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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2372/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 544-ter c.p. (maltrattamento di animali) deducendo tre censure principali: 1) inesistenza dell'elemento soggettivo (mancanza del dolo specifico; contestazione della valutazione della volontarietà/colpevolezza e dell'eventuale dolo eventuale); 2) contraddittorietà e insufficienza della motivazione rispetto alla causalità tra le condizioni di detenzione e l'insorgenza di stereotipie/patologie (contestando la tesi che le condizioni non fossero dovute a un'attività temporanea di smontaggio del circo); 3) vizio nella valutazione dell'attendibilità dei testi e dei consulenti (si assumeva che il giudice avesse premiato i consulenti dell'accusa e discreditato i 19 veterinari della difesa senza adeguata giustificazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito. Ha ritenuto che le argomentazioni della Corte di appello (che avevano confermato il Tribunale) dessero adeguata motivazione circa l'elemento oggettivo e soggettivo del reato, avvalorate da fonti probatorie (deposizioni, consulenze, video) che dimostravano condizioni di detenzione incompatible con il benessere etologico e causa di patologie e stereotipie. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili le censure che non erano state specificamente dedotte in appello o che in realtà cercavano una rivalutazione di merito delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; conferma della condanna di merito; condanna degli appellanti al pagamento delle spese del procedimento di cassazione; liquidazione di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 544-ter cod. pen.

    Norma sanzionatoria per condotte che cagionano lesioni agli animali "per crudeltà o senza necessità"; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi (anche mediante dolo eventuale/omissivo per doveri di garanzia) sulla base delle risultanze probatorie

  • art. 544-bis cod. pen.

    Riferimento interpretativo collegato alla nozione di 'crudeltà' e 'necessità'; la giurisprudenza citata distingue dolo specifico (crudeltà) e dolo generico/eventuale (comportamenti senza necessità)

  • art. 54 cod. pen.

    Scriminante dello stato di necessità; la Corte richiama la giurisprudenza che include lo stato di necessità nella nozione di "necessità", ma sottolinea che la scriminante non rende pleonastica la norma penale e che la giustificazione va provata e limitata ai casi previsti

  • art. 19-ter disp. att. cod. pen.

    Norma che esclude l'applicazione di talune disposizioni del titolo IX-bis ai casi previsti da leggi speciali (es. attività circense); la Corte e il Tribunale hanno ritenuto che la disciplina circense non esoneri da responsabilità penale quando le condotte eccedono le norme speciali o non rispettano i requisiti previsti

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano le ragioni di cassazione: lett. b) violazione di legge; lett. e) vizio della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti, in quanto si trattava di questioni di merito o di censure non preventivamente dedotte in appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le spese a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha posto gli oneri a carico degli appellanti

  • art. 40 c.p.

    Principio relativo alla condotta omissiva e ai doveri di impedire l'evento: usato per affermare che gli obblighi di garanzia possono fondare la responsabilità omissiva e il dolo eventuale

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio che la condanna richiede l'assenza di dubbio ragionevole; la Corte spiega che in sede di legittimità tale principio è esaminabile solo se la violazione produce una manifesta illogicità motivazionale

  • art. 192 e art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamati come archetipi del ragionamento probatorio e dei limiti della critica alla valutazione delle prove: la Corte sottolinea che non è ammessa in Cassazione una mera richiesta di rivalutazione di merito delle prove

Massime di principio

  • La scriminante dello "stato di necessità" (art. 54 c.p.) è rilevante ma non estende automaticamente la liceità: chi invoca la necessità deve dimostrare che la condotta rientra nei limiti della giustificazione; per attività professionalmente regolate (es. circhi) la giustificazione è più strettamente vagliata
  • Per i reati da maltrattamento animale l'elemento soggettivo può essere soddisfatto anche dal dolo eventuale/omissivo quando il titolare ha un dovere di garanzia e accetta consapevolmente il rischio di produrre l'evento
  • In sede di Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione di merito delle prove: vizi dedotti come semplici alternative interpretative o richieste di diversa valutazione probatoria sono inammissibili se non evidenziano una manifesta illogicità decisiva della motivazione
  • Motivi nuovi o questioni non sollevate in appello sono in principio inammissibili in Cassazione: chi impugna in cassazione deve aver dedotto nelle fasi precedenti le censure fondamentali o rischia l'inammissibilità
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e dei consulenti spetta ai giudici di merito; per contrastare tale valutazione in Cassazione è necessario dimostrare una palese contraddittorietà o illogicità nella motivazione che sostenga la scelta
  • Quando la contestazione verte su nesso causale tra condizioni di detenzione e patologie (es. stereotipie), la decisione richiede un quadro probatorio coerente e interdisciplinare (consulenze, riscontri oggettivi, immagini, tempi di permanenza) per fondare la causalità
  • Norme speciali che regolano attività (es. disciplina dei circhi) non escludono automaticamente la rilevanza penale se le condotte eccedono i limiti o non rispettano i requisiti previsti dalla normativa speciale

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