bisogna porre attenzione all'ordine dei calcoli: l'eventuale riduzione per attenuanti non può risultare complessivamente superiore a un terzo della pena finale; il computo andrà effettuato in modo da rispettare il limite legale.
- La sospensione condizionale della pena è esclusa quando la pena detentiva supera i due anni o quando la somma della pena detentiva e della pena pecuniaria, una volta ragguagliata ai sensi dell'art. 135 c.p., equivale a una pena superiore a due anni; il beneficio deve essere revocato se accordato in violazione di tale criterio.
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio e procedere alla rideterminazione della pena quando la correzione riguarda errori di calcolo o applicazione di limiti legali evidenti e non richiede istruttoria aggiuntiva.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare separatamente: la base di pena per ciascun capo, gli aumenti per continuazione prima di applicare riduzioni, e il ragguaglio delle pene pecuniarie ai fini di benefici come la sospensione condizionale.
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