Cassazione Civile, Ordinanza n. 14585/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La banca aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare per due crediti derivanti da un rapporto di conto corrente di corrispondenza e da un conto anticipi, producendo estratti conto sino alla data di apertura della procedura, copia dei contratti, un documento di rimodulazione e rientro del debito, certificazione ex art. 50 TUB e comunicazione di revoca degli affidamenti. Il giudice delegato e poi il Tribunale avevano escluso l'opponibilità della documentazione al fallimento per difetto di data certa e per l'inidoneità degli estratti conto a provare il credito, ritenendo inoltre non provata in modo opponibile la documentazione relativa al conto anticipi. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: omesso esame della ricezione degli estratti conto da parte del correntista; violazione delle norme sull'opponibilità al fallimento e sull'onere della prova; motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi in relazione al conto anticipi; violazione di legge per non avere il Tribunale riconosciuto efficacia alla marcatura digitale e alla documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi, imperniata sull'inopponibilità al fallimento della documentazione e sull'irrilevanza dell'approvazione tacita degli estratti conto da parte del debitore insolvente. Ha dichiarato infondato il terzo motivo quanto alla denunciata motivazione apparente, perché il decreto conteneva un iter argomentativo comprensibile; lo ha poi ritenuto inammissibile per difetto di specificità nella parte relativa all'omesso esame della marcatura digitale e inammissibile per novità nella parte relativa alla dedotta violazione di legge sulla marcatura digitale. Ha infine respinto i motivi secondo e quarto, ribadendo che, in sede di verifica del passivo, la terzietà del curatore impone che il credito fondato su contratti bancari soggetti a forma scritta ad substantiam sia provato con documentazione avente data certa anteriore al fallimento; in assenza di tale requisito, gli estratti conto, anche se integrali, non bastano a dimostrare l'esistenza del contratto e quindi del credito. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del fallimento.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi o difettava di specificità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge; le doglianze sono state respinte o dichiarate inammissibili secondo i singoli motivi.
artt. 1366, 1382, 2704, 2710 c.c.
invocati dalla ricorrente in tema di opponibilità della documentazione bancaria al fallimento; la Corte ha ribadito la necessità della data certa per rendere opponibile la fonte contrattuale alla massa.
art. 117, comma 1, d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
richiamato come norma che impone la forma scritta ad substantiam per i contratti bancari; in difetto di documento scritto con data certa non è possibile provare il contratto con altri mezzi.
art. 119, comma 3, d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
richiamato nel ricorso, ma la Corte non vi ha attribuito un ruolo decisivo ai fini della prova dell'esistenza del contratto verso il fallimento.
richiamato nel ricorso quale norma sull'opponibilità degli atti alla massa; la Corte ne ha fatto applicazione in combinato con la regola della data certa.
richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha affermato che grava sul creditore la prova del titolo contrattuale opponibile al fallimento.
richiamati in relazione alla valutazione delle prove documentali; le censure sono state respinte perché tendevano a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
art. 111, sesto comma, Cost.
invocato per la denunciata motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.
art. 135, quarto comma, c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla nullità per motivazione apparente.
richiamato nel motivo relativo alla nullità e al procedimento di opposizione allo stato passivo.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 82/2005 (CAD)
invocato dalla ricorrente per attribuire data certa alla marcatura digitale; la questione è stata ritenuta nuova e comunque non scrutinabile in cassazione senza accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore fallimentare è terzo rispetto al rapporto sostanziale del debitore; perciò il credito deve essere provato con documentazione opponibile alla massa e avente data certa anteriore all'apertura del concorso.
- Quando il credito si fonda su un contratto bancario per il quale la forma scritta è richiesta ad substantiam, la mancanza di data certa della scrittura privata impedisce di opporre il contratto al fallimento e non può essere sanata da altre prove, neppure dalla produzione di estratti conto integrali.
- Gli estratti conto, anche se non contestati dal correntista, non valgono di per sé a provare verso il fallimento l'esistenza del rapporto contrattuale sottostante né a superare il difetto di opponibilità della fonte negoziale.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non colpisca la ratio decidendi della sentenza impugnata oppure che prospetti questioni nuove o richieda nuovi accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo deve essere specifica e autosufficiente, con puntuale indicazione e trascrizione degli elementi documentali rilevanti; altrimenti è inammissibile.
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